L’AQUILA – “Gli incontri con colleghi, simpatizzati, giornalisti da parte di un Consigliere regionale ben possono essere effettuati in locali istituzionali a ciò deputati piuttosto che in ristoranti i cui costi, anche per gli ospiti, vengono rimborsati dai Gruppi consiliari con finanziamenti regionali”.

Questo il verdetto della sezione Lombardia della Corte dei conti che fa tremare i Consigli regionali di tutta Italia, tra i quali senz’altro anche quello abruzzese.

In una recente sentenza, la numero 163 del 2014, i giudici contabili hanno condannato per danno erariale da circa 50 mila euro Fabrizio Cecchetti, attuale vice presidente del Consiglio regionale lombardo in quota Lega, che ha già rimborsato l’ammontare, e il suo ex capogruppo Stefano Galli, quest’ultimo chiamato in causa, in questo procedimento, solo per il suo ruolo di controllore.

Sono i primi a pagare per i rimborsi non dovuti, in attesa delle decisioni della magistratura penale, che sta pure indagando.

La sentenza è interessante perché riguarda spese precedenti alle regole dettate con il decreto 174/2012, quello emanato dopo il “caso Fiorito” nel Lazio, e perché è la prima che entra in merito a spese meno “eclatanti” degli altri casi dove pure sono arrivate condanne.

È facile parlare di danno erariale per il Suv comprato dal consigliere regionale “Batman” Franco Fiorito con i soldi del partito o per acquisti di vini pregiati, bigiotteria, biglietti per lap dance eccetera; meno evidenti e scontate erano le considerazioni arrivate ora da giudici dei conti su spese molto frequenti e considerate normali negli ambienti istituzionali.

Per esempio le spese per ristoranti e altre simili. Cioè le spese di rappresentanza. Questa sentenza, di una importante sezione della Corte dei conti, inizia a fare giurisprudenza su tali questioni che sono al limite e crea un precedente.

Sul ristorante, in un passaggio la Corte sembra addirittura sarcastica: “Se un pasto è esigenza vitale per ogni lavoratore che vi provvede con propri proventi personali, identica conclusione vale per un politico-amministratore, che deve provvedervi con la non irrilevante indennità di funzione e con la diaria erogata proprio per rimborso spese”.

I colleghi abruzzesi, comunque, hanno già passato al vaglio le spese dei gruppi consiliari abruzzesi dell’assemblea che è andata in archivio con il rinnovo alle elezioni dello scorso 25 maggio.

Come raccontato da AbruzzoWeb, i bilanci sono passati, ma solo dopo alcuni ritocchi con spese bocciate come bigliettini pasquali, acquisto di periodici molisani, noleggio apparecchiature informatice e spese per altri partiti nati da quelli che davano nome al gruppo.

Questo controllo dei giudici contabili non va confuso con il vaglio della magistratura ordinaria sui rimborsi presentati dai singoli consiglieri che ha portato alla cosiddetta “Rimborsopoli” abruzzese, che ha visto 25 indagati, tra cui gli ex presidenti di Giunta e Consiglio, Gianni Chiodi e Nazario Pagano, molti assessori dell’epoca e consiglieri di maggioranza e minoranza.

Sui conti dei gruppi nei corridoi della politica si vociferava di una nuova tempesta giudiziaria in arrivo che avrebbe potuto causare nuovi scossoni al panorama istituzionale con ripercussioni nella campagna elettorale, imminente all’epoca dei rumors: uno scenario che, alla luce dell’ok (pur condizionato) della Corte dei conti, non si è più concretizzato.

Di qui in avanti, però, alla luce del precedente lombardo, i custodi delle casse dei gruppi consiliari all’Emiciclo faranno bene a tenere i forzieri un po’ più serrati.

I PUNTI CHIAVE DELLA SENTENZA

1. Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti in materia di corretto utilizzo di fondi assegnati ai Gruppi consiliari regionali (utilizzati, nella specie, per le spese per pranzi, cene e taxi di un Consigliere regionale componente del Gruppo), stante la destinazione pubblica di detti fondi.

2. A fronte dell’assegnazione di fondi pubblici ai Gruppi consiliari regionali, ai fini della giurisdizione contabile sulla liceità delle spese, non assume alcun peculiare rilievo il dibattito sulla soggettività pubblica o privata dei gruppi consiliari, poiché nella giurisprudenza dominante i tradizionali canoni “soggettivi”, tesi a valorizzare, ai fini della giurisdizione, la qualità del soggetto agente sono divenuti recessivi rispetto alla valutazione dell’aspetto “oggettivo” della fattispecie, quali la fonte e la destinazione del finanziamento e la natura del danno.

3. L’assegnazione di fondi pubblici ai Gruppi consiliari regionali risponde a specifiche finalità indicate in legge regionale, quali quelle di rappresentanza politica (e non istituzionale) e funzionamento. A tali nozioni, ben delineate dalla legislazione e dalla giurisprudenza e diverse dalle spese per rappresentanza istituzionale, non sono riconducibili le spese per pranzi, cene e taxi prive di motivazioni idonee e di inerenza con fini pubblici.

4. Gli incontri con colleghi, simpatizzati, giornalisti da parte di un Consigliere regionale ben possono essere effettuati in locali istituzionali a ciò deputati piuttosto che in ristoranti i cui costi, anche per gli ospiti, vengono rimborsati dai Gruppi consiliari con finanziamenti regionali.

5. La giurisdizione della Corte dei conti sulle modalità di spesa dei contributi erogati in favore dei Gruppi consiliari non comporta l’esercizio di un sindacato sull’attività politica dei consiglieri regionali ovvero sul merito delle scelte discrezionali del Consiglio regionale, perché l’azione del pubblico ministero contabile è limitata a prospettare un’illiceità correlata ad un’attività gestoria priva di elementi giustificativi e, dunque, assunta in contrasto con i principi di legittimità, coerenza e chiarezza di rendicontazione che devono assistere ogni impiego di denaro pubblico.

6. Configura danno erariale l’uso dei fondi assegnati ai Gruppi consiliari per spese per pranzi, cene e taxi che non recano alcuna contestuale indicazione delle occasioni che le avrebbero rese necessarie, nonché dei nominativi e delle funzioni dei soggetti beneficiari delle stesse, in violazione dei principi fondamentali in materia di chiarezza di rendicontazione nella contabilità pubblica. Difatti tutti i soggetti beneficiari di un contributo pubblico, avente un vincolo di destinazione a una finalità specifica, non possono sottrarsi all’obbligo di “dar conto” del relativo impiego, offrendo la prova di aver destinato le risorse pubbliche alle finalità che costituivano la causa dell’erogazione, poiché il percettore l’onere di dimostrare che l’utilizzo delle risorse pubbliche è avvenuto nel rispetto della legge ed in coerenza con le finalità proprie del contributo erogato.

7. Qualora i fondi assegnati ai Gruppi consiliari regionali per spese di rappresentanza politica e funzionamento siano destinati ad attività di spesa per pranzi, cene e taxi priva di motivazioni idonee, è responsabile del danno erariale non solo il Consigliere regionale beneficiario del rimborso, ma anche il relativo Capogruppo cattivo vigilante, gravando su quest’ultimo specifici obblighi di riscontro e vigilanza.

8. Qualora i fondi assegnati ai Gruppi consiliari regionali per spese di rappresentanza politica e funzionamento siano destinati ad attività di spesa per pranzi, cene e taxi priva di motivazioni idonee, è responsabile del danno erariale il Consigliere regionale beneficiario del rimborso, ma è anche ipotizzabile una corresponsabilità dei componenti dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per omessa vigilanza e colpevole avallo al rimborso spese oggetto di causa: tuttavia non sussiste un litisconsorzio necessario con gli stessi ove non evocati in giudizio e, dunque, una violazione del giusto processo.

9. A fini della regola delle spese di lite in caso di cessazione della materia del contendere per refusione stragiudiziale del danno erariale arrecato alla Regione da parte di un Consigliere regionale, il giudice deve applicare la regola della c.d. soccombenza virtuale, vagliando nel merito, non necessariamente in modo sommario, la fondatezza della domanda azionata dalla Procura regionale attrice. Tale statuizione nel merito non è tuttavia idonea a configurare un giudicato sui fatti.