L’AQUILA  – Lo aveva atteso per anni, l’Abruzzo, il suo Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza. Non è detto che la figura che sarà scelta per ricoprire questo delicato incarico sarà all’altezza, con le adeguate competenze ed esperienza nel delicatissimo settore.

La legge regionale approvata a luglio, a fine legislatura, sbarra infatti la strada alle migliori professionalità, considerandole “incompatibili”, e stabilendo un compenso relativamente basso, da 1.100 euro al mese,  per invogliare a fare una scelta esclusiva. La legge non fissa poi nemmeno specifici requisiti curriculari dei candidati, tanto da rendere problematica anche la sua elezione da parte, a questo punto, dal prossimo consiglio regionale.

C’è dunque chi sospetta che qualcuno abbia voluto tenere l’asticella bassa volutamente, alla portata cioè di qualche ex politico rimasto senza cariche e stipendio, di qualche sindacalista, o di precarki a basso reddito, magari provenienti dalle segreterie dei partiti, a cui possa bastare un incarico retribuito con 1.100 euro al mese.

Eppure l’approvazione della legge regionale per “Istituzione del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza”, con primi firmatari i consiglieri regionali Marinella Sclocco di Articolo 1 – Movimento democratico e progressista, assessore al Sociale, e Pierpaolo Pietrucci del Partito democratico, era stata salutata nel giubilo generale come un passo verso la civiltà dell’Abruzzo, unica regione in Italia che  non aveva questa figura.  

Ad un’attenta lettura della legge pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione, però, saltano agli occhi due aspetti assai singolari.

Il primo:  non vengono specificati i requisiti degli aspiranti Garanti, che andranno scelti con voto del Consiglio regionale, prima con due terzi dei voti, poi, dopo tre votazioni, con maggioranza semplice. 

All’articolo 6, “Nomina, requisiti ed incompatibilità”,  si legge testualmente: “Il Garante è scelto tra persone, di età non superiore a sessantacinque anni, in possesso dei requisiti richiesti per l’elezione a consigliere regionale. E’ altresì scelto tra persone in possesso dei seguenti requisiti”. Poi però il periodo si interrompe di netto e i “seguenti requisiti” non vengono specificati. 

Nella bozza della legge invece si specificava opportunamente come requisiti il  “diploma di laurea” e  la “competenza giuridico-amministrativa od esperienza professionale nelle materie concernenti l’età evolutiva e la famiglia”. Passaggio scomparso nel testo definitivo. 

Nel testo definitivo si passa infatti direttamente a stabilire chi non può essere candidato alla carica di Garante, come i detentori di cariche politiche, dirigenti di ogni ordine e grado, amministratori di enti pubblici, giudici onorari presso i Tribunali dei minori e così via.

Un’articolo scritto in questo modo, c’è chi con pignoleria osserva negli uffici regionali, sarà anche difficilmente applicabile, e renderebbe a dir poco problematica ed impugnabile qualsivoglia composizione di un elenco di candidati. 

Si potrebbe sempre intervenire con un emendamento, a questo punto nella prossima legislatura. 

Ma c’è dell’altro: nella legge si pongono una lunga serie di sbarramenti che circoscrivono in modo draconiano l’accesso alla carica.

“Il ruolo del Garante – si legge infatti nella norma  – è  incompatibile con l’esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione. Il conferimento della carica di Garante a dipendenti sia regionali che di altri enti dipendenti dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell’anzianità di servizio”.

Ovvero: sono incompatibili, di fatto, tutti i dipendenti degli enti pubblici, che magari lavorano da anni nel settore del sociale,  i magistrati e avvocati che si occupano di minori, gli operatori socio-sanitari, gli insegnanti, i docenti universitari, i pedagogisti e gli psichiatri, gli psicologici e così via.

Persone insomma esperte della materia, in grado di promuovere, come si almanacca nella legge, “la conoscenza e l’affermazione dei diritti individuali, sociali e politici dell’infanzia e dell’adolescenza”, di vigilare “sull’applicazione nel territorio regionale della Convenzione sui diritti del fanciullo”, “sui fenomeni di esclusione sociale e di discriminazione”,  sull’ “sull’assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativo – assistenziali, in strutture residenziali, in ambienti esterni alla propria famiglia”, di raccogliere “le segnalazioni provenienti da persone anche di minore età, dalle famiglie, dalle scuole, da associazioni ed enti”, e infine di  predisporre una relazione annuale al Consiglio regionale sulla propria attività”. 

Ammenochè tali figure esperte pnon si dimettano dalla carica, mettendosi in aspettativa non retribuita, si licenzino o chiudano  la loro partita Iva. 

C’è da vedere però il buon samaritano, tra i lumniari della materia, che lo farà, visto che il compenso mensile previsto per il garante è pari al 25 per cento dell’indennità di un consigliere regionale, ovvero a conti fatti, come detto, 1.100 euro netti. Meno di quello che guadagna un insegnante o un dipendente pubblico di categoria C, per non parlare di un insegnante e di un professore universitario.