L’AQUILA – “Non è una sconfitta della città, non è la città che deve risentire una decisione del giudice che, comunque, dovremo vedere perché è stata presa. Non si può investire questo processo di un significato, nemmeno quello di riabilitazione della scienza. Non è che si riabilita qualcuno con queste assoluzioni”.
Con la consueta pacatezza ma con altrettanta fermezza, l’avvocato generale della procura generale che ha sostenuto l’accusa, Romolo Como, commenta a caldo ad AbruzzoWeb la sentenza in Corte d’Appello all’Aquila nel processo alla Commissione Grandi Rischi che ha portato a sei assoluzioni e una condanna a 2 anni di reclusione, riformando quasi completamente la condanna di primo grado a 6 anni di reclusione per omicidio colposo e lesioni colpose nei confronti dei 7 esperti che il 31 marzo 2009 hanno riunito la commissione a 5 giorni dalla scossa del 6 aprile che avrebbe distrutto il capoluogo abruzzese, provocando 309 morti. Gli assolti sono Franco Barberi, Enzo Boschi, Giulio Selvaggi, Gian Michele Calvi, Mauro Dolce e Claudio Eva.
Condannato Bernardo De Bernardinis, che era numero 2 del dipartimento della Protezione civile, assolto invece per le imputazioni principali. Nello specifico, a De Bernardinis sono stati derubricati alcuni casi di omicidio colposo, ma comunque resta condannato per questo reato in altri casi.
Como non si sbilancia in attesa delle motivazioni, ma prende comunque una posizione.
Domattina, annuncia, si farà dare copia del dispositivo e lo esaminerà, in attesa di avere entro 90 giorni le motivazioni del Collegio dalle quali dipende anche il ricorso in Cassazione.
E dalle motivazioni dipenderà anche il futuro di Guido Bertolaso, ex capo dipartimento della Protezione civile indagato in un filone connesso per quella telefonata intercettata dove parlava di “operazione mediatica” il giorno prima della riunione Cgr, per il quale proprio Como può chiedere il rinvio a giudizio o l’archiviazione, dopo due richieste di proscioglimento della procura della Repubblica rigettate dal gip e l’avocazione del fascicolo da parte della procura generale.
Como si dice “perplesso perché la condanna del solo De Bernardinis è troppo limitata come riconoscimento di responsabilità. C ‘erano anche altri della protezione civile oltre a lui. a meno che non sia per l’intervista del ‘bicchiere di vino’ ma mi sembra davvero troppo riduttivo”.
Secondo il parere del rappresentante dell’accusa, “che i giudici potessero fare qualche distinzione di ruoli c’era da aspettarselo, così come che potessero prosciogliere una parte delle vittime: una per una, non per tutte era così certo che ci fosse il collegamento stretto tra la cosiddetta rassicurazione e il loro comportamento prima del sisma”.
Premesso questo, tuttavia, “ridurre tutto al solo De Bernardinis mi lascia perplesso, dovremo aspettare la motivazione a lume di naso – prosegue – si può pensare che abbiano ritenuto responsabile la Protezione civile dell’obbligo di comunicazione. I giudici possono aver stabilito che gli esperti, convocati, abbiano detto cose scientificamente neutre. per me sono in colpa già per quello, la corte forse ha ritenuto che abbiano dato indicazioni neutre, quindi per me inutili, e la Protezione civile abbia veicolato il messaggio, altrimenti non si spiega”.
Secondo il pg, insomma, “evidentemente è stata privilegiata qualche tesi sostenuta da qualche gruppo di difensori che difendevano i cosiddetti scienziati. una colpa, sia pur per omissione, secondo me ci sta ma questo è un terreno molto scivoloso”.
Le grida “Vergogna!” dei familiari delle vittime per Como “sono comprensibili, anche perché su questa sentenza avevano risposto molte aspettative. io la guardo più distaccato perché sono un organo di accusa pubblica, ma mi rendo conto che le parti private probabilmente sono rimaste ancora più male, la reazione la posso comprendere”.
Sul destino di Bertolaso como spiega che “ci devo rifelettere, a questo punto preferirò sospendere tutto finché non ho le motivazioni”. Infine, il ricorso in Cassazione.
“La sentenza si può impugnare per errori di diritto o di valutazione delle norme, se dovesse essere motivata in punto di fatto sarebbe inammissibile. Per un eventuale ricorso bisogna spettare le motivazioni”, conclude. Alberto Orsini





