L’AQUILA – Il TAR Abruzzo ha bocciato la nomina di Patrizia Celani  a capo della polizia locale dell’Aquila e la sovrastante convenzione stipulata tra L’Aquila ed Ascoli Piceno, condannando il  Comune al pagamento delle spese di giudizio che si sommano a tutte quelle già pagate per le cause temerarie perse da questa stessa Amministrazione su questo stesso argomento.

La nomina era stata fatta nell’agosto dello scorso anno. Il ricorso accolto era stato presentato dal maggiore Luca Andreozzi.

“Inutilmente”, commentano i consiglieri comunali  Enrico Verini e Gianni Padovani ,”avevamo chiesto più volte al Sindaco, all’Assessora ed al Segretario generale di nominare un Comandante semplicemente applicando la legge regionale n. 42/2013. Avevamo pure sottolineato come un Capoluogo di Regione, con un territorio vasto e complesso, vorrebbe un Comandante full-time, per affrontare con costanza e metodo gli evidenti problemi di ordine pubblico in Città”.

“Ebbene il TAR Abruzzo ha seguito la linea di buon senso già tracciata con sentenza n. 6871/24 del Consiglio di Stato, che confermava a sua volta quanto già deciso dal TAR con sentenza n. 532/23, laddove si stabiliva senza equivoci che “…c) eventuali vacanze ed assenze del comandante del corpo possono essere superate soltanto mediante applicazione dell’art. 5 della LR n. 42/13 (assegnazione delle funzioni vicarie al vice comandante o, in assenza anche di quest’ultimo, all’ufficiale più anziano del Corpo)”.  Se errare è umano, perseverare è diabolico, e l’Amministrazione dell’Aquila ha continuato a perseverare nell’errore già censurato da precedenti sentenze del TAR e del Consiglio di Stato! I giudici ricordano al Comune che la legge è legge, anche se non piace, e va semplicemente applicata e logicamente la sentenza travolge anche la convenzione e la successiva nomina della Celani a Comandante a scavalco della Polizia Locale dell’Aquila. Nomine che vengono annullate, ricorda ancora il TAR ai “distratti” vertici comunali, perché sono intrinsecamente illegittime: la Celani è estranea ai ruoli della PL, mentre l’appartenenza al Corpo è prerequisito essenziale per poter accedere al ruolo di Comandante, una norma non derogabile dalla contrattazione collettiva”.

“Una sconfitta cocente per una Amministrazione che continua a non volere un “normale” Comandante della PL, che continua ad architettare sotterfugi e trucchetti per evadere la normativa e provare pure a conciliare l’inconciliabile, ovvero l’istituto dello scavalco con quello della nomina a contratto ex art.110 del TUEL”.

“Figuraccia a parte, si configura una responsabilità erariale per il Comune dell’Aquila: la nomina era chiaramente illegittima ab initio ed inoltre l’applicazione dello scavalco, viziato per eccesso dovuto a sviamento di potere e irregolare applicazione delle regole di assunzione a contratto, comporta responsabilità erariali per coloro che hanno “piegato” alle loro esigenze istituti tra loro inconciliabili. Vogliamo sperare che l’Amministrazione non voglia continuare a perseverare nell’errore, ricorrendo al Consiglio di Stato con la certezza di perdere, quindi spendendo altri denari dei cittadini e privando ancora la Città del Comandante”.