L’AQUILA – Presenterà appello, una volta conosciute le motivazioni della sentenza, l’autista Elisabetta Sebastiani, condannata dal giudice di Pace Gabriella Rosci a pagare una multa di 400 euro per il reato di lesioni personali colpose con l’accusa di aver investito con l’autobus il 17 ottobre del 2013, fuori dal Conservatorio di musica dell’Aquila, un giovane tenore di Tagliacozzo (L’Aquila).

A presentare ricorso sarà il legale Gregorio Equizi che ha inviato una nota a questo giornale, pubblicata integralmente sotto, con la quale prende le distanze dall’articolo di AbruzzoWeb chiedendone la rimozione minacciando querele.

Questo quotidiano online rettifica la portata del risarcimento danni, che non è stato di 27mila euro ma di 17mila, un errore dovuto a un refuso.

LA NOTA COMPLETA

Dopo aver letto l’articolo dal titolo “Giudice di Pace condanna autista Ama che aveva investito tenore 17enne” pubblicato in data odierna, pur non riuscendo a comprendere l’interesse pubblico a conoscere una decisione del giudice di pace relativa ad un caso di lesioni “stradali” colpose, devo precisare che la motivazione della sentenza non è stata ancora depositata e quindi la ricostruzione dei fatti che si legge nel Vostro articolo è, al momento, frutto di mere ipotesi proposte al lettore senza tener conto che, anche per i processi di competenza del giudice di pace, vige il principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza.

Sicuramente non risponde a verità che l’autista Ama era accusata di aver investito il “promettente tenore, all’epoca 17enne, senza fermarsi per soccorrerlo”.

Nessuna accusa di omissione di soccorso è stata mai elevata nei confronti dell’imputata e quindi la notizia riportata è sul punto diffamatoria nei confronti dell’autista della società del trasposto pubblico.

Non risposte a verità neppure l’ulteriore affermazione secondo la quale la “battaglia legale” sarebbe servita “per ribadire come i mezzi pesanti pubblici debbano circolare con una cautela maggiore di ogni altro”.

Il tema non è stato oggetto di contestazione né del contraddittorio processuale; mentre l’imputata è stata (ed è) sempre attenta al rispetto delle regole della circolazione stradale e della sicurezza degli utenti del servizio pubblico. Introdurre elementi di sospetto al riguardo equivale ancora una volta a lederne ingiustamente l’onore e la reputazione.

Si deve poi precisare che il dispositivo della sentenza è stato riportato in maniera errata anche in relazione all’ammontare del risarcimento del danno che il giudice di pace ha quantificato in euro 17.043 e non in euro 27.000 come invece si legge nell’articolo. Danni liquidati “in misura concorsuale”, formula che lascia immaginare che il giudice ha riconosciuto un concorso di colpa della vittima nella determinazione dell’evento lesivo.

Attendiamo, dunque, di leggere la motivazione della sentenza per comprendere il ragionamento seguito dal giudice del primo grado di giudizio; in particolare, nella sua motivazione il giudice di pace dovrà spiegare per quali ragioni, a fronte di un quadro probatorio a nostro avviso incerto e confuso, non ha dato peso alle prove secondo le quali il giovane sarebbe caduto a terra senza essere colpito da alcun mezzo Ama e quando quello condotto dalla Sebastiani era già transitato sul tratto di strada dove si verificò la sua caduta.

La sentenza sarà comunque impugnata.