L’AQUILA – La Corte di Cassazione ha ribadito, in una recente sentenza,il principio per il quale in caso di danni causati da cinghiali alle automobili il risarcimento spetta alla Regione.
Un tipo di controversia ormai frequentissimo che in taluni casi ha riguardato incidenti caratterizzati da richieste di risarcimento considerevoli. Si tratta di un fenomeno allarmante visto che in Abruzzo, nel periodo compreso tra il 2018 e il 2021, sono stati circa 2.200 gli incidenti con una sensibile frequenza in aumento nell’ultima parte del periodo considerato.
La sentenza in questione riguarda una controversia tra un automobilista romano e la Regione Abruzzo. I giudici, in particolare, hanno annullato con rinvio una sentenza del tribunale aquilano che aveva annullato a favore della Regione la condanna risarcitoria di primo grado inflitta all’ente dal giudice di pace di Sulmona.
Ora la decisione spetterà ancora al tribunale che nominerà un nuovo giudice il quale si atterrà alle indicazioni della suprema corte di giustizia.
In primo grado il ricorrente citò in giudizio Regione e Provincia per conseguire il ristoro dei danni patiti dopo un incidente stradale causato, per l’appunto, da un cinghiale. E in effetti il giudice di pace accolse la domanda dichiarando nella motivazione che la competenza esclusiva nei risarcimenti è solo della Regione.
L’ente fece ricorso al tribunale aquilano che ribaltò sorprendentemente il verdetto sostenendo anche che il danneggiato non avesse fornito prova della gestione inadeguata della fauna da parte dell’ente locale.
Ma la suprema corte ha ribadito un concetto ben noto. Ovvero che “nell’azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell’articolo 2052 del codice civile la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico”.
Non è escluso, però, che la Regione possa rivalersi eventualmente su enti o associazioni cui può avere delegato il controllo






