SULMONA – Interrogazione parlamentare del Partito socialista in favore della sopravvivenza dei tribunali minori abruzzesi.
Come riferisce il segretario abruzzese del Psi, Massimo Carugno, il capogruppo al Senato del partito, Carlo Vizzini, ha rivolto un’interrogazione al ministro della Giustizia Paola Severino con la quale chiede che il riordino territoriale dei presidi giudiziari venga affrontato tenendo conto della specificità dei territori.
Carugno, a tal proposito, ricorda che “la difesa dei tribunali abruzzesi, e in particolare quello di Sulmona, è una scelta naturale ispirata ai valori tradizionali della cultura socialista: uno dei principi fondamentali della democrazia è il decentramento amministrativo, voluto nella carta costituzionale proprio dai socialisti”.
“Notevoli territori meridionali abruzzesi – aggiunge – sono a stretto confine con aree a notevole rischio criminalità e il cui propagarsi è certamente dissuaso e scongiurato dalla presenza del tribunale e dell’ufficio della procura della Repubblica”.
L’INTERROGAZIONE DI VIZZINI
Ritenuto che:
– non è condivisibile affrontare i problemi del riordino territoriale dei presidi giudiziari di primo grado e della razionalizzazione delle spese di giustizia sull’onda di fenomeni particolari e contingenti, o, peggio, in termini emotivi, aziendalistici o esclusivamente finanziari o, ancor peggio, sulla base di pregiudiziali politiche o corporative;
– i problemi del riordino territoriale dei presidi giudiziari di primo grado devono, invece, essere affrontati e risolti tenendo conto delle specificità dei territori e nella stretta considerazione delle esigenze e dei sacrosanti diritti delle popolazioni che li abitano;
– la Giustizia è, innanzitutto, un servizio che deve essere il più possibile diffuso sul territorio.
Si chiede di sapere:
– quali criteri sono stati adottati dal Ministro nella costituzione della commissione ministeriale deputata alla attuazione della suddetta legge delega;
– se non ritiene che, nella composizione di tale commissione, non sia necessario garantire una rappresentanza equa e di pari dignità, oltre che di tecnici ministeriali, anche della avvocatura (in particolare di quella rappresentativa dei cosiddetti tribunali minori) e del personale dipendente di cancelleria e ausiliario, affinchè in detta sede si possa tenere conto di tutti gli aspetti necessari ad assumere le determinazioni de quibus, e affinchè siano parimenti rappresentate le esigenze e le peculiarità di tutte le componenti concorrenti al funzionamento della attività giudiziaria;
– quali criteri vengono seguiti da detta commissione nella procedura di riordino delle sedi giudiziarie, e, in particolare, se vengono adottati tutti i criteri previsti dalla legge delega o se tali criteri vengono adottati in maniera settoriale e parziale in ossequio più a evidenti esigenze di semplificazione e abbreviazione dei tempi che allo spirito della legge delega;
– se in particolare corrisponde al vero che detta commissione sta operando tenendo in esclusiva considerazione solo il criterio demografico accingendosi a proporre la soppressione tout court di Tribunali nel cui territorio ricada popolazione inferiore a 200.000 abitanti;
– se non ritiene che la eventuale parziale adozione dei criteri indicati nella legge delega de quo e nella totale inosservanza di tutti gli altri, non sia in totale spregio del dettato costituzionale, oltre che dello spirito delle legge medesima;
– se non ritiene invero che la introduzione, all’interno della legge delega, di un numero di criteri cospicuo e di cosi vario genere, non fosse destinata a effettuare, nella scelta dei Tribunali da sopprimere, un adeguato filtro che tenesse conto di tutta una serie di peculiarità quali le distanze delle popolazioni dai Tribunali superstiti, le conformazioni orografiche, le altitudini, i collegamenti infrastrutturali, la eventuale contiguità con territori ad alta infiltrazione criminale e l’ eventuale rischio di contagio, la presenza o meno di istituti penitenziari;
– se non ritiene infine di dare un preciso indirizzo alla commissione de quo per una piena attuazione della legge delega riferendo a conferma in Parlamento;
– se non ritiene di salvaguardare la permanenza delle sedi Giudiziarie in regioni come l’Abruzzo applicando i criteri della specificità territoriale e della situazione infrastrutturale, così da tutelare l’insopprimibile diritto alla giustizia incardinato nei principi espressi dagli artt. 3, 24, 25 e 111 della Costituzione della Repubblica italiana.






