PESCARA – “Conoscendo Cospito, non credo che smetterà con lo sciopero della fame. E so che per lui una vita in regime di 41-bis non sarebbe una vita”.

Lo sostiene, intervistato da Abruzzoweb, l’avvocato Flavio Rossi Albertini, difensore del 56enne pescarese Alfredo Cospito, militante anarchico insurrezionalista, in sciopero della fame nel carcere di Sassari, dove si trova dal maggio 2022, per protestare contro il regime detentivo 41-bis, il carcere duro, a cui è sottoposto dal maggio dello scorso anno.

Poco prima di Natale l’avvocato di Cospito, Flavio Rossi Albertini, si è visto rigettare dal Tribunale di sorveglianza di Roma il reclamo proprio contro l’applicazione del 41-bis.

In queste ore le condizioni di salute di Alfredo Cospito stanno peggiorando, ed è scattato un appello al ministro della Giustizia Carlo Nordio,   “per un gesto di umanità e coraggio come la revoca del 41 bis”, firmato  tra gli altri dall’ex presidente della Corte costituzionale Giovanni Maria Flick, l’attore, musicista e scrittore Moni Ovadia, il filosofo Massimo Cacciari e don Luigi Ciotti.

Una situazione in cui lo stesso Cospito, primo anarchico a finire in 41-bis e che ha già perso 35 chili da quando ha iniziato la protesta, rischia di veder trasformate in ergastolo ostativo – dunque con l’impossibilità di accedere a misure alternative o ad altri benefici – la condanna a venti anni di reclusione per aver fatto esplodere in orario notturno due ordigni a bassa intensità, composti di polvere pirica, in una scuola di allievi carabinieri di Fossano, in provincia di Cuneo, senza provocare vittime, e quella a dieci anni per la gambizzazione, nel 2012, di Roberto Adinolfi, amministratore delegato di Ansaldo Nucleare, azione rivendicata dalla sigla Nucleo Olga Fai-Fri, Federazione anarchica informale-Fronte rivoluzionario internazionale.

In sintesi, la durissima misura detentiva nei confronti di Cospito riservata in genere a mafiosi e terroristi di grosso calibro è stata confermata per i prossimi quattro anni.

A pesare, inoltre, su questa vicenda finita su tutti i media nazionali e non solo e che “nasce” con l’isolamento di Cospito deciso a maggio 2022 dall’allora ministro della Giustizia, Marta Cartabia, sono le recenti dichiarazioni dell’attuale ministro, Carlo Nordio, il quale ha spiegato che non ha alcuna intenzione di rivedere la scelta di Cartabia.

“L’applicazione del 41 bis a Cospito – spiega l’avvocato Rossi Albertini ad AbruzzoWeb – è mossa dalla volontà di impedire a Cospito di esternare il proprio pensiero, un pensiero ritenuto particolarmente pericoloso, insidioso, eversivo, sovversivo, veicolato attraverso siti internet, riviste, assemblee, ma ciò è  all’evidenza antitetico ai pizzini di mafiosa memoria che il 41-bis vorrebbe impedire. Cospito non invia messaggi segreti ai suoi sodali, ma pubblica articoli su riviste, giornali e sul web. C’è qualcuno che glieli pubblica su questi siti internet di anarchici e li diffonde nei confronti di incertam personam, ossia nei confronti di chiunque voglia leggere quello che Cospito ha da dire”.

“Per impedire questo – prosegue l’avvocato – si è deciso di applicare il 41-bis, ma a mio giudizio e non solo a mio giudizio, il 41-bis ha un dettato normativo, un ambito applicativo che contempla l’utilizzo dello speciale, e afflittivo, regime detentivo soltanto per impedire la comunicazione tra soggetti di primo piano con ruoli qualificati in carcere e sodali all’esterno, nell’ambito di una organizzazione piramidale di cui faccia parte il sottoposto, per recidere la possibilità che il detenuto possa continuare a dare ordini ai sottoposti, come appunto accade o potrebbe accadere nel fenomeno gerarchico mafioso”.

“Ma tutto ciò non è ricorrente nel fenomeno anarchico – continua Rossi Albertini – per cui in primo luogo probabilmente i giudici del Tribunale di sorveglianza di Roma hanno guardato al fenomeno anarchico con la stessa lente prospettica, lo stesso strumento valutativo con cui guardano i fenomeni di criminalità organizzata, forse non rendendosi conto di avere due impianti, da un punto di vista fenomenologico, profondamente distinti, distanti e probabilmente mai riconducibili a unità. Ed hanno così applicato dei criteri valutativi distorti alla vicenda del Cospito, ma Cospito non è il capo di nessuno, gli anarchici non hanno capi e per impedire ad un anarchico di parlare all’esterno ci sono strumenti molto più proporzionati che non il 41-bis. In questa vicenda, insomma, c’è una sproporzione evidente tra lo strumento utilizzato e la finalità perseguita, oltre ad un utilizzo, a mio giudizio strumentale di un argomento da un punto di vista formale, giustificativo di questo 41-bis, quello secondo il quale sarebbe dimostrata l’attualità dell’esistenza dell’associazione per la quale Cospito ha riportato condanna”.

Secondo l’avvocato, però, “per arrivare a una simile valutazione, i giudici romani non hanno prestato sufficiente attenzione a tutta una serie di argomenti che erano stati spesi dai giudici di Torino che per primi in Italia hanno ricondotto questo fenomeno anarchico così caotico, così magmatico, a una fattispecie associativa. I giudici di Torino lo hanno fatto in maniera molto rigorosa, poiché si sono dovuti confrontare con quattro sentenze emesse negli anni precedenti che avevano escluso la riconducibilità di questo fenomeno magmatico a un’associazione. A Roma, invece, i giudici del Tribunale di sorveglianza hanno fornito una loro personale opinione, nonostante una serie di ostacoli importanti intorno ai quali navigare, discostandosi pericolosamente dalla ricostruzione operata dalla Corte di Assise torinese nella sentenza di 350 pagine con la quale spiegano compiutamente cos’è la Fai”.

“Il problema – fa notare quindi Rossi Albertini – è che i giudici di Roma, forse, non hanno prestato sufficiente attenzione alla descrizione dei giudici di Torino, ecco perché hanno ritenuto di poter affermare una attualità di questa associazione Fai in virtù di attentati rivendicati con questa sigla. Ma i giudici di Torino hanno espressamente dichiarato che un attentato a firma Fai non vuol dire che esista un’associazione Fai e che tra la Fai associazione e il metodo Fai sussiste la stessa differenza riscontrabile tra una associazione criminale e il concorso di persone nel reato. Per capirci, se io e lei andiamo a incendiare una macchina e firmiamo l’azione con la scritta Fai, non vuol dire che partecipiamo a un’associazione Fai o che sia ancora attuale e operativa l’associazione Fai. Proprio i giudici di Torino erano stati particolarmente prodighi nelle precisazioni e nei distinguo, prestando particolare rigore”.

“La tesi difensiva – dichiara poi l’avvocato – è stata sconfessata dall’esito del processo torinese perché comunque è stata riconosciuta l’esistenza di una ipotesi associativa ma, ciò detto, sono almeno dieci anni che in Italia non c’è nessun fatto, nessun episodio che possa dimostrare l’esistenza in vita, l’attualità di questa associazione. Allora, Cospito quando parla non si rivolge ai sodali, proprio perché non c’è più una associazione operante, bensì si rivolge a una complessità di soggetti. E, ribadisco, Cospito non parla coi pizzini, ma attraverso un ‘megafono’ che è dato dai giornali, dalle assemblee e quant’altro, tanto è vero che gli inquirenti possono leggere tutto perché non c’è nulla di nascosto. Ma il 41-bis non serve in queste circostanze, ed è il motivo per cui Cospito è consapevole di subire una sproporzione del trattamento sia detentivo che sanzionatorio. A tal proposito, a luglio del 2022 c’è stata la riqualificazione giuridica in pejus del fatto attribuito a Cospito ritenendolo più grave delle stragi che hanno riguardato Falcone e Borsellino. Ecco, agli estensori di quelle sentenze andrebbe chiesto se trecentocinquanta chili di tritolo che fanno saltare in aria un magistrato siano qualcosa di meno grave rispetto a quanto fatto da Cospito”.

“Se ho una lettura politica di quanto accaduto? Ce l’ho, come possono averla tutti, ma questo importa poco. Quello che so è che delle motivazioni dovrebbero suggerirmi una ragionevolezza della decisione. E francamente quelle cinque, sei pagine che compongono la sentenza su questo punto specifico, a mio giudizio non sono assolutamente convincenti”, conclude.