L’AQUILA – La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi in quanto “discriminatori” e “irragionevoli” due articoli della legge regionale 34 approvata il 15 ottobre del 2019 sull’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in Abruzzo. Ad essere dichiarati incostituzionali sono infatti le norme che prevedono “per cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea di presentare la documentazione che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel Paese, di origine o di provenienza”. E la norma che prevede un punteggio aggiuntivo per accedere ad un alloggio, basato sull’anzianità di residenza in Abruzzo. Bocciata in quanto il punteggio stabilito è stato ritenuto eccessivo.
Viene fatta salva invece la norma che prevede ai soli cittadini extracomunitari di produrre la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale.
L’udienza pubblica dei giudici delle leggi si è tenuta il 12 gennaio, presieduta da Giancarlo Coraggio, la decisione è stata pubblicata oggi.
Il presidente della Regione, Marco Marsilio, Fratelli d’Italia, fa osservare che la norma sulla premialità “residenziale” è stata bocciata perché il punteggio è eccessivo, e “pur essendo corretta la linea di principio, quindi, va rivisto il punteggio che in origine attribuiva un massimo di sei punti. Con la sentenza della Corte Costituzionale, infatti, emerge che nella nostra legge non c’è nulla di discriminatorio nei confronti dei cittadini stranieri che vivono in Abruzzo”. E annuncia: “nello spirito della legge, secondo quanto suggerito dai giudici della Consulta, adegueremo il punteggio relativo al periodo di residenza in Italia per attribuire il giusto peso nella redazione delle graduatorie”.
Il presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, Forza Italia, sostiene che la Corte, “ha certificato la bontà delle valutazioni del nostro Governo regionale. Giusto imporre anche agli stranieri l’onere di certificare la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale, anziché una semplice autocertificazione, per avere una casa popolare; giusto attribuire un punteggio maggiore in base agli anni di residenza sul territorio, seppur da ridurre nella fase di valutazione”.
La legge conosciuta come “prima gli abruzzesi” era stata impugnata dal Consiglio dei Ministri a dicembre 2019. Un cavallo di battaglia della maggioranza di centrodestra, questa legge, firmata dal presidente Marsilio, e dall’assessore regionale Guido Liris, Fratelli d’Italia.
La leader Fdi Giorgia Meloni aveva dedicato alla norma abruzzese un lungo post su facebook, e aveva esultato anche il leader della Lega Matteo Salvini.
Per il Consiglio dei Ministri del governo Pd e Movimento 5 stelle nel testo si ravvisavano però norme che “violano i principi di ragionevolezza, di uguaglianza e non discriminazione”, di cui all’articolo 3 della Costituzione.
La legge ha poi subito delle modifiche, su altri aspetti contestati, come la preclusione all’accesso alle case popolari per chi si era macchiato di determinati crimini, di cui la Corte ha dichiarato infatti estinta la questione di legittimità costituzionale
Se Marsilio e Sospiri esultano in quanto la Corte ha fatto salvi i principi della legge, e annunciano modifiche “secondo quanto suggerito dai giudici della Consulta”, resta il fatto che sotto la scure della Corte costituzionale, sono caduti aspetti centrali della legge abruzzese, senza i quali il “prima gli abruzzesi”, rischia di uscire fortemente ridimensionato.
E la Corte parla chiaro e tondo di “discriminazione” e “irragionevolezza” degli articoli dichiarati “incostituzionali”.
Vediamo il comma 4.1 dell’art. 5 , che obbliga “i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea” a presentare “la documentazione che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel Paese, di origine o di provenienza”.
Sentenzia a tal proposito la Corte: “l’onere procedimentale prescritto dalla disposizione in esame risulta in radice irragionevole innanzitutto per la palese irrilevanza e per la pretestuosità del requisito che mira a dimostrare”.
Se, infatti, “lo scopo della normativa nella quale la disposizione impugnata si colloca è di garantire un alloggio adeguato nel luogo di residenza in Regione a chi si trovi nelle condizioni di bisogno individuate dalla legge, il possesso da parte di uno dei componenti del nucleo familiare del richiedente di un alloggio adeguato nel Paese di origine o provenienza non appare sotto alcun profilo rilevante”.
Non lo è “sotto il profilo dell’indicazione del bisogno, giacché, intesa l’espressione “alloggio adeguato” come alloggio idoneo a ospitare il richiedente e il suo nucleo familiare, è evidente che la circostanza che qualcuno del medesimo nucleo familiare possegga, nel Paese di provenienza, un alloggio siffatto non dimostra nulla circa l’effettivo bisogno di un alloggio in Italia”.
E non lo è nemmeno come indicatore della situazione patrimoniale del richiedente, “per la quale non offre alcun significativo elemento aggiuntivo rispetto a quanto già si desume dalla generale attestazione di non titolarità di diritti su alloggi all’interno del territorio nazionale o all’estero”.
Si tratta, per concludere, di un “aggravio procedimentale che si risolve in ostacoli di ordine pratico e burocratico”.
A cadere è poi l’articolo 4 al comma 1, che individua un ulteriore elemento rilevante per l’attribuzione di punteggi al fine della formazione della graduatoria di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, “basandosi sull’anzianità di residenza in Comuni della regione Abruzzo”, prevedendo l’attribuzione di un punto “per ogni anno di residenza a partire dal decimo anno di residenza e fino ad un massimo di 6 punti”.
La disposizione Abruzzo si e’ difesa dall’impugnazione del governo sostenendo che la norma ha introdotto “solo un meccanismo premiale, volto ad assegnare […] punti aggiuntivi ai soggetti che possano dimostrare un più incisivo radicamento sul territorio e ciò a prescindere dalla cittadinanza italiana, europea o extracomunitaria”.
Ma per la Corte invece la questione di legittimità è fondata.
“La previa residenza ultra-quinquennale – si legge nella decisione – non è di per sé indice di un’elevata probabilità di permanenza in un determinato ambito territoriale, mentre a tali fini risulterebbero ben più significativi altri elementi sui quali si può ragionevolmente fondare una prognosi di stanzialità”.
Osservando che “la rilevanza conferita a una condizione del passato, quale è la residenza nei cinque anni precedenti, non sarebbe comunque oggettivamente idonea a evitare il “rischio di instabilità” del beneficiario dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica, obiettivo che dovrebbe invece essere perseguito avendo riguardo agli indici di probabilità di permanenza per il futuro”.
Il punteggio massimo da attribuire alle condizioni soggettive (reddito e numero dei componenti il nucleo familiare) previsto dalla norma è di 5 punti; quello per le condizioni oggettive (gravità del disagio abitativo) è di 9 punti; quello per le “condizioni aggiuntive regionali” è di 5 punti. Infine, quello per la residenza protratta (di cui alla norma impugnata) è di 6 punti”.
Sostiene dunque la Corte: “il complessivo punteggio attribuibile ai fini della selezione degli assegnatari, e se solo si raffronta il punteggio massimo assegnabile per le condizioni soggettive del richiedente con quello massimo ottenibile in base alla residenza protratta, non si può non constatare l’evidente sopravvalutazione, operata dal legislatore regionale, della situazione connessa all’anzianità di residenza rispetto al rilievo conferito alle altre condizioni, e segnatamente a quelle che più rispecchiano la situazione di bisogno alla quale il servizio tende a porre rimedio”.
In conclusione, “il peso esorbitante assegnato al dato del radicamento territoriale nel più generale punteggio per l’assegnazione degli alloggi, il carattere marginale del dato medesimo in relazione alle finalità del servizio di cui si tratta, e la stessa debolezza dell’indice della residenza protratta quale dimostrazione della prospettiva di stabilità, concorrono a determinare l’illegittimità costituzionale della previsione in esame, in quanto fonte di discriminazione di tutti coloro che – siano essi cittadini italiani, cittadini di altri Stati UE o cittadini extracomunitari – risiedono in Abruzzo da meno di dieci anni rispetto ai residenti da almeno dieci anni”.
E’ stato invece dichiarato legittimo l’articolo 2, comma 1, che “impone ai soli cittadini extracomunitari di produrre la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale (comma 4.2), ai fini della verifica della «condizione economica del nucleo familiare”
In questo caso nessuna discriminazione, e profilo di incostituzionalità: l’onere aggiuntivo prescritto al richiedente che ha la residenza fiscale in un Paese diverso dall’Italia, “può avere una ragionevole giustificazione, in quanto diretto a dare conto di una condizione reddituale e patrimoniale che, per il fatto di non avere il soggetto interessato la residenza fiscale in Italia, sfugge alle possibilità di controllo delle autorità italiane e in concreto alle verifiche previste dalla normativa in materia”.
LA NOTA DI MARSILIO
“Con la sentenza n. 9 del 29 gennaio 2021, la Corte Costituzionale ha deciso il ricorso proposto dal Governo sulla legge regionale 34/19 relativa alle norme per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica – afferma il presidente della Regione -.
La Consulta si è pronunziata, innanzitutto, in merito alla legittimità della previsione della disciplina regionale che considera la residenza nella regione Abruzzo quale elemento rilevante per l’attribuzione di punteggi al fine della formazione della graduatoria di assegnazione degli alloggi. Secondo i giudici della Corte il punteggio aggiuntivo in graduatoria sulla base della residenza protratta per più di 10 anni è legittimo ma deve conservare un carattere meno rilevante sull’attribuzione del punteggio rispetto alle condizioni soggettive e oggettive di necessità da parte del richiedente. Pur essendo corretta la linea di principio, quindi, va rivisto il punteggio che in origine attribuiva un massimo di sei punti.
Se l’onere a carico degli stranieri di documentare l’assenza di proprietà nel paese di origine è stato ritenuto illegittimo in quanto tale adempimento è irrilevante rispetto all’effettivo bisogno di un alloggio in Italia, la Corte ha, comunque, ritenuto infondato e, dunque, respinto il ricorso dello Stato avverso quella parte della normativa regionale sull’edilizia residenziale pubblica che richiede per i cittadini extracomunitari l’obbligo di produrre la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale (art. 5 comma 4.2. LR 96/1996). La Consulta, sul punto, ha infatti sottolineato che “l’obbligo di produzione della prescritta ulteriore documentazione può avere una ragionevole giustificazione, in quanto diretto a dare conto di una condizione reddituale e patrimoniale che, per il fatto di non avere il soggetto interessato la residenza fiscale in Italia, sfugge alle possibilità di controllo delle autorità italiane e in concreto alle verifiche previste dalla normativa in materia”.
Rimane vigente anche la parte della legge n. 96 che inibisce la possibilità di ottenere un alloggio popolare alle famiglie i cui componenti hanno avuto condanne penali per svariate tipologie di reato, compresi quelli di vilipendio”.
“Il tentativo di smontare la Legge sulle case popolari voluta dalla Regione Abruzzo – ha commentato il presidente Marsilio – non è riuscito. Con la sentenza della Corte Costituzionale, infatti, emerge che nella nostra legge non c’è nulla di discriminatorio nei confronti dei cittadini stranieri che vivono in Abruzzo. Nello spirito della legge, secondo quanto suggerito dai giudici della Consulta, adegueremo il punteggio relativo al periodo di residenza in Italia per attribuire il giusto peso nella redazione delle graduatorie”, conclude Marsilio.
LA NOTA DI SOSPIRI
“La legge regionale che disciplina l’assegnazione delle case popolari è legittima e conforme alla Costituzione. Lo ha decretato oggi in modo definitivo la Corte costituzionale che ha rigettato il ricorso dello Stato e ha certificato la bontà delle valutazioni del nostro Governo regionale. Giusto imporre anche agli stranieri l’onere di certificare la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale, anziché una semplice autocertificazione, per avere una casa popolare; giusto attribuire un punteggio maggiore in base agli anni di residenza sul territorio, seppur da ridurre nella fase di valutazione; giusto rifiutare la casa popolare ai nuclei in cui ci sono soggetti che hanno riportato condanne penali per vari motivi. A questo punto la legge è pienamente operativa e tocca a noi riportare la legalità nell’intero comparto dell’edilizia popolare”, afferma Sospiri.
“Nel documento normativo abbiamo inserito alcuni elementi cardine innovativi che non sono discriminatori, ma piuttosto mirano a tutelare chi ha effettivamente diritto a una casa popolare, per condizione economica, o disagio sociale, tantissime brave famiglie che da anni si vedono arrivare ultimi in graduatoria per criteri di assegnazione che andavano necessariamente attualizzati. Oggi la Corte Costituzionale ha riconosciuto il principio che ha mosso la stessa Regione Abruzzo ovvero tutti hanno diritto alla casa popolare, cittadini italiani e stranieri che, allo stesso modo però, dovranno dimostrare e certificare la propria posizione reddituale e patrimoniale nel paese in cui hanno la residenza fiscale. Una previsione che non determina alcuna penalizzazione nei confronti dei cittadini stranieri regolari i quali, attraverso le proprie ambasciate e consolati, possono tranquillamente produrre i documenti necessari, esattamente come previsto per accedere al reddito di cittadinanza”, aggiunge Sospiri.
“In altre parole, abbiamo chiesto di applicare ai cittadini stranieri regolari presenti sul territorio le stesse identiche regole imposte alle famiglie italiane, garantendo veramente parità di condizioni e di trattamento. La Corte Costituzionale ha riconosciuto come valido l’attribuire un punteggio superiore a chi risiede da un numero maggiore di anni sul territorio, seppur tale criterio dev’essere considerato secondario e non rilevante. Infine è costituzionalmente corretto escludere dall’assegnazione di alloggi popolari chi ha riportato condanne penali per reati specifici e gravi e, allo stesso modo, le famiglie che hanno nel proprio nucleo un condannato, un criterio fondamentale che aiuterà gli amministratori a riportare serenità in molti quartieri difficili. Abbiamo aspettato con serenità l’analisi della norma da parte della Corte Costituzionale, certi della validità del lavoro portato avanti con i nostri uffici. Ora la legge è valida e rappresenta uno strumento formidabile per le amministrazioni locali”, conclude Sospiri.





