L’AQUILA – Vita dura per i sindaci abruzzesi dei comuni sotto i 5 mila abitanti, che già scalpitano per candidarsi alle prossime elezioni regionali, certi di mantenere la doppia carica, come la norma abruzzese consente.

È stata infatti depositata infatti una sentenza rivoluzionaria della corte di Cassazione, relativa ad un caso di un sindaco di un comune campano eletto consigliere regionale, e che di fatto abbassa la soglia  entro cui non scatta l’incompatibilità fissandola sotto i 2 mila abitanti, come stabilisce la più restrittiva  norma nazionale, e non più sotto 5 mila, come previsto da varie norme regionali, compresa quella abruzzese, molto più permissive.

La Cassazione fissa anche un principio difficilmente scalfibile: nessuna legge regionale può derogare, integrare o interpretare la disciplina stabilita dalla legge dello Stato che sulla materia ha esclusiva competenza.

La sentenza non avrà conseguenze, va chiarito, per gli attuali consiglieri regionali abruzzesi, che sono anche sindaci. Ovvero l’assessore di Regione Facile Lorenzo Berardinetti, sindaco di Sante Marie, in provincia dell’Aquila e Alessio Monaco, anche lui di Regione facile, primo cittadini di Rosello in Provincia di Chieti.

Entrambi comuni infatti sono sotto i 2 mila abitanti,  entro la sogila fissata dala norma statale, l’unica che d’ora in avanti conterà, in caso di ricorsi.

Accadrà però che ora dovrà essere modificata, se non si vuole incorrere in ricorsi di sicuro successo, la normativa elettorale regionale abruzzese che stabilisce che l’incompatibilità scatta sopra i 5 mila abitanti.

Una modifica che potrà essere fatta in occasione dell’introduzione della doppia preferenza di genere, se e quando sarà approvata, visto che il provvedimento, inserito all’ordine del giorno dei lavori del Consiglio, è stato rinviata già due volte.

Molti sindaci di comuni superiori ai 2 mila abitanti, e sotto i 5 mila, che meditano di candidarsi un po’ in tutti i partiti, in primis quelli si gettano a capofitto nel civismo, dovranno così rassegnarsi, in caso di elezione, a doversi dimettere dalla carica di primo cittadino. Condannando così il loro comune al commissariamento, e a nuove elezioni, che potrebbe essere evenienza molto poco gradita ai cittadini elettori.

La sentenza dei giudici di legittimità ha ribaltato due sentenze di segno opposto del Tribunale  e della Corte di Appello di Salerno, e ha avuto al centro il caso di Maria Ricchiuti, sindaco del comune di Novi Velia, poco più di 2 mila abitanti, eletta consigliere regionale, mantenendo fino al commissariamento avvenuto nel luglio 2017 del suo Comune, la doppia carica di sindaco e di consigliere, ritenuta dalla Cassazione viziata da incompatibilità tra le due cariche.

Interessanti le motivazioni alla base della sentenza.

La Corte ha spiegato infatti che secondo l’articolo 117 della Costituzione, sussiste la legislazione esclusiva dello Stato in materia di “legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane”, con la conseguenza che nessuna legge regionale può derogare, integrare o interpretare quella disciplina.

Per la Cassazione è consentito alle Regioni disciplinare solo cause di incompatibilità regionali derivanti da cariche elettive comunali “individuando cause non irragionevoli di affievolimento del divieto assoluto di cumulo previsto dalla legge statale”, ma senza prevaricare le competenze dello stato, e dunque la sua facoltà di fissare la soglia ai 2 mila abitanti.

Inoltre l’incompatibilità tra due cariche, si ricorda è ispirata al principio di imparzialità e efficienza dell’agire amministrativo, ed è “dettata dall’esigenza non solo di evitare possibili conflitti di interesse, ma di non compromettere il libero ed efficiente espletamento dell’una carica in danno dell’altro: è dunque del tutto evidente che, mentre lo svolgimento della funzione di consigliere regionale non è compromessa dalle modeste incombenze derivanti dal mandato di sindaco di un piccolo Comune, l’espletamento di tale mandato ben può essere compromesso dai più gravosi impegni cui è tenuto a far fronte il consigliere regionale”.