PESCASSEROLI – Su istanza di alcuni proprietari di appartamenti in un condominio a Pescasseroli, i quali hanno chiesto l’esecuzione di un precedente sentenza del Tar Abruzzo emessa nel 1998, la giustizia amministrativa riunita in sessione collegiale ha ordinato entro 90 giorni l’abbattimento di due “ecomostri” a Pescasseroli (L’Aquila).

I due fabbricati, per circa 2500 metri cubi complessivi, inizialmente dovevano essere adibiti a garages interrati, con campi da tennis al livello strada, ma mai ultimati, con una struttura in cemento armato ormai deteriorata dal tempo e tracce dei pernottamenti di qualche extracomunitario giunto in paese.

La volumetria effettivamente edificata, anche fuori quota di circa un metro, è risultata ampliata e in difformità al vigente piano regolatore, tanto che il Tar nel 1998 ne ordinò l’abbattimento.

Successivamente il Comune di Pescasseroli accettò alcune pratiche per la richiesta di concessione a sanatoria, ma vista la pendenza del precedente giudizio e l’inerzia dell’amministrazione nel concludere l’iter per l’adozione del Piano integrato regionale, si è giunti alla nuova decisione con la quale il Tar Abruzzo “Ordina al Comune di Pescasseroli l’ottemperanza alla precedente sentenza, disponendo l’eliminazione degli effetti materiali conseguenti all’esecuzione degli atti annullati e, dunque, la demolizione, ove tecnicamente possibile, previa pertinente verifica tecnica di cui andrà dato puntuale conto a questo Tar con deposito delle relative risultanze in Segreteria, delle porzioni edilizie non conformi, per parametri edilizi nel termine di giorni novanta dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notifica della presente Sentenza”.

Nella stessa sentenza il Tar ha “Dichiarato la nullità dei permessi di costruire in sanatoria 119 e 120 del 16 novembre 1998, giacchè violativi ed elusivi del giudicato e inoltre, su richiesta di parte, in caso di ulteriore inottemperanza (dell’Amministrazione comunale) nel termine sopra fissato, si procederà alla nomina di un Commissario ad acta con aggravio di spese a carico del Comune di Pescasseroli ed invio degli atti, per quanto di competenza, alla Sezione della Corte dei Conti territorialmente competente”.

Condanna del Comune anche al pagamento delle spese del giudizio in favore dei ricorrenti, quantificate in 3mila euro, oltre alla rifusione del contributo unificato.