L’AQUILA – La prima sezione del Tar dell’Aquila ha annullato le disposizioni della Struttura per la gestione dell’emergenza con la quale un cittadino aquilano, Antonio Congeduti, era stato sfrattato nel marzo scorso da un alloggio del progetto C.a.s.e..
L’uomo, secondo gli uffici della Sge, non avrebbe avuto diritto alla casetta antisisimica in quanto sua figlia, che per motivi di studio risiedeva a Bologna, non era da considerarsi ‘ stabilmente dimorante’ all’Aquila.
Circostanza, questa, conosciuta dall’Amministrazione già all’epoca del censimento per il fabbisogno alloggiativo; secondo gli uffici che si occupavano dell’assegnazione degli alloggi, invce, Congeduti avrebbe dovuto presentare la domanda per la richiesta della casa in qualità di single, e non per conto di un nucleo familiare composto da due persone.
Da lì il provvedimento di sfratto, annullato con la sentenza 838/2010 dopo il ricorso di Congeduti difeso davanti ai giudici amministrativi dagli avvocati Giovanni Coletti e Domenico Pastorelli.
“Le sentenze non si commentano, si applicano” è il lapidario commento dell’uomo che in comunicato ha riepilogato tutta la vicenda.
SFRATTATO DALLE C.A.S.E., IL COMUNICATO DI ANTONIO CONGEDUTI
Con la sentenza 838/2010, il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, Sezione Prima ,si è pronunciato definitivamente sul ricorso proposto dal sottoscritto contro la Struttura per la Gestione dell’Emergenza – Area Assistenza alla Popolazione , accogliendolo ed annullando l’atto impugnato.
Questi, brevemente, i fatti: nel marzo 2010, con provvedimento emesso dal Vice Commissario Vicario per la Ricostruzione -Sge veniva risolto il comodato d’uso gratuito dell’alloggio assegnatomi, con l’ingiunzione di lasciarlo libero e sgombro di persone e cose. A fondamento di tale ingiunzione viene posta la circostanza che mia figlia non sarebbe stabilmente dimorante a L’Aquila, per cui il nucleo di coabitazione dovrebbe essere composto di una e non due persone come dichiarato; di conseguenza, avrei dovuto concorrere all’assegnazione come “single” e al più aspirare all’assegnazione di un alloggio per una persona con “letto aggiunto” per mia figlia.
Il Tar ha osservato che la circostanza della residenza di mia figlia a Bologna per motivi di studio era nota all’Amministrazione sin dall’epoca dell’istanza di assegnazione e che, quindi, la struttura per l’emergenza aveva valutato, o avrebbe dovuto valutare, la questione della rilevanza dell’assenza, considerando che mia figlia lo aveva espressamente e chiaramente dichiarato al momento della consegna della modulistica relativa al censimento per il fabbisogno abitativo dell’agosto 2009.
Evidenzia, dunque, il Tarche tale circostanza non è sopravvenuta ma preesistente all’assegnazione e, soprattutto, nota all’Amministrazione stessa.
Non solo, evidenzia il Tar che secondo l’ordinanza n. 3806/2009, ai fini dell’assegnazione dell’alloggio ciò che rileva non è la sola residenza ma il “domicilio stabile” nel territorio del Comune di L’Aquila.
Afferma il T.A.R. che, secondo la definizione codicistica è “domicilio” il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi, che ben può non coincidere con la residenza, ammettendosi la possibilità di pluralità di relazione tra l’individuo ed il territorio.
La scelta del domicilio costituisce espressione di una libertà costituzionalmente garantita e presuppone un elemento volontaristico.
Afferma il Tar che è la mia permanente presenza a L’Aquila a costituire legame con il territorio ed interesse morale rilevante, che è sufficiente a giustificare la scelta di mia figlia di fissare a L’Aquila il proprio domicilio.
Ancora, il T.A.R. osserva che la mia posizione non è in ogni caso assimilabile a quella di un “single”, non potendosi considerare irrilevante la mia condizione di padre che, alla stregua di apicali principi costituzionali, mi fa conservare il diritto-dovere di mantenere una relazione, anche abitativa, con mia figlia.
Questa la sentenza, pubblica e consultabile sul sito del Tar
Cosa dire? Le sentenze non si commentano, si rispettano. Grande rispetto nutro nei confronti dei giudici amministrativi che, in tempi brevi, hanno emesso una sentenza che fa ampi richiami alla nostra Carta Costituzionale, ricordando a tutti noi che i diritti inviolabili della persona non possono essere messi in discussione.
Un ringraziamento va ai giovani avvocati, Giovanni Coletti e Domenico Pastorelli, che mi hanno assistito e creduto convintamente, sin dal primo momento, nella giustezza delle ragioni mie e di mia figlia.
Un grazie carico d’amore a mia figlia che, laureata in Giurisprudenza e vincitrice di un dottorato di ricerca in Diritto del Lavoro, si è incamminata lungo la strada della difesa dei diritti di ogni persona, avendo sempre presente la nostra amata Costituzione.






