L’AQUILA – “L’attività della Polizia Locale deve essere autonoma e indipendente dal potere politico ed il suo vertice deve avere specifiche competenze di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza che certo non si rinvengono in Dirigenti del Settore Personale, dei Servizi Finanziari, della Cultura, dei Servizi Demografici o dell’Urbanistica”.
Lo afferma Diego Porta, presidente Nazionale dell’Ancupm, l’Associazione nazionale comandanti ed ufficiali dei corpi di polizia municipale, dopo che Regione Abruzzo ha modificato, nell’ultima seduta utile prima delle ferie estive, la legge regionale sulla Polizia Locale con un emendamento approvato ed inserito nella Legge Regionale sull’assestamento al Bilancio di previsione 2025-2027.
L’Ancupm diffida la Regione Abruzzo ad abrogare immediatamente la nuova norma, il Comune oppure il Prefetto de L’Aquila a procedere, nell’immediato, alla nomina di un Comandante competente, “con riserva di adire le vie legali, con richiesta di risarcimento del danno, qualora le succitate richieste non vengano accolte”.
L’emendamento è “una norma ad hoc per il solo Comune de L’Aquila, visto che ricorda la stessa associazione, “l’amministrazione aquilana è priva di un Comandante legittimo dall’ottobre del 2017. Da quel momento si sono succeduti al vertice della Polizia locale dirigenti amministrativi le cui nomine sono state censurate da ben 6 pronunciamenti della giustizia amministrativa ,quattro del Tar Abruzzo e due del Consiglio di Stato. Già lo scorso anno il Tar aveva nominato il Prefetto quale Commissario ad acta per la nomina del Comandante, ma il Sindaco aveva evitato la nomina prefettizia ricorrendo all’utilizzo in scavalco condiviso di un Comandante di un comune marchigiano che però, a sua volta, era stato assunto con l’istituto previstodall’art.110 tuel. Da ciò era disceso l’ennesimo ricorso e l’ennesima bocciatura della nomina, nonché degli atti adottati dal nuovo Comandante”.
Da ciò era disceso l’ennesimo ricorso e l’ennesima bocciatura della nomina, nonché degli atti adottati dal nuovo Comandante. A seguito di tale sentenza, ed in attesa di attivare la procedura corretta per la nomina del Comandante, il Comune ha deciso di procedere ad una selezione interna per la scelta di un Comandante provvisorio. Ma anche questa scelta ha subìto le censure del Tar Abruzzo che ha diffidato il Sindaco alla nomina del Comandante entro 30 giorni, decorsi i quali di nuovo il Prefetto, nominato commissario ad acta, avrebbe dovuto procedere alla nomina.
” Ma proprio mentre stavano per decorrere i 30 giorni concessi al Sindaco, arriva la sponda del Consiglio Regionale. L’emendamento è stato una corsa contro il tempo per ragioni che offendono la dignità e la professionalità della Polizia Locale, è stato proposto da tre consiglieri ed è stato votato da tutta la maggioranza di centro destra. Nella sostanza con la nuova norma nei comuni con la dirigenza, in caso di vacanza del posto di Comandante e in assenza nel Corpo di figure in possesso della qualifica dirigenziale, il Comune può conferire l’incarico di Comandante ad un altro dirigente comunale, anche ad interim, o ad altro Comandante di altra amministrazione con l’istituto dello scavalco condiviso”.
Quale Associazione di categoria “riteniamo doveroso intervenire a tutela di tutti i corpi di Polizia Locale destinatari potenziali della nuova legge, anche alla luce di quanto affermato dal Sindaco Biondi in una intervista pubblicata nella pagina de L’Aquila lo scorso 27 luglio, dopo l’ennesimo ultimatum del TAR Abruzzo”.
“In un comunicato il Sindaco considera infatti ‘la legge regionale inadeguata, oltre che mortificante dell’autonomia degli enti locali” e prosegue: “Noi riteniamo di non aver bisogno di un dirigente all’interno della Polizia Municipale, noi preferiamo utilizzare quelle posizioni per settori che sono più determinanti. Siccome la legge regionale che per me è assurda oltre che punitiva per gli Enti Locali. Una legge regionale che stabilisce che tu debba prendere un Dirigente del Corpo che è un vigile va contro il principio della trasparenza e dell’anticorruzione che prevede che i dirigenti debbano ruotare’, e chiosa ‘Come si fa a ruotare uno che fa il Comandante della Polizia Locale’. Si tratta di affermazioni assolutamente non condivisibili e giuridicamente infondate”.
Per evitare una posizione di chiaro conflitto di interessi, come previsto dalla normativa anticorruzione, concl non è possibile che il Comandante sia un dirigente amministrativo. Occorre perciò ricordare che il Comandante nelle competenze di cui sopra risponde in primis all’Autorità Giudiziaria, che può delegarlo anche ad attività di indagine nei confronti dell’ente stesso.In ogni caso esso svolge compiti e funzioni che impongono competenze tecniche come, da ultimo,ha ricordato il Consiglio di Stato con la Sentenza n. 75/2025 nella quale ha sottolineato che “In ragione delle peculiarità del Corpo di Polizia Municipale, sia sotto il profilo organizzativo –strutturale, sia sotto il profilo funzionale, in relazione ai delicati compiti attribuiti dalla legge ai suoi appartenenti, deve escludersi che la professionalità necessaria per lo svolgimento proprio di quelle specifiche funzioni sia acquisibile all’interno dell’organizzazione comunale, trattandosi di una professionalità che non può intendersi limitata alla conoscenza del territorio comunale e del suo substrato sociale….comportando lo svolgimento, sovente anche con piena autonomia di giudizio, di funzioni di polizia locale, nonché di polizia giudiziaria e di ordine pubblico, che implicano l’appropriata conoscenza teoriche e tecniche di codici e norme”.





