CANISTRO – Il Consiglio di Stato, Sezione V, ha pubblicato il primo agosto l’Ordinanza cautelare che accogliendo la richiesta presentata dalla Società Santa Croce ha sospeso gli effetti della sentenza del Tar di Pescara del 21 maggio, che aveva escluso l’ex concessionaria dalla procedura di gara per l’affidamento delle sorgenti di acqua minerale S. Antonio-Sponga e Fonte Fiuggino di Canistro, in provincia dell’Aquila, essendo nella situazione di concordato con continuità aziendale.

A renderlo noto, la stessa società che ha partecipato alla gara di cui è stazione appaltante, l’Agenzia regionale dell’Abruzzo per la Committenza (Areacom), e a cui partecipa anche la società Acqua Sant’Anna. Le sorgenti della Sant’Antonio sponga sono inutilizzate dal 2015, da quando è stata tolta la concessione alla stessa Santa Croce, che mantiene però le sorgenti Fiuggino, e a seguire ci sono stati dieci anni di durissimi contenziosi, e ben due bandi che si sono già risolti con nulla di fatto.

In questo nuovo contenzioso, la Santa Croce è assistita nel giudizio dagli avvocati Mariangela Di Giandomenico, del foro di Roma, da Claudio Di Tonno, del foro di Pescara, e da Matteo Di Tonno, del foro di Bologna.

Spiega la Santa Croce, ricostruendo i passaggi della vicenda: “Il Tar aveva respinto il ricorso della Società contro il bando pubblicato da Aric, oggi AreaCom, per l’assegnazione delle concessioni relative alle sorgenti di Sant’Antonio Sponga e Fiuggino. Tuttavia, lo stesso Tar aveva ammesso in via cautelare la partecipazione della Santa Croce alla gara, anche alla luce dell’autorizzazione rilasciata dal Tribunale di Roma, che segue la procedura di concordato con continuità aziendale in corso. AreaCom, a sua volta, aveva valutato positivamente l’offerta di Santa Croce, tanto da proporla come aggiudicataria”.

Con l’ordinanza del 1 agosto, “i giudici del Consiglio di Stato hanno ritenuto che i motivi di appello sollevati da Santa Croce siano fondati, almeno in via preliminare. In particolare, si è contestata la legittimità del bando laddove esclude le imprese in concordato con continuità aziendale, così come la validità dei provvedimenti di esclusione e della normativa regionale su cui si fondano”.

Il Consiglio ha ricordato che “la finalità del concordato con continuità aziendale – previsto oggi dal Codice della Crisi – è proprio quella di permettere all’impresa di proseguire l’attività, incluse le gare pubbliche. Inoltre, pur riconoscendo che le acque minerali sono materia regionale, ha sottolineato che le regole di accesso alle gare rientrano nella competenza dello Stato, poiché riguardano la concorrenza e l’ordinamento civile. Di conseguenza, non è ammissibile – secondo il Consiglio – una normativa regionale disomogenea che crei incertezza o discriminazioni”.

“Anche se si tratta di una decisione cautelare e provvisoria, questa pronuncia del Consiglio di Stato chiarisce importanti questioni che la Società sostiene da tempo. Si auspica che il pronunciamento contribuisca a superare dubbi e pregiudizi, riconoscendo pienamente la legittimità della partecipazione della Santa Croce alla gara e alla possibile assegnazione delle concessioni in oggetto”, conclude la nota.