L’AQUILA – Il giudice del lavoro del Tribunale dell’Aquila, Riccardo Ionta, ha reintegrato l’assessore comunale alle Politiche sociali, Manuela Tursini, che l’Azienda sanitaria provinciale aveva rimosso dal suo ruolo di dirigente amministrativo, ritenendo la sua doppia posizione incompatibile con la normativa.
La Asl è stata condannata anche alle spese di giudizio e la sentenza ha ribadito anche il diritto di Tursini di stare in aspettativa, come aveva chiesto subito dopo l’assunzione, impugnando il licenziamento con un ricorso per il quale in pochi avevano pronosticato un esito favorevole.
È un epilogo clamoroso su un caso che all’epoca dei fatti, a fine 2024, era stato accompagnato anche da polemiche politiche con scossoni nella maggioranza di centrodestra guidata dal sindaco, Pierluigi Biondi, di FdI, visto che lo stimato assessore era in quota a Forza Italia, dopo essere stata prima dei non eletti nel 2022 nella civica di L’Aquila Futura, rompendo, proprio per via della vicenda dell’assunzione da dirigente, i rapporti con il leader civico e poi azzurro Roberto Santangelo, attuale presidente del Consiglio comunale dell’Aquila ed assessore regionale a Cultura, Sociale, al Lavoro e alla Formazione oltre che, recentemente vice segretario vicario di Fi.
Oggi Tursini è sostenuta nella Giunta comunale dal gruppo civico L’Aquila protagonista, promosso dal regista politico Biondi, che ha raggruppato consiglieri scontenti e senza casa partitica.
Il giudice ha cassato una delibera adottata ai tempi della gestione del professor Ferdinando Romano, uscito di scena a giugno 2025 ed oggi direttore generale del Policlinico Tor Vergata, dopo esserne stato commissario: il manager di origini campane è stato sostituito dal dg, Paolo Costanzi ed ha lasciato l’incarico, iscrivendosi ma non partecipando al nuovo bando regionale vinto da Costanzi: il tutto nonostante il tentativo del presidente della Regione, Marco Marsilio, di Fdi, di garantirgli la conferma dopo una prima proroga, al termine del primo mandato, legata alla necessità di contrastare il debito che dal 2024 attanaglia il comparto in Abruzzo.
Ora la Asl deve riassumere Tursini, pagarla e conferirle un incarico dirigenziale: sicuramente l’assessore ripresenterà, da subito, un’istanza di aspettativa, che la Asl deve concederle, per continuare a svolgere l’incarico di assessore.
Il reintegro di Tursini fa il paio con quello della dirigente Asl Paola Oddi, anche lei licenziata da Romano, per la “forte conflittualità, con numerose vertenze aperte contro l’azienda”.
Reintegrata nel marzo scorso dal giudice del Lavoro, anche in quel caso l’azienda è stata condannata a pagare svariate migliaia di euro di risarcimento per gli 11 mesi senza stipendio, oltre alle spese processuali.
Nel caso di Tursini, come in quello di Oddi, dunque dovranno essere pagate le somme decise dal giudice per acclarate procedure ritenute, dal magistrato del lavoro, viziate.
La parte essenziale e rilevante della sentenza a favore dell’assessore Tursini è la seguente: “Il giudice accerta negativamente la risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato concluso il 28.11.2024. Accerta, di conseguenza, l’efficacia del medesimo e quindi il diritto di parte ricorrente alla prosecuzione del rapporto di lavoro con parte resistente. Accerta il diritto di parte ricorrente all’aspettativa ex art. 81 TUEL sin dal 4.12.2024. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell’altra parte che liquida nella somma di 5.912 euro, oltre accessori dovuti per legge”.
L’assunzione, come dirigente pubblico, dell’assessore, allora funzionario dell’Agenzia delle entrate, presenta una storia che parte da lontano.
Tursini, assessore alle politiche sociali della Giunta Biondi, era stata infatti “attinta” senza aver vinto un concorso ma scorrendo gli idonei da una graduatoria di un bando del 2021 del Consiglio regionale, sia da parte dalla Asl provinciale dell’Aquila, sia dall’Agenzia regionale dell’Abruzzo per la Committenza (Areacom).
Tursini aveva rifiutato l’”invito”di Areacom, scegliendo la Asl per un posto da dirigente amministrativo a tempo indeterminato in una infornata di quattro dirigenti deciso da Romano per potenziare la squadra con la finalità di contrastare il debito sanitario che vedeva la Asl dell’Aquila come la più indebitata tra le quattro aziende abruzzesi. Una procedura decisa per le vie brevi dell’Azienda sanitaria sulla quale è scattata anche un’inchiesta della Procura della repubblica dell’Aquila, che naturalmente non riguarda i concorrenti.
La rottura con Santangelo, come rivelato da Abruzzoweb, sarebbe avvenuta perché lo stesso uomo forte della politica aquilana e regionale avrebbe voluto che Tursini si fosse concentrata sulla carriera lavorativa, evitando anche profili di incompatibilità, nominando al suo posto come assessore il capogruppo, Laura Cococcetta, e facendo entrare a Palazzo Margherita il secondo dei non eletti della sua civica, il fedelissimo Luca Rocci.
Una manovra che si è conclusa in una maniera molto diversa.
Tornando alla sentenza: “La normativa”, si legge ancora nella motivazione, “non prevede, come sostenuto dalla Asl, parte resistente, l’incompatibilità tra la qualifica dirigenziale e la posizione di componente della giunta comunale. Nella struttura giuridica della dirigenza pubblica è ravvisabile la distinzione tra qualifica dirigenziale e incarico dirigenziale e quindi la scissione tra instaurazione del rapporto dirigenziale, esito contrattuale della procedura concorsuale, e conferimento dell’incarico dirigenziale, esito sempre contrattuale della procedura selettiva. La qualifica dirigenziale è l’effetto del contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato all’esito della procedura concorsuale per l’accesso al ruolo dirigenziale e ‘“non esprime una posizione lavorativa inserita nell’ambito di una carriera e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l’idoneità professionale del dipendente…a svolgerle concretamente per effetto del conferimento, a termine, di un incarico dirigenziale'”.
“In tali termini: non grava sulla pubblica amministrazione alcun divieto di stipulare il contratto a tempo indeterminato con il vincitore della procedura concorsuale dirigenziale; non rileva il regime di incompatibilità per la conclusione del medesimo contratto”.
La lettera della disposizione in tal senso è chiara nel momento in cui dichiara la incompatibilità tra gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni e la carica di componente della giunta. Altrettanto chiaro è il dettato dell’art. 1 che definisce gli “incarichi dirigenziali interni”.
“Gli incarichi dirigenziali esterni sono definiti sempre come quelli che, a prescindere dalla denominazione, comportano l’esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni”.
“Al riguardo,” si legge nella parte finale delle motivazioni, “la Cassazione n. 23013/2014 è stata chiara nell’affermare che il lavoratore dipendente che sia stato eletto ad una carica elettiva ha diritto ad ottenere un’aspettativa non retribuita, alla sola condizione che ne faccia domanda, sicché non rientra nella discrezionalità del datore di lavoro stabilire se il lavoratore possa o meno continuare a rendere la prestazione durante l’adempimento dell’incarico elettivo”.






