L’AQUILA – Il passaggio dalla stagione commissariale a quella ordinaria nella ricostruzione è legge.

Dopo la Camera anche il Senato ha dato il via libera alla conversione del decreto “Crescita” che contiene il pacchetto di misure per L’Aquila e il “cratere” proposte dal ministro per la Coesione territoriale Fabrizio Barca.

I temi fondamentali riguardano il nuovo assetto della “governance”, personale, seconde case e appalti, piani di ricostruzione e incompatibilità tra ruoli politici e tecnici.

COME CAMBIA LA “GOVERNANCE”

Lo stato di emergenza cessa il 31 agosto e con essa spariscono le strutture commissariali, tra cui l’Ufficio coordinamento ricostruzione diretto fino a pochi giorni fa dal dimissionario Gaetano Fontana.

Un addio consumato tra polemiche infinite, rancori e indagini giudiziarie.

Seppur arrivato all’Aquila con il ruolo di “salvatore della patria” con il nulla osta del primo cittadino del capoluogo, Massimo Cialente, e del deputato Pd Giovanni Lolli, Fontana non è mai riuscito a instaurare un buon feeling con l’amministrazione e il sindaco. Un rapporto che è andato via via peggiorando fino a diventare un vero e proprio scontro, a cominciare dai piani di ricostruzione: indispensabili per Fontana, e per il precedente governo, inutili per Cialente e la maggioranza di centrosinistra.

Un conflitto logorante che ha semi-paralizzato la ricostruzione, con accuse e veleni reciproci.

L’ultima fase dell’era-Fontana è stata caratterizzata dall’inchiesta-bis su Ecosfera (il primo filone portò, nel gennaio, ad arresti eccellenti) che ha visto iscritti nel registro degli indagati lo stesso ex direttore dell’Ucr, il suo braccio destro Enrico Nigris, in passato presidente della stessa società, e il docente dell’Università di Camerino Marco D’Annuntiis, consulente per i piani di ricostruzione dei Comuni di Barete, Barisciano, Ocre e di Tempera, frazione dell’Aquila. Tra le carte dei magistrati ci sono altre sei persone indagate coperte da “omissis”.

Continuano ad operare sino alla data del 15 settembre, al solo fine di consentire il passaggio delle consegne alle amministrazioni competenti in via ordinaria, il commissario delegato, Gianni Chiodi, la Struttura di missione per gli espropri e tutti gli uffici, le strutture, le commissioni e qualsiasi altro organismo costituito o comunque posto a supporto del commissario.

Le competenze sono trasferite alla Regione, alle Province, ai Comuni e ai soggetti attuatori interessati, così come le risorse finanziarie.

Sono istituiti due uffici speciali di coordinamento (Usc): uno per L’Aquila, l’altro per i paesi del “cratere” che saranno il collegamento tra il territorio e il governo.

Secondo alcune voci critiche nei confronti della legge, di fatto saranno una sorta di commissariamento “mascherato” perché estendono le loro competenze ben oltre il ruolo di monitoraggio e di controllo, andando a pescare tra le prerogative dei Comuni.

Per il “cratere”, inoltre, è prevista l’istituzione di otto uffici comprensoriali, uno per ogni area omogenea.

PERSONALE

Al 31 dicembre cessano i contratti dei circa 600 precari attualmente impiegati nella ricostruzione, così come termina la convenzione con Abruzzo Engineering che riguarda 200 lavoratori e quella con la filiera Fintecna-Cineas-Reluis che esamina le pratiche di ricostruzione.

Al loro posto verranno assunte 300 persone a tempo indeterminato e fino a 50 a tempo determinato, nel cosiddetto “concorsone di Ferragosto”, perché il bando di reclutamento sarà pubblicato a ridosso di quella data.

I dipendenti sono così ripartiti: 128 assegnate al Comune dell’Aquila, 72 al resto dei Comuni, 100 al ministero delle Infrastrutture che li destinerà a Regione (10), Province (40) e Uffici di coordinamento (50), questi ultimi avranno altrettante unità a tempo determinato.

La metà dei posti saranno riservati ai precari già in servizio.

Le qualifiche professionali, i livelli di inquadramento lavorativo e le competenze sono delegate alla stipula di un’intesa tra Comuni, Province e governo. Un passaggio che è stato foriero di molte discussioni all’interno del Comune dell’Aquila, con i dioscuri del centrosinistra che si sono contese le “quote”.

L’accordo generale ha scontentato alcuni, tra cui certamente il presidente della Provincia dell’Aquila, Antonio Del Corvo, che ha lamentato la carenza di personale al settore del Genio civile che deve esaminare tutte le pratiche della ricostruzione. Vicenda di cui ha riferito anche AbruzzoWeb in un articolo.

SECONDE CASE E APPALTI

Gli edifici diversi dall’abitazione principale, le cosiddette seconde case, sono finanziabili solo se ricomprese in aggregato: in questi casi è ammissibile a contributo per la riparazione al 100 per cento delle parti comuni, mentre le parti private hanno diritto all’80 per cento fino a un massimo di 80 mila euro, purché non si sia già ottenuto un finanziamento per la prima casa.

Per quelle a unico proprietario, invece, saranno riconosciute le somme per gli elementi strutturali e le facciate ma solo nel centro storico dell’Aquila, restano fuori quelle delle frazioni e degli altri Comuni, anche se Chiodi ha avviato una ricognizione dei costi per andare dal governo a chiedere nuovi fondi.

Ci sono due incognite, però, la prima riguarda le modalità di affidamento dei lavori: la progettazione e l’appalto, infatti, sono obbligatoriamente delegati al Comune che dovrà fare una gara pubblica, addirittura a livello europeo se l’importo dell’intervento supera i 5 milioni di euro, con i conseguenti tempi burocratici. Praticamente un macigno sulla strada della ricostruzione, che subirà dei rallentamenti pesantissimi.

Il secondo dubbio è riferito alla possibilità che la legge possa essere interpretata in forma restrittiva e quindi anche le seconde case in aggregato potrebbero cadere sotto la scure del governo.

Indizi, in tal senso, sono dati dal fatto che il commissario ha chiesto ai Comuni di esplicitare la previsione di spesa anche per questa tipologia, che in realtà dovrebbero già essere “in cassaforte” e da una lettura più attenta del provvedimento si trova una parola di troppo.

Al comma 5 dell’articolo 67 quater si dice: “In considerazione del particolare valore del centro storico del capoluogo alle unità immobiliari private diverse da quelle adibite ad abitazione principale ivi ubicate è riconosciuto un contributo per la riparazione e per il miglioramento sismico degli interventi sulle strutture e sugli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e sulle parti comuni dell’intero edificio. Tali benefìci sono applicati anche agli edifici con un unico proprietario”, il fatto che si dica “anche” presuppone che la norma sia riferita a tutte le seconde case.

Da questo punto di vista Lolli ha rassicurato più volte, ma la legge è per lo meno ambigua e lascia aperto un pericoloso spiraglio di incertezza.

PIANI DI RICOSTRUZIONE

Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge i Comuni, se non hanno già provveduto, devono predisporre i piani di ricostruzione, comprensivi della stima dei costi.

Decorso inutilmente il termine, i Comuni possono operare solo con le ordinanze precedenti che non siano in contrasto con la norma appena approvata.

Una rivoluzione copernicana rispetto alla strategia seguita fino a oggi che imponeva la redazione dei piani pena la non concessione dei finanziamenti per gli edifici pubblici e privati, nonché monumenti come chiese o palazzi.

Questo significa che saltano almeno i contributi per le opere pubbliche: sottoservizi, strade, piazze, riqualificazione di aree verdi e così via. Come possano fare i Comuni a ripristinare le utenze alle case eventualmente tornate agibili a seguito dei lavori e a migliorare la qualità estetica dell’abitato la legge non lo precisa: un’altra enigmatica zona d’ombra della norma.

Mentre si specifica che i piani hanno natura urbanistica se asseverati dalle competenti Province.

Eventuali varianti, però, devono essere approvate mediante accordo di programma tra il Comune proponente e la Provincia.

INCOMPATIBILITÀ

È sancita l’incompatibilità tra le cariche elettive e politiche dei Comuni, delle Province e della Regione nei cui territori sono localizzate le opere pubbliche e private finanziate con i fondi della ricostruzione con il ruolo di progettista, direttore dei lavori o collaudatore di tali interventi nonché con l’esercizio di attività professionali connesse con lo svolgimento di dette opere, comprese l’amministrazione di condomìni e la presidenza di consorzi di aggregati edilizi.

I soggetti che si trovano in queste condizioni possono esercitare l’opzione entro 90 giorni.

Il regime di incompatibilità si applica anche ai dipendenti delle amministrazioni, enti e uffici pubblici che a qualsiasi titolo intervengono sui procedimenti inerenti alla ricostruzione.