L’AQUILA – La nomina di Tommaso Di Biase a direttore generale dell’Ersi Abruzzo, l’Ente regionale per il Servizio idrico, nell’aprile 2017, non fu illegittima. 

Per questa ragione il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Teramo, Roberto Veneziano, lo scorso 3 giugno, accogliendo la richiesta del Pubblico ministero, Laura Colica, ha archiviato il procedimento aperto, con l’accusa di abuso d’ufficio, nei confronti di Daniela Valenza (all’epoca presidente dell’ente e dirigente ritenuta vicina all’allora governatore, Luciano D’Alfonso, ora senatore del Pd, ed ora apprezzato e influente commissario dell’Aric), Roberto Di Marco, Ilario Lacchetta, Ottaviano Alfonso (componenti del consiglio direttivo) e di Luciano Di Biase (direttore provvisorio), reo di aver concorso nel reato. 

Il procedimento era stato incardinato seguito dell’esposto presentato dall’avvocato Sebastiana Parlavecchio, ex dirigente regionale specializzata proprio nel servizio idrico integrato, la quale ha contestato le modalità di selezione del direttore, in particolare per quanto riguarda il superamento del limite di età imposto dalle leggi. 

Chiuso il filone principale che all’epoca aveva fatto rumore, rimane ancora piedi un secondo filone, in fase di indagine, per il quale, peraltro, il Pm ha chiesto per due volte l’archiviazione opposte in corso di definizione dalla grande accusatrice Parlavecchio: sono indagati il segretario dell’Ersi, Fabrizio Bernardini, il revisore dei conti Enza Pomante, il direttore temporaneo, Luciano Di Biase, ed i tre componenti della commissione giudicatrice, il prof Romano Orrù, il dirigente regionale Nicoletta Bucco, e l’ex direttore dell’Arta, Francesco Chiavaroli. 

Nel mirino del primo filone era finita anche la delibera di giunta regionale del 7 febbraio 2017, la numero 52, con la quale era stato modificato l’articolo 11 dello statuto proprio sui criteri da seguire per la nomina del direttore generale dell’Ersi, allargando i requisiti. 

In quell’occasione in particolare era stata prevista la laurea, ma non la specializzazione nel servizio idrico integrato; in più è deciso che l’incarico sarebbe stato conferito tramite contratto a tempo determinato di diritto pubblico o contratto di diritto privato al di fuori della dotazione organica dell’Ersi.

In quella sede era stato anche stabilito un compenso che, tra retribuzione e indennità ad personam non legata ai risultati, ma “alla qualificazione professionale alla temporaneità del rapporto”, superava i 120 mila euro lordi. 

Nel provvedimento di archiviazione, il giudice ritiene che quella delibera non sia stata formulata ad personam, “né per arrecare un vantaggio ad alcuno”, ma avrebbe consentito un’ampliamento della partecipazione a più soggetti possibili: questo, spiega, emerge “a seguito della capillare attività di indagine svolta” anche attraverso un approfondimento istruttorio con indagine supplementare disposta a seguito della richiesta di archiviazione a cui si è opposta la grande accusatrice Parlavecchio. 

Ragione per la quale l’inchiesta si è poi concentrata anche sui componenti del Consiglio direttivo dell’Ersi, ovvero coloro che poi hanno fatto la scelta recependo la graduatoria della commissione giudicatrice. 

Dopo quella delibera di giunta, esattamente tre giorni dopo, è stato pubblicato l’avviso pubblico per la selezione comparativa per il conferimento dell’incarico che prevedeva la laurea specialistica tecnica e un’esperienza lavorativa almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbliche o private.

La fase di valutazione dei curricula è stata affidata a una commissione, con il compito di sottoporre una rosa di cinque nominativi al consiglio direttivo che, a sua volta, avrebbe sottoposto a colloquio motivazionale i candidati per scegliere il direttore generale. Passaggio importante perché, sostiene il giudice, “in questo modo il Consiglio direttivo non ha avuto alcuna specifica competenza in merito alla valutazione dei requisiti di partecipazione”. 

Il Tar, con la sentenza 253 del 2017, ha sostenuto che questo tipo di selezione non presentava profili di illegittimità.

La commissione ha individuato tre candidati: Di Biase, ex assessore al Comune di Pescara in quota Rifondazione e Guido Dezio, altro fedelissimo di D’Alfonso, escludendo Gilberto Ambotta che non aveva presentato il progetto organizzativo richiesto per svolgere la prova orale. 

La Parlavecchio, venuta a conoscenza della sua esclusione, aveva richiesto l’accesso agli atti e chiesto di sospendere le procedure fino a verifica della loro regolarità. Nonostante questo il 24 aprile del 2017, dopo le audizioni, il Consiglio direttivo aveva individuato Tommaso Di Biase, fedelissimo di D’Alfonso come idoneo all’incarico. 

A quel punto, è nata la querelle sulla possibilità di affidare incarichi, direttivi o dirigenziali, a persone collocate in pensione. 

Un limite fissato in 65 anni, a fronte dei 66 e 7 mesi di Di Biase, all’epoca dei fatti. Per questa ragione, la Parlavecchio aveva desunto l’illegittimità dell’incarico.

Il giudice, nell’atto di archiviazione, parla di un quadro normativo in materia molto incerto. In base alla circolare Madia del 2015, infatti, gli incarichi dirigenziali non possono essere conferiti a soggetti in pensione che hanno compiuto i 65 anni. 

Il decreto legge 223 del 2006, invece, dice che gli incarichi direttivi, come nel caso di specie, possono essere conferiti anche oltre quel limite, purché gratuiti e per una durata non superiore a un anno. Il giudice, prosegue nelle motivazioni, citando altre disposizioni di legge che, a suo dire, tratteggiano “un quadro normativo che risente di comprensibili incertezze e di ben consolidati contrasti interpretativi”, sottolieando anche la Valenza, il cui incarico non era retribuito, non  aveva profuso uno ulteriore sforzo nella definizione della questione interpretativa, formulando richieste di parere alla Funzione Pubblica e all’Avvocatura regionale che non si sono mai espresse.

Ragione per cui, sostiene ancora, è “impossibile condividere la presenza di una comprovata e ragionevole violazione di legge, supportata da un plausibile livello intenzionale in termini di dolo diretto del delitto ipotizzato”. 

Nel passaggio finale dell’atto, il giudice, riprendendo anche passaggi dell’accusa formulata dalla Parlavecchio, ammette che non si possono valorizzare “oltremisura gli spunti che, comunque in qualche passaggio della articolata attività di indagine fino a questo momento esperita sembrano delinearsi in penombra, evocanti la interazione e di ‘…poteri forti …’ e di personaggi oscuri legati ‘…al sistema di relazioni non lecite…’ (cfr atto di opposizione alla richiesta di archiviazione), che  

avrebbero favorito il coagulo delle preferenze nei confronti di un professionista che avrebbe potuto far leva su amicizie e frequentazioni influenti nell’assetto della gerarchia politica regionale all’epoca, aspetti vanescenti e fumosi che non solo non sono emersi con la valenza euristica che i dati indiziari devono necessariamente possedere per essere considerati rilevanti nell’accertamento delle responsabilità penali, ma non potrebbero essere neanche oggetto di ricerca postuma a da parte del Pm su sollecitazione dallo scrivente Giudice, il che si traduce nella condivisione della richiesta abdicativa proveniente dal Pm e nel conseguente rigetto di ciascuno degli spunti investigativi suggeriti dell’opponente”.

Un quadro che quindi comporta l’archiviazione del procedimento.