L’AQUILA – La Corte di Appello ha annullato una ingiunzione di pagamento del Comune dell’Aquila di quasi 100mila euro a una commerciante aquilana Concetta Del Vecchio, sulla scorta di una mai provata irregolarità sulla gestione del servizio di buoni pasto per la refezione scolastica.
La commerciante, cui l’ente aveva affidato la riscossione del buoni, non avrebbe riversato la somma contestata, ma questa tesi è stata sconfessata in modo netto.
“Nel caso di specie”, si legge nella motivazione che ribalta la sentenza di primo grado e condanna l’ente alle spese di giudizio, “il Comune ha fondato la propria pretesa su una ricostruzione contabile derivante dalle risultanze del sistema informatico “School Net”, nonché su documentazione di natura meramente dichiarativa recepita nella sentenza impugnata, la quale ha ritenuto dimostrata la differenza tra somme incassate e somme riversate, quantificando il credito in euro 94.019,28.3.3”.
“Tuttavia, tali elementi non appaiono idonei a integrare un quadro probatorio dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti per il ricorso alle presunzioni semplici. In particolare, deve rilevarsi come, in relazione al medesimo nucleo fattuale, tanto il giudice penale quanto la giurisdizione contabile abbiano evidenziato significative incongruenze nella ricostruzione dei dati contabili, nonché una divergenza non adeguatamente spiegata tra le risultanze in possesso dell’ente e quelle desumibili dagli estratti del sistema utilizzati dall’esercente. Ciò in quanto la Del Vecchio era contrattualmente tenuta a versare al Comune il quantum delle ricariche risultanti dall’estratto contro mensile che il sistema le rilasciava”.
“E’ pacifico e documentato che la Del Vecchio così procedette per i primi mesi del rapporto e che successivamente, per molti mesi, disattendendo quanto risultante dai suoi estratti conto e fidando nella fondatezza delle maggiori richieste dell’Ente, eseguì più volte versamenti maggiori di quelli dovuti in base ai propri estratti conto, omettendo gli ultimi versamenti, quelli contestati in imputazione (sia perché aveva ormai prosciugato ogni sua risorsa, sia) perché ragionevolmente dubbiosa circa la fondatezza della pretesa e la effettiva corrispondenza delle somme richieste dal Comune all’incasso da lei effettivamente avuto per le ricariche dei buoni pasto”.
“La divergenza tra gli estratti conti a lei rilasciati dal sistema informativo (ossia quelli in base a cui avrebbe dovuto per contratto eseguire il bonifico al Comune) ed il maggior ammontare invece preteso dall’Ente (fattosi sostanzialmente cronico, ed obiettivamente troppo ampio per potersi spiegare con un mero disallineamento contabile, come sostanzialmente dedottole in prima battuta), ben poteva giustificare il suo rifiuto di saldare quanto da ultimo richiestole, apparendo incerto che la pretesa fosse fondata.”
“Assume, in tal senso, specifico rilievo la sentenza del Tribunale di L’Aquila, che ha assolto l’odierna appellante dal reato di peculato “perché il fatto non costituisce reato”. In tale pronuncia, il giudice penale ha evidenziato non solo l’assenza dell’elemento soggettivo del dolo, ma anche la presenza di significative discrasie tra i dati contabili derivanti dal sistema informatico e quelli risultanti dalla documentazione in possesso dell’esercente, rilevando come la divergenza tra gli estratti prodotti dal sistema e quelli utilizzati dall’amministrazione non fosse adeguatamente spiegata”.
Il ricorso contro il Comune è stato vinto dagli avvocati del foro aquilano Ubaldo Lopardi e Alessia Giovannelli.





