LANCIANO – “C’è nesso causale tra la vaccinazione e l’insorgenza della poliomielite. Benché vaccinato nel 1961 la richiesta di indennizzo non è tardiva: il paziente ha scoperto di aver contratto la malattia a causa del vaccino solo nel 2014 e ha presentato subito richiesta di risarcimento”.
È la sentenza, storica, emessa dalla Corte d’appello dell’Aquila, che ha respinto il ricorso del ministero della Salute contro D.C., lancianese di 58 anni che ha contratto la poliomielite 56 anni fa, in seguito a vaccinazione, e oggi chiede il risarcimento dei danni.
L’uomo, come racconta Il Centro, riportò un’invalidità alla spalla destra e alla gamba sinistra, ma, dopo vari consulti, solo nel 2014 ha saputo che c’era un nesso tra vaccino e patologia e ha iniziato la battaglia giudiziaria per ottenere l’indennizzo previsto dalla legge 210/1992 per i danni da trasfusione che si applica anche ai casi provati di danni da vaccino.
“In primo grado a Lanciano il giudice Cristina Di Stefano ha accolto il ricorso di D.C. – spiegano al quotidiano d’Abruzzo i legali Angelo Manzi e Alderico Di Giovanni – per ottenere l’indennizzo perché affetto da infermità post-vaccinale. Ma il Ministero ha impugnato la sentenza in appello per incompleta valutazione delle prove e perché riteneva non tempestiva la domanda. Ma la Corte ha rigettato il ricorso dichiarandolo inammissibile e infondato”.
“Come riporta la sentenza – dicono i legali – la legge 210/92 stabilisce che i termini per la richiesta risarcitoria decorrono dal momento in cui, sulla base della documentazione medica, l’avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno, del nesso causale tra vaccino e patologia.
E questo è avvenuto per D.C. solo nell’agosto 2014″. La Corte aquilana ha stabilito due principi: il riconoscimento del danno post vaccinale e che i termini per la richiesta di indennizzo scattano solo dal momento in cui il paziente viene a conoscenza delle cause effettive della patologia, e non dall’insorgenza della malattia.
La battaglia di D.C., comunque, non è ancora finita: nonostante due sentenze a favore, il Ministero può ricorrere in Cassazione.






