L’AQUILA- Sarà la Corte di Cassazione ad accertare, con una sentenza che farà giurisprudenza, se è legittimo che un dirigente comunale abbia svolto più incarichi nell’ ente oltre quello di responsabile dell’ avvocatura comunale aquilana e quindi se abbia infranto o meno le regole deontologiche forensi.Infatti è stato depositato un ricorso alla suprema corte per dirimere la controversia dopo che il Cnf, ovvero il Consiglio nazionale forense, ha conermato la sospensione per 4 mesi dall’esercizio della professione per il dirigente del comune dell’Aquila, Domenico de Nardis, già inflitta dal consiglio distrettuale di disciplina,
Una decisione che, inevitabilmente, crea intoppi nel funzionamento della macchina comunale. Secondo il consiglio forense, de Nardis non può avere incarichi dentro il comune dell’Aquila oltre quello di dirigente dell’avvocatura, perché questo sarebbe incompatibile con la professione esclusiva di avvocato. Tempo addietro egli ricoprì degli incarichi temporanei di dirigente di altri settori, perché i posti erano scoperti. E di qui sarebbe scattato il procedimento disciplinare. De Nardis, tra le altre cose, in anni ormai lontani è stato anche comandante della polizia municipale.
Nel ricorso, che è stato redatto dall’avvocato cassazionista Riccardo Lopardi ,si sostengono ben altre ragioni. Secondo questa versione i comportamenti addebitati sono ora senza dubbio leciti e doverosi stante il pubblico risparmio, dall’ art.1 comma 221 della l.208/2015 (finanziaria 2016) che detta testualmente: “il conferimento degli incarichi dirigenziali può essere attribuito senza alcun vincolo di di esclusività anche ai dirigenti dell’avvocatura eivica”.
L’ Associazione nazionale dei Comuni italiani parteggia per questa tesi prevedendo la riduzione della spesa pubblica essendo tali incrichi generalmente gratuiti mentre il Consiglio nazionale forense considera secondo, il ricorso, erroneamente, che la norma disciplinare (art 23 l.247/2012) sarebbe lex specialis che prevarrebbe sulla legge finanziaria che, però, non solo è successiva e di applicazione generale ma avrebbe comunque implicitamente abrogato la normativa disciplinare sul punto.
Per la legge invocata nel ricorso, dunque, allo scopo di garantire la maggiore flessibilità della figura dirigenziale nonchè il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi dirigenziali può essere attribuito senza alcun vincolo di esclusività anche ai dirigenti dell’avvocatura civicae della polizia municipale.
La sentenza della suprema corte farà giurisprudenza perché stante la posizione del C.n.f. detta norma verrebbe di fatto vanificata perché nessuno avvocato comunale assumerebbe tali incarichi rischiando di incorrere in illecito disciplinare e in sospensione dall’ esercizio professionale.





