L’AQUILA – La riparazione delle case “E” è bloccata per colpa della confusione normativa dopo gli ultimi provvedimenti emanati dalla governance della ricostruzione. Le istruttorie sono ferme ma né il Comune dell’Aquila né i suoi consulenti come Fintecna e Cineas si prendono la briga di metterlo per iscritto.

È quanto denuncia un imprenditore aquilano, che preferisce restare anonimo, dopo l’articolo di AbruzzoWeb che ha reso noto l’impasse che sta paralizzando a oggi la ricostruzione dei condomìni più danneggiati, quelli che richiedono un esborso maggiore.

“La burocrazia della ricostruzione è letteralmente avvitata su se stessa”, sbotta amareggiato l’imprenditore.

IL TESTO COMPLETO DELLA NOTA

Il 2010 è stato l’anno degli strali lanciati a più riprese sia dal sindaco dell’Aquila che dal commissario Chiodi contro tecnici colpevoli, a loro dire, di non presentare i progetti per la ricostruzione e la riparazione degli edifici classificati “E” a seguito del sisma del 6 aprile 2009.

È sufficiente andare a rivedere la conferenza stampa di fine anno tenuta da Chiodi e dal suo coordinatore Fontana per avere una sintesi immediata di quanto accaduto.

In questi giorni chi si è recato presso gli uffici del Comune dell’Aquila – Emergenza Sisma, o meglio presso quelli dei suoi consulenti, in particolare Fintecna e Cineas, ha appreso verbalmente che l’istruttoria delle domande di contributo sia inerenti le parti private che le parti condominiali è stata fermata.

La cosa ancora più sorprendente che nessuno mette nulla per iscritto: né il Comune, che la legge ha individuato come responsabile del procedimento, né tantomeno i “suoi consulenti”.

Il problema risiede nella confusione normativa che si è venuta a determinare da quando sono stati emanati gli ultimi decreti del commissario Chiodi, numero 27 del 2 dicembre 2010, numero 40 del 4 febbraio 2011, numero 44 del 17 febbraio 2011, che in teoria dovrebbero applicarsi solo alle nuove domande di contributo, ma che in pratica hanno posto il problema di come gestire anche quelle presentate in precedenza.

La questione ruota intorno al cosidetto “limite di convenienza economica” che, a detta degli attori sopra nominati, era ben noto ai tecnici da quando era stata emanata l’ordinanza della presidenza del Consiglio dei ministri numero 3881 dell’11 giugno 2010.

Viene allora da domandarsi, se era così chiaro e scontato che nella predisposizione delle perizie di danno degli edifici classificati “E”, anche nell’ipotesi di riparazione con miglioramento sismico, i tecnici dovessero verificare che il costo complessivo risultante maggiorato dei costi necessari all’adeguamento igienico sanitario, fosse inferiore al costo della sostituzione edilizia di un edificio di uguale volumetria, come mai la struttura tecnica di missione e quindi il commissario delegato Chiodi hanno impiegato ben sette mesi dall’emanazione della Opcm 3881 per completare il quadro normativo necessario al calcolo e alla verifica del predetto costo, invitando nel contempo i tecnici a presentare i progetti?

E come mai Cineas e quindi il Comune dell’Aquila hanno rilasciato gli esiti di molte istruttorie e quindi richiesto all’occorrenza le relative integrazioni, ignorando completamente la verifica del predetto limite?

Rimane poi oscura e piena di dubbi l’applicazione pratica della circolare dell’8 febbraio 2011, emanata dal commissario Chiodi per consentire al tecnico incaricato delle parti condominiali di verificare se la somma delle domande di contributo delle singole parti private con la perizia delle parti comuni sia inferiore o meno al costo della sostituzione edilizia.

In presenza di più tecnici con tempistiche di lavoro differenti o nell’eventualità che alcuni aventi diritto non intendano presentare la domanda di contributo a loro spettante congiuntamente al resto del condominio, anche per esigenze di carattere personale legate per esempio all’esito di eventuali altre domande di contributo da presentare su immobili non ricompresi nel condominio, le ordinanze non prescrivono alcun obbligo della presentazione contestuale.

Pertanto appare estremamente difficile che l’amministratore di condominio possa obbligare un suo condomino a manifestare formalmente l’intenzione di presentare la domanda di contributo e il relativo importo.

Cosa accadrebbe poi se per esempio nel futuro, come già evventuo per le “B” nel caso di locazione a canoni concordati, venisse concessa la possibilità di accedere ai contributi anche ai proprietari di seconde case che hanno già beneficiato di analoghi contributi per la riparazione o la ricostruzione dell’abitazione principale?

Infine una riflessione. In base a quale norma, legge, ordinanza è lecito sospendere l’esame delle domande di contributo legittimamente presentate ai sensi dell’Opcm 3790 e successive modifiche e integrazioni, o l’emanazione dei provvedimenti relativi, senza dare alcuna comunicazione formale ai diretti interessati ai sensi della legge 241/90 o senza aprire con gli stessi un dialogo formale volto a superare ventuali problematiche ostative al rilascio dei contributi?

Chi pagherà i danni prodotti ai cittadini e allo Stato, che nel frattempo è costretto a erogare l’autonoma sistemazione o a fornire un alloggio temporaneo a causa di una burocrazia che si è letteralmente “avvitata” su se stessa?

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