L’AQUILA – Il Consiglio regionale ha rinviato la discussione sulla risoluzione presentata dal Partito democratico (primo firmatario Giuseppe Di Pangrazio) sulle sentenze del Tar che hanno accolto il ricorso di vari comuni contro i decreti del commissario delegato Guido Bertolaso sulla perimetrazione del “cratere” sismico”.

Nel documento si impegna il presidente della Giunta regionale e commissario per la Ricostruzione, Gianni Chiodi, “a porre in essere ogni utile iniziativa” affinché la presidenza del Consiglio dei ministri e la struttura commissariale rinuncino a impugnare al Consiglio di Stato le sentenze del Tar in favore dei comuni di Roccacasale, Prezza, Sulmona, Pettorano Sul Gizio, Cansano, Corfinio, Raiano, Introdacqua e Vittorito, tutti in provincia dell’Aquila, e di Crognaleto e Bisenti, nel Teramano.

Il motivo del rinvio è da ricercare nell’assenza di Chiodi ai lavori dell’assemblea, causa rappresentata dal capogruppo del Pdl Lanfranco Venturoni e accolta dai sottoscrittori della risoluzione.

IL TESTO COMPLETO DELLA RISOLUZIONE

Il Consiglio Regionale

– premesso che i Comuni di Pettorano sul Gizio, Sulmona, Prezza, Roccacasale, Raiano, Pratola Peligna, Corfinio, Cansano, Introdacqua, Vittorito, Crognaleto e Bisenti  proponevano ricorso avverso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il commissario delegato all’emergenza terremoto in Abruzzo, per l’annullamento  dei decreti del commissario delegato per l’emergenza terremoto in Abruzzo n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, sostenendo l’illegittimità, sotto vari profili di violazione di legge ed eccesso di potere, della propria mancata inclusione nell’elenco dei Comuni colpiti dal sisma con intensità del sesto grado della scala Mercalli;

– viste le sentenze n. 03663, n. 03668, n. 03671 e n. 03676 del 29.04.2011, con le quali il Tar Lazio ha accolto i ricorsi proposti dai Comuni di Roccacasale, Prezza, Sulmona e Pettorano Sul Gizio, e le sentenze n. 03703, n. 03704, n. 03705, n. 3708, n. 3710, n. 03702 e n. 03709 del 02.05.2011, con le quali lo stesso Tribunale amministrativo ha accolto i ricorsi proposti dai Comuni di Cansano, Corfinio, Raiano, Introdacqua, Vittorito, Crognaleto e Bisenti, considerando i gravati provvedimenti censurabili “non essendo percepibili, neanche a seguito della svolta istruttoria, le ragioni che hanno condotto alla contestata classificazione sismica dei Comuni ricorrenti, restando preclusa la possibilità di ricostruire l’iter logico seguito dalla resistente Amministrazione e la verifica della corretta applicazione della metodologia adottata mediante l’indicazione degli elementi di giudizio idonei a sorreggere la conclusiva determinazione in ordine alla intensità sismica attribuita”;

– considerato  che le sentenze obbligano l’amministrazione resistente a “procedere ad una rinnovata valutazione delle risultanze degli svolti rilievi macrosismici speditivi – previa loro effettuazione o completamento, ad opera delle competenti squadre, se mancanti o incompleti – al fine di individuare il grado di intensità sismica che ha colpito il territorio dei Comuni ricorrenti, dando conto degli elementi di valutazione considerati e della applicazione dei criteri di rilevazione di cui alla scala Mercalli”;

– considerato che il COM 7 di Sulmona ha proceduto a una diffusa ricognizione dei danni  rilevati  con  tecnici  incaricati appositamente e che la documentazione prodotta e disponibile è sicuramente più puntuale e completa dei rilievi speditivi compiuti nei giorni immediatamente seguenti al sisma del 6 aprile 2009;

IMPEGNA il presidente della Giunta regionale e commissario per la Ricostruzione, in forza dei poteri istituzionali, nonché di quelli allo stesso conferiti con ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3833, a porre in essere ogni utile iniziativa affinché gli enti preposti rinuncino ad impugnare le sentenze di cui in premessa, nonché le eventuali altre sentenze che dispongano in tal senso a favore di altri Comuni, e provvedano ad eseguirle, con immediata sollecitudine, nel senso, con i limiti ed alle condizioni specificate nelle sentenze stesse.