L’AQUILA – Assolvevano “l’attività ordinaria e strutturale di ogni singolo ufficio o servizio che, per motivi contingenti, non poteva che essere supportata da queste risorse. Questo spiega perché ciascuno dei ricorrenti era indispensabile per garantire la funzionalità del servizio in ausilio alla struttura esistente”. Pur avendo un contratto di collaborazione continuata e continuativa, “svolgevano la stessa attività del personale di ruolo”.

Così i giudici della Corte d’Appello dell’Aquila, che confermando le sentenze di primo grado hanno accolto le istanze di una settantina di precari della Regione Abruzzo, di cui alcuni ancora alle dipendenze dell’Ente, respingendo il ricorso dell’amministrazione, e riconoscendo la natura subordinata del rapporto di lavoro pur trattandosi di contratti a progetto.

A ciascun ricorrente, che ha chiesto l’accertamento della propria posizione lavorativa e le differenze retributive, sono stati riconosciuti mediamente 30 mila euro, secondo una stima Palazzo Silone dovrà quindi sborsare complessivamente circa un milione e mezzo di euro.

Una nota dell’ex dirigente del Personale Giulia Marchetti, chiamata come teste, evidenziava come “i ‘progetti’ dovessero avere un inizio e una fine e pertanto sollecitava che ‘la proroga in essere doveva essere l’ultima’, a riprova di un uso non proprio rispettoso della legge dello strumento contrattuale in discorso”.

“Ciascuno dei ricorrenti – spiegano i giudici – era indispensabile per garantire la funzionalità del servizio”.

In alcuni uffici, è stato rilevato come i precari costituissero l’intera dotazione organica, visto che “l’unico lavoratore di ruolo era il responsabile”. Ma, obiettano i magistrati, “la collaborazione coordinata e continuativa è uno strumento ideato dal legislatore per rispondere agilmente a bisogni qualificati e temporanei, senza per questo dover aumentare il numero del personale stabilmente in servizio”.

Quelli che dalla Regione sono stati indicati come “progetti”, insomma, secondo i giudici “sono in realtà le esigenze istituzionali che ogni ufficio evidenziava al fine di acquisire personale, assunto con contratto di collaborazione” e che “è stato mantenuto in servizio, attraverso la reiterazione dei contratti, per svariati anni”.

L’amministrazione non ha poi giustificato in alcun modo la necessità di “ricorrere al personale esterno e non alle risorse professionali presenti in quel momento al suo interno”.

Accogliendo dunque l’istanza di riconoscimento e quantificazione delle differenze retributive, i giudici d’Appello stabiliscono anche che i dipendenti precari hanno diritto al Trattamento di fine rapporto (Tfr), che deve essere calcolato come se il rapporto di lavoro fosse stato subordinato, e al versamento dei contributi previdenziali per le somme mancanti.