ROMA – Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera all’unanimità al decreto attuativo della riforma del processo penale proposta dalla ministra della Giustizia, Marta Cartabia.
All’interno della cornice politica, approvata lo scorso anno da tutte le forze della maggioranza, il testo prevede interventi che attraversano l’intero processo penale, nelle sue diverse fasi e variabili: dalle indagini preliminari, al dibattimento, ai riti alternativi, fino all’esecuzione penale.
Si completa in questo modo una riforma considerata una “Milestone” del Pnrr, con l’obiettivo di ridurre, entro il 2026, del 25% la durata media del processo nei tre gradi di giudizio.
Anche considerando che l’Italia è il primo Paese nell’area del Consiglio d’Europa per condanne per irragionevole durata dei processi: 1.202 condanne dal 1959 (data di avvio di attività della Corte di Strasburgo) ad oggi; al secondo posto, la Turchia doppiata con 608, Francia (284), Germania (102) e Gran Bretagna (30) e Spagna (16).
Il testo approvato oggi dal Consiglio dei ministri, che attua la delega al governo “per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”, si compone di 99 articoli e interviene sul codice penale e su quello di procedura.
È complementare alla parte sull’improcedibilità dell’azione penale per il superamento dei termini di durata massima (che modificava la riforma Bonafede sulla prescrizione), che era invece immediatamente esecutiva.
“Ringrazio la Presidenza del Consiglio, tutti i ministri e tutte le forze politiche: l’approvazione di questo decreto legislativo è decisiva per assicurare il rispetto delle scadenze del Pnrr. È un passaggio molto
importante nell’interesse dei cittadini”, commenta la ministra della Giustizia, Marta Cartabia.
“Ora le Commissioni giustizia di Camera e Senato potranno formulare i loro pareri. È motivo di grande soddisfazione che sui temi della giustizia, che riguardano tutti i cittadini, ci sia stata una così ampia
condivisione. L’approvazione di questo decreto legislativo di attuazione della riforma del processo penale – conclude la Guardasigilli – rappresenta un ulteriore significativo passo di un cammino condiviso con l’intera maggioranza, iniziato un anno e mezzo fa. Ringrazio i molti che hanno contribuito”.
TRANSIZIONE DIGITALE – Dal deposito degli atti alle notifiche alla partecipazione a distanza per alcune fasi del procedimento: nel provvedimento c’è una spinta importante sulla digitalizzazione e il processo telematico
INDAGINI PIU’ RAPIDE – Le modifiche hanno l’obiettivo di ridurre i tempi delle indagini. Viene introdotto un meccanismo di discovery degli atti, che scatta alla scadenza del termine di durata massima delle indagini, fatte salve le esigenze specifiche di tutelare il segreto investigativo.
SANZIONI – Vi sono incentivi alla definizione anticipata del procedimento attraverso i riti alternativi (estensione dell’area del decreto penale di condanna e patteggiamento di pene sostitutive), e una riforma organica delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, il cui limite è esteso fino a quattro anni. Nessun automatismo, l’applicazione è rimessa alla valutazione del giudice, caso per caso. Sono esclusi dall’applicazione della “particolare tenuità del fatto” la violenza sulle donne e i reati contro la Pa. Ci sono poi interventi volti a rendere effettive le pene pecuniarie, oggi riscosse per meno dell’1, e il non riscosso è di oltre due miliardi di euro. Se il condannato non paga, la pena pecuniaria si converte in misure limitative della libertà, come la semilibertà, o lavori di pubblica utilità.
GIUSTIZIA RIPARTIVA – Si fornisce una cornice giuridica a istituto già utilizzato. Viene così definito ogni programma che consente alla vittima e all’autore, in modo consensuale e volontario, di arrivare alla risoluzione delle questioni, con l’aiuto di un mediatore. L’obiettivo è agevolare la riparazione dell’offesa e la tutela dei beni offesi dal reato; incentivare la remissione della querela e ridurre i tassi di recidiva e il rischio di reiterazione del reato nei rapporti interpersonali.
RITI ALTERNATIVI – Viene valorizzata la funzione deflattiva dei riti alternativi, quali patteggiamento, abbreviato, immediato e messa alla prova. In particolare si estende la possibilità di un patteggiamento anche alla confisca facoltativa e alle pene accessorie.
IMPUGNAZIONI – L’appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione. Per snellire i giudizi di impugnazione, si prevede la trattazione dei ricorsi
con contradditorio scritto, salva la richiesta di discussione orale in pubblica udienza o camera di consiglio partecipata, come già sperimentato durante l’emergenza Covid.
MESSA ALLA PROVA – La riforma interviene su questo istituto – introdotto nel 2014 e che riguardava, al 31 dicembre scorso oltre 24mila persone – prevedendo che il pm, già nelle indagini preliminari, possa – se e quando lo ritiene opportuno – proporre all’indagato o all’imputato di richiedere la messa alla prova. Inoltre, viene ampliato l’ambito di applicazione della messa alla prova ad un insieme circoscritto di reati puniti con pena non superiore nel massimo a 6 anni.
TENUITA’ DEL FATTO – Si interviene sull’istituto della archiviazione per particolare tenuità del fatto in 3 direzioni: viene esteso l’ambito di applicabilità ai reati per cui è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, viene dato rilievo alla condotta successiva al reato per la valutazione del carattere di particolare tenuità dell’offesa, mentre viene esclusa la “particolare tenuità del fatto” in relazione ad alcuni reati, quali la violenza sulle donne e quelli riconducibili alla Convenzione di Istanbul, i reati in materia di stupefacenti, reati contro la pubblica amministrazione o il tentativo di incendio boschivo. Anche sulle archiviazioni per tenuità del fatto non ci sarà alcun automatismo, ma sarà il giudice a valutare caso per caso.
GIUSTIZIA RIPARATIVA – Il decreto fornisce una cornice normativa a prassi già molto utilizzate in Italia e all’estero: stabilisce una centralità della vittima, a cui assegna un ruolo, e assolve una funzione di prevenzione, agendo in profondo contro la recidiva. La giustizia riparativa – istituto introdotto sulla base di normative europee – si affianca, senza sostituirsi, al processo e all’esecuzione penale: viene infatti definita come ogni programma che consente alla vittima, alla persona indicata come autore dell’offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l’aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore.
Si prevede l’istituzione di centri per la giustizia riparativa in ogni Corte di appello: un terreno a metà tra le competenze della Giustizia e delle Politiche sociali, poiché i percorsi di mediazione tra vittime e reato avvengono attraverso il coinvolgimento di enti locali. I percorsi di giustizia riparativa terminano con una riparazione materia o morale dell’offesa arrecata alla vittima e alla comunità”.






