L’AQUILA – Il tribunale civile dell’Aquila (Elvira Buzzelli, Flaminia Ielo, Dario Nardi), confermando il precedente verdetto del giudice, Giovanni Spagnoli, ha ordinato al consorzio di imprese (in Ati) Rennova e Todima di lasciare il cantiere del “supercondominio Martella” in via XX Settembre, in centro storico, dove sono in corso opere per la ricostruzione post sisma per 9 milioni a 16 anni dal terremoto che sconvolse il capoluogo di regione.
Il provvedimento, ora, è immediatamente esecutivo dopo lo stop al ricorso delle ditte. Questa nuova ordinanza segue un iniziale ricorso dei condomini, visto che il palazzo doveva essere riconsegnato un anno fa e siamo molto lontani dalla fine dei lavori, fermi da quasi 3 anni secondo i residenti, una cinquantina di famiglie oltre a una banca. In tutto sono coinvolte oltre 300 persone.
” Nel caso di specie”, si legge nella lunga e articolata motivazione, “il Supercondominio committente dichiara la risoluzione del contratto di appalto, a seguito di riscontrati gravi inadempimenti dell’appaltatrice. In particolare, dalla disamina dell’ordine del giorno redatto dal Direttore dei lavori l’8 marzo 2024 emerge che, in tale data, lavori strutturali come il completamento delle strutture, la finitura di murature dei piani interrati e la realizzazione degli impianti non erano stati ancora eseguiti, sebbene il termine finale per l’esecuzione di tutte le opere fosse novembre 2024”.
“D’altro canto, la ditta appaltatrice non ha contestato tali affermazioni, limitandosi ad eccepire che la mancata esecuzione dei lavori fosse dovuta all’inadempimento del committente che ha omesso di fornire direttive chiare per l’esecuzione di alcuni lavori e di approvare le modifiche progettuali richieste. Emerge dagli atti, inoltre, che, a fronte della diffida del Direttore dei lavori a dare seguito agli ordini impartiti nel marzo 2024, l’appaltatrice ha fornito riscontri formali, sostanzialmente volti contestare criticità progettuali ed esecutive, senza né riprendere le lavorazioni né rispettare il cronoprogramma. Come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, è certo che da settembre 2024 i lavori nel cantiere hanno subito un arresto ed il contratto di appalto non ha più avuto esecuzione. Emerge, quindi, una situazione patologica nella esecuzione del contratto, a fronte della quale il rimedio previsto dall’ordinamento e dal contratto di appalto, e di cui il committente ha scelto espressamente di valersi, è quello risolutivo. Tanto emerge dai fatti allegati dalle parti e trova riscontro nello scambio di missive intercorso tra le parti avvenuto nei mesi di maggio, giugno”.
“Tanto si evince, inoltre, dalla relazione del direttore dei lavori del 25 maggio 2025 nonché dalla relazione tecnica depositata in questo grado di giudizio dalla parte reclamante in cui si legge che, a partire dal giugno 2024, la ditta non ha potuto operare correttamente e con continuità a causa della mancanza di indicazioni tecniche e soprattutto economiche in merito ai lavori in variante già eseguiti e da eseguire. Quanto al valore probatorio della relazione del direttore dei lavori, si consideri che trattasi di un documento redatto da colui che, incaricato dal committente, presta un’opera professionale in esecuzione di un’obbligazione di mezzi per garantire la buona esecuzione dell’opera affidata all’impresa esecutrice”.
“Deve ritenersi ingiustificata”, si legge nelle carte, “la detenzione dell’area di cantiere da parte dell’appaltatrice poiché non più funzionale all’esecuzione di lavori, che, come detto, sono fermi dal settembre 2024 e che il Condominio non intende più far proseguire dalle imprese appaltatrici. La manifestazione di volontà del committente di scioglimento anticipato del rapporto di appalto, quale ne sia la causa, fa venir meno il rapporto di fiducia che caratterizza il contratto di appalto; conseguentemente non vi sono ragioni che giustifichino la conservazione della detenzione dell’immobile da parte dell’appaltatore sia perché l’ordinamento giuridico non riconosce a quest’ultimo un diritto di ritenzione del fondo a garanzia dell’adempimento dell’obbligazione corrispettiva della sua prestazione sia perché “non è configurabile un diritto dell’appaltatore a continuare l’esecuzione dell’opera, essendo questa confinata al soddisfacimento dell’esclusivo interesse del committente e non dell’appaltatore, il cui interesse giuridico è invece rivolto al conseguimento del corrispettivo” (Cass., 24.8.1981, n. 4987)”.
“Ai fini, poi, dell’adozione del provvedimento cautelare, non importa se il committente abbia manifestato la volontà di risolverlo o abbia, ad esempio, inteso recedere dal contratto, in quanto entrambe le azioni, facendo venire meno l’interesse del committente a ottenere, da quello specifico soggetto, il compimento dell’opera, elidono il diritto dell’appaltatore alla detenzione qualificata del cantiere. Né il rifiuto di restituire il cantiere può dirsi legittimato in via di exceptio inadimpleti contractus da parte dell’appaltatrice in quanto l’inadempimento addebitato al condominio, ossia il mancato contraddittorio nell’approvazione delle lavorazioni eseguite dopo il 10° Sal o l’omessa definizione di alcune delle direttive necessarie per la prosecuzione dei lavori, non è tale da giustificare sotto il requisito della buona fede allo stato, ed impregiudicata ogni altra valutazione nel giudizio di merito, il comportamento dell’impresa appaltatrice”.
“Deve aggiungersi, inoltre, che in un’ottica di bilanciamento di interessi, deve senz’altro essere data prevalenza a quelli connessi alla situazione giuridica del Condominio rispetto ai danni all’immagine e curriculari allegati dalla reclamante. In definitiva, il reclamo in esame deve essere rigettato con conseguente conferma dell’ordinanza gravata”.





