L’AQUILA – Il Direr, il sindacato di quadri e direttivi delle Regioni, ha diffidato, con una nota inviata al presidente del consiglio regionale, Nazario Pagano, l’amministrazione regionale a sospendere l’avviso di selezione pubblica per la copertura di un posto di “Dirigente della Struttura Speciale di Supporto Stampa e Comunicazione” del Consiglio regionale con riserva di ogni ulteriore iniziativa anche in sede legale a tutela della categoria.

Il sindacato ritiene che “l’avviso di selezione di cui in oggetto presenti alcuni vizi che potrebbero inficiare il buon andamento delle procedure concorsuali e per questo ne chiede l’immediata sospensione. Nello specifico si segnala l’art. 2 del bando, che pare contrastare con l’art.19 della L.R. 77/99 laddove sono previste due distinte procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza alle quali possono partecipare rispettivamente da una parte i dipendenti di pubbliche amministrazioni, dall’altra i soggetti semplicemente laureati o dipendenti di strutture private che abbiamo svolto funzioni dirigenziali. Orbene la selezione di cui in oggetto unifica indistintamente le due procedure in un unico concorso cui possono congiuntamente partecipare dipendenti pubblici e privati”.

Per il Direr, sempre l’art. 2 del bando “equipara le funzioni dirigenziali a quelle svolte dal capo servizio nell’ambito del Ccnl dei giornalisti. A giudizio del sindacato il dirigente di Struttura Speciale è una figura apicale e come tale non può essere riconducibile al semplice capo servizio che sopra di sé, secondo il contratto dei giornalisti, ha ben tre qualifiche: vice caporedattore, capo redattore, direttore responsabile”.

Ultimo motivo di illegittimità del bando, secondo il sindacato,  è la “mancata conclusione del procedimento di mobilità di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001. Detto articolo prevede espressamente che le Amministrazioni possono procedere all’avvio della procedura concorsuale solo per le posizioni per le quali non sia intervenuta l’assegnazione di personale in mobilità. Trattasi pertanto di una condizione di procedibilità necessaria che deve realizzarsi prima dell’avvio della  procedura selettiva. Il Consiglio Regionale ha, invece, avviato la selezione in oggetto senza che sia stato completato l’iter di mobilità previsto dall’art. 34 bis; tanto che ne dà espressa menzione nell’art. 12 del bando dove  riconduce l’espletamento della mobilità ad una semplice riserva collegata alla possibilità di non procedere alla copertura del posto
 categoria”.