L’AQUILA – Le tre telefonate di cui il Gup Gargarella ha chiesto l’utilizzo sono due ricevute da Fusi, quella del 26 maggio 2009 e la prima del 17 giugno, e una partita dal telefono dell’imprenditore, la seconda del 17 giugno.

Nel motivare la richiesta di utilizzo, il giudice ricorda che si procede nei confronti di Verdini poiché voleva “procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale a sé e al costruttore Fusi Riccardo”, “favorendolo nelle attività all’Aquila del Consorzio Federico II (formato dalla Btp Spa, dalla Ettore e Carlo Barattelli Srl, dalla Marinelli ed Equizi Srl e dalla Vittorini Emidio Srl) per l’aggiudicazione degli appalti”.

In particolare Gargarella cita tre episodi di presunti favoritismi di Verdini nei confronti di Fusi.

Primo, “accompagnandolo a palazzo Chigi dal sottosegretario Gianni Letta ‘per raccomandargli la possibilità di lavorare'”.

Secondo, “acquisendo l’interessamento del presidente della Regione Abruzzo, Gianni Chiodi”, per ogni difficoltà e in previsione della fase successiva a quella dell’emergenza, che sarebbe stata gestita dalla Regione, mettendo personalmente quest’ultimo in contatto con Fusi”.

Infine, “interessandosi a che il carteggio relativo al Consorzio fosse trasmesso, attraverso il sottosegretario Gianni Letta, al capo dipartimento della Protezione civile, Bertolaso Guido”.

Il giudice ricorda poi che si procede nei confronti di Fusi perché “si accordava con Denis Verdini” “affinché favorisse l’attività del Consorzio in Abruzzo con un possibile vantaggio patrimoniale di rilevante entità”.

Il Gup risponde anche a un’obiezione della difesa, per la quale le intercettazioni sarebbero inutilizzabili perché si tratterebbe di un “altro procedimento” (divieto disposto dall’articolo 270 del Codice di procedura penale), citando una sentenza della Cassazione del 2006, in base alla quale “la diversità del procedimento deve assumere rilievo di carattere sostanziale”.