L’AQUILA – C’è anche la zona franca “mignon” per L’Aquila all’interno del decreto sulle liberalizzazioni firmato ieri dal presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano.
Il provvedimento, varato venerdì scorso dal Consiglio dei ministri, è arrivato al Colle nel pomeriggio ed è stato esaminato dai tecnici del Quirinale prima della firma del capo dello Stato.
L’aiuto per L’Aquila si trova all’articolo 70 del Titolo III, chiamato in modo eloquente “Aiuti de minimis a favore di piccole e medie imprese in particolari aree”.
Nel decreto si norma una volta per tutte che la somma di 90 milioni di euro stanziati per la zona franca urbana nel “cratere” sin dal luglio 2009, quando fu convertito in legge il “decreto Abruzzo”, “può anche essere destinata al finanziamento degli aiuti de minimis a favore delle piccole e medie imprese”, come scrive il governo di Mario Monti con una chiarezza cristallina.
Quindi niente sgravi fiscali e contributivi totali per cinque anni più cinque, come si sperava, ma uno sgravio fiscale ridotto fino a un massimo 200 mila euro nell’arco di tre anni, in particolare di tre bilanci.
Fino alla soglia dei 200 mila, difatti, gli aiuti di Stato possono essere erogati dall’Italia senza la notifica obbligatoria alla Commissione Europea, perché si presume non incidano sulla concorrenza in modo significativo.
Per misure più impattanti, com’era inizialmente la Zfu “vera”, ci vuole il sì della Ue. Ma dalle parti di Bruxelles non sono arrivate nuove, buone o cattive, e la deadline per l’ultimo responso scadeva due giorni fa, lunedì 23.
Il che non lascia ben sperare, anche se quel “può” nel decreto di Monti lascia ancora un piccolo spiraglio aperto, hai visto mai.
Già nella giornata di martedì il presidente della Regione e commissario per la ricostruzione, Gianni Chiodi, ha avuto contatti con il ministro per la Coesione territoriale Fabrizio Barca per cominciare ad affrontare il prossimo, passaggio, quello delle modalità applicative.
E’ stato chiesto anche di esplicitare quale ente dovrà curarsi in concreto della filiera in modo da evitare possibili tilt istituzionali. (alb.or.)
AIUTI DE MINIMIS A FAVORE DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE IN PARTICOLARI AREE
La dotazione di 90 milioni di euro di cui al Fondo istituito dall’articolo 10, comma 1-bis, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni, può anche essere destinata al finanziamento degli aiuti de minimis a favore delle piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/Ce della Commissione del 6 maggio 2003, localizzate nelle aree individuate ai sensi del già citato articolo 10, comma 1-bis, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni, e degli aiuti a finalità regionale, nel rispetto del regolamento 1998/2006/Ce e del regolamento 800/2008/Ce.



