L’AQUILA – Cosa prevede esattamente il nuovo decreto del presidente del consiglio Giuseppe Conte per contrastare l’epidemia dilagante di coronavirus e che entra in vigore da domani martedì 10 marzo 2020 fino al 3 aprile?

Con il decreto si estendono a tutta Italia i divieti già in vigore in Lombardia da domenica 8 marzo. Il premier Conte li ha riassunti in una frase ripetuta più volte: “Restate a casa”. 

Il divieto agli spostamenti vale per tutti coloro che non abbiano “comprovate esigenze lavorative”, “necessità” o “motivi di salute”.  Proibiti sempre e comunque, e ovunque, gli assembramenti di persone.

Per spostarsi per “esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute” è necessario presentare ai controlli certificazione che attesti il motivo per derogare alla direttiva di ridurre il più possibile il movimento da un’area all’altra (e con questo la diffusione del contagio). 

Alla luce del nuovo decreto, non sarà consentito uscire dal Comune di residenza, a meno che lo spostamento non sia motivato anche qui da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità (se nella tua zona sono chiusi esercizi che vendono generi di prima necessità), e per spostamenti per motivi di salute.

È consentito il rientro nel proprio domicilio, nella propria abitazione, nella propria residenza, se allo scattare del decreto ci si trova altrove.

Si può andare al lavoro se il datore di lavoro non ha attivato lo smart working o misure di congedo o ferie. Si può andare a fare una visita o un controllo medico, se non è stata disdetta dalla struttura sanitaria. 

Chi ha una affezione respiratoria o la temperatura sopra i 37,5° C deve rimanere a casa e limitare al massimo i contatti sociali. Deve contattare il proprio medico di fiducia.

È consentita l’apertura di bar o ristoranti solo dalle 6 alle 18, ma deve essere garantito il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro.

Accessi contingentati e distanza di almeno un metro fra le persone, nelle attività commerciali diverse da ristoranti e bar, e che possono restare aperte.

Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita e gli esercizi commerciali presenti nei centri commerciali e nei mercati rionali. Nei giorni feriali il gestore deve garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. 

Le strutture che non consentono di rispettare la distanza di un metro fra le persone devono restare chiuse.

La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e negozi di generi alimentari. Il gestore è tenuto a garantire la distanza di un metro fra le persone. 

Chiusi i musei, gli istituti e i luoghi di cultura, tutti gli impianti sciistici.

Il decreto sospende tutti gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici e privati. Stop al campionato di calcio di serie A.

Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (eccezione per le erogazioni di prestazioni che rientrano nei livelli essenziali di assistenza). Chiusi anche centri culturali, centri sociali e ricreativi.

Fino al 3 aprile restano chiusi asili, scuole, università, istituti di alta formazione artistica, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie, università per anziani, corsi professionali, attività formative di enti pubblici e di privati.

C’è la possibilità di svolgere lezioni a distanza. Possono proseguire i corsi per i medici in formazione specialistica, di medicina generale e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Sospese le riunioni di organi collegiali in presenza.

L’apertura dei luoghi di culto è condizionata dall’adozione di misure per evitare assembramenti di persone. È necessario garantire la distanza di almeno un metro fra le persone.

Sono sospese tutte le cerimonie civili e religiose. Dunque non ci si può sposare né in chiesa, né in municipio.

Sono sospese tutte le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri.

Sono sospesi i concorsi pubblici e privati, ad esclusione dei casi in cui la valutazione viene effettuata in base al curriculum o in modalità telematica. Esclusi dalla sospensione i concorsi del personale sanitario, compresi gli esami di Stato e di abilitazione alla professione di medico e quelli per il personale della Protezione civile, che devono svolgersi con modalità a distanza o garantendo la distanza di sicurezza di un metro.

Il decreto stabilisce che chi viola le prescrizioni è punito con l’arresto fino a tre mesi e l’ammenda fino a 206 euro, secondo quanto previsto dall’articolo 650 del codice penale sull’inosservanza di un provvedimento delle autorità. Ma pene più gravi possono essere comminate per chi adotterà comportamenti, come ad esempio la fuga dalla quarantena per i positivi, che possono configurare il reato di delitto colposo contro la salute pubblica, reato che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica.