L’AQUILA – L’ex assessore regionale Franco Caramanico e l’ex dirigente Antonio Sorgi non hanno danneggiato le casse pubbliche della Regione Abruzzo nel trasferire nel 2006 il dirigente “ribelle” Antonio Perrotti per “incompatibilità ambientale” dopo un articolo di stampa critico nei confronti dell’amministrazione regionale di centrosinistra all’epoca al governo.

Lo ha stabilito la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, assolvendo i due citati in giudizio con la sentenza numero 32 del 2016 emessa lo scorso 18 maggio dai giudici Federico Pepe (presidente facente funzioni e relatore), Elena Tomassini e Gerardo De Marco (consiglieri).

“Non era una ripicca per quella cosa uscita sul giornale, ma un funzionario che ti attacca politicamente su una legge che lui stesso aveva firmato non si può tollerare – commenta oggi Caramanico ad AbruzzoWeb – Io avevo riconfermato Perrotti nel ruolo che aveva prima, non c’era nessuna volontà di metterlo in discussione, ma quando si governa i rapporti devono essere di chiarezza e leale collaborazione”.

Nel pezzo del 21 novembre 2005, uscito sul quotidiano Il Centro, si parlava con discorso indiretto di “critiche alla Giunta di centrosinistra” rivolte da Perrotti “per aver riproposto sul tavolo istituzionale per la concertazione la stessa proposta di legge urbanistica elaborata nella passata legislatura dal centrodestra”.

Le parole esatte dell’allora dirigente erano “mancanza di una visione diversa ecosostenibile, chiara e trasparente del governo del territorio e la mancanza di discriminanti tra destra e sinistra”.

Perrotti dal 2004 era dirigente del servizio Urbanistica nell’ambito della direzione Parchi, territorio ambiente, energia. Dopo quell’articolo, nell’aprile 2006 è stato disposto di trasferirlo alla direzione Programmazione risorse umane dal momento che, a dispetto di una sua relazione di chiarimenti, sia l’assessore Caramanico sia il direttore Sorgi ritenevano ci fossero comunque “condizioni di incompatibilità ambientale”.

C’è stato ricorso contro la decisione, con due sentenze a favore e due sentenze contro: Perrotti ha perso entrambe le istanze cautelari, mentre nel merito sia il giudice del lavoro, nel gennaio 2009, sia la Corte d’Appello, nel 2010, gli hanno dato ragione dichiarando l’illegittimità della mossa, e riaffermando “il diritto di Perrotti alla prosecuzione del precedente incarico fino alla sua naturale scadenza”.

La Regione è stata condannata a pagare all’architetto 1.430,16 euro di “danno patrimoniale per perdita di chance”, divenuti 4.343,62 euro con oneri accessori: somma versata nel novembre 2012 e incassata dall’interessato.

A quel punto, dopo la magistratura ordinaria si è interessata al caso quella contabile, con la procura regionale della Corte dei conti che ha riscontrato “una responsabilità amministrativo-contabile imputabile in capo ai signori Sorgi e Caramanico”.

Durissime le accuse dell’accusa, partendo dal fatto che “la sola affermazione di fatti a un giornalista non equivale a incompatibilità ambientale” e che il trasferimento poteva essere una “condotta lesiva della carriera del signor Perrotti”.

I pm contabili ritenevano esserci una “condotta non orientata ad assicurare una sana gestione della cosa pubblica, bensì sprezzante dei più elementari princìpi di correttezza ed efficienza dell’azione amministrativa”, nonché “palesemente finalisticamente orientata alla realizzazione di interessi personali anziché all’attuazione di pubblico interesse e quindi, come tale, perlomeno gravemente colposa”.

Per i due l’accusa era anche di “formare la volontà dell’amministrazione in maniera viziata e finendo per contravvenire, così, al canone minimo della diligenza del ‘buon padre di famiglia’”.

Rilievi feroci, ma bocciati dai giudici, che hanno piuttosto tenuto conto delle memorie difensive di Sorgi e Caramanico, i cui legali chiedevano l’archiviazione anche perché prima del trasferimento si sarebbe svolta “un’articolata istruttoria da parte dell’ufficio, positivamente valutata da parte dell’organo deliberante”, ovvero l’intera Giunta Del Turco.

Sorgi, facevano notare i legali, avrebbe adottato l’atto “unicamente in quanto investito di funzioni apicali” mentre Caramanico, dicevano i suoi avvocati, “al solo fine di ripristinare, con l’invocato trasferimento dell’architetto Antonio Perrotti, il corretto e sereno funzionamento dell’amministrazione”.

“Gli eventi in valutazione consentono di escludere la sussistenza di colpa grave in capo ai convenuti – ha sentenziato il collegio giudicante – Il comportamento di questi ultimi risponde a criteri di sufficiente ponderazione e razionalità, rilevabili dalla comune esperienza amministrativa”. Di qui l’assoluzione. Alberto Orsini