L’AQUILA – “Troppi disagi ai nostri concittadini per il certificato di residenza!”.

Lo afferma a gran voce il consigliere straniero al Comune dell’Aquila, Gamal Bouchaib.

“Sono passati tre anni da quel giorno che ha cambiato la storia della nostra città, ma anche le modalita di affrontare una quotidianità ormai burrascosa tra gli uffici dell’anagrafe per un semplice certificato di residenza, é diventato un sogno all’Aquila – spiega Bouchaib – Vige ancora la normativa di ospitalità o temporanea o a tempo indeterminato che ha creato non pochi disagi agli aquilani e agli starnieri legalmente residenti nel nostro territorio”.

“Si suonano le campane della fine dell’emergenza, ma le regole sono ancora quelle? – si chiede – cosa si deve fare per dare il diritto costituzionale di avere un certificato di residenza nel nostro comune agli utenti? Se nel progetto c.a.s.e. tre persone assegnatari di una casa di 40 metri quadrati secondo le regole dell’emeregneza ci potevano stare perchè si considerava il posto letto, ora con le leggi ordinarie cioé, con la circolare numero 7170 del 18 novembre 2009, il ministero dell’Interno intendeva fare chiarezza sull’applicazione dell’articolo 1, comma 19, della legge numero 94/2009, precisando però che i comuni, nel rispetto della propria autonomia, potevano far riferimento alla normativa contenuta nel Dm 5 luglio 1975″.

“Sia la legge 94/09 – puntualizza il consigliere straniero – sia la Circolare però, non hanno chiarito definitivamente ogni dubbio circa le modalità, i criteri e l’espletamento della procedura prevista dall’articolo 29 del D. Lgs. numero 286 del 1998. La circolare sopra citata, fa riferimento al Dm 5 luglio 1975 che stabilisce i requisiti minimi di superficie degli alloggi, in relazione al numero previsto degli occupanti e precisa anche di veririficare i requisiti igienico sanitari principali dei locali di abitazione”.

“Fermo restando quindi questi ultimi requisiti – continua Gamal – volendo attenersi al Dm del 1975, l’idoneità abitativa è assicurata se sussistono le seguenti condizioni: monolocale, con servizio, di metriquadri 28 e fino a 38, con soggiorno di almeno metri quadrati 14 e stanza da letto di 9, è idoneo per una persona a monolocale, con servizio, di 38 metri quadri e fino 42, con soggiorno di almeno 14 e stanza da letto di 14, è idoneo per due persone ad alloggio. Con bagno, di 42 metri quadrati e fino a 56, è idoneo per per persone ad alloggio, con bagno, di 56 metri quadri e fino a 66, è idoneo per quattro persone ad alloggio, con bagno, di 66 e fino a 76, è idoneo per 5 persone ad alloggio, con bagno, di 76 metri quadri e fino a 86, è idoneo per sei persone ad alloggio, con bagno, di 86, è idoneo per 7 persone e intine, oltre 86 metri quadri, ci vogliono 10 metri quadri per ogni abitante in più”.

“Il Dm del 1975 non precisa come devono essere misurate le superfici da computare in relazione al numero previsto degli occupanti, ma sicuramente si deve far riferimento alla superficie utile interna dell’alloggio (scopabile, per intenderci). Allora quali soluzioni si prospettano? – conclude Gamal – promuovero una interrogazione in consiglio comunale in merito per avere delle risposte esaustive e iniziare a programmare il dopo emergenza”.