AVEZZANO – Una sentenza del tribunale di Avezzano ha posto fine al calvario di una professoressa, che, colpita da una gravissima malattia, si era assentata dal lavoro per affrontare terapie invasive: come se questo non bastasse, le era giunta una richiesta di restituire oltre 47mila euro sulla scorta di un errato ricalcolo del trattamento retributivo conseguente all’assenza dal lavoro, su richiesta della nuova preside che ha smentito il suo predecessore. Ma c’è il lieto fine: il giudice ha cancellato il debito e lei, ora in buone condizioni, si gode la pensione, sia pure dopo un percorso lastricato di sofferenza e incomprensione.

La storia della professoressa, docente di storia dell’arte presso il Liceo Scientifico “M. Vitruvio Pollione” di Avezzano (L’Aquila), rappresenta un esempio emblematico di come il diritto possa e debba tutelare chi, già provato dalla malattia, si trova a dover affrontare anche il freddo arbitrio burocratico.

La sentenza del Tribunale di Avezzano n. 1021 del 2025, pronunciata dal giudice Antonio Stanislao Fiduccia, non rappresenta solo la conclusione di una controversia legale, ma il riconoscimento della dignità umana e professionale di una donna che ha dedicato la propria vita all’insegnamento per 40 anni. Un percorso di sofferenza e incomprensione.

Ma andiamo per ordine: la vicenda ha inizio nell’ottobre 2017, quando la docente si sottopone a un intervento chirurgico demolitore per neoplasia maligna dello stomaco, già metastasizzata ai linfonodi loco-regionali. Un momento che segna l’inizio di un calvario non solo sanitario, ma anche lavorativo e burocratico. Dal dicembre 2017 al giugno 2018, la docente affronta dodici cicli di chemioterapia antiblastica, un trattamento devastante che, come emergerà nel corso del giudizio, produrrà effetti invalidanti duraturi nel tempo.

Durante questo periodo drammatico, l’amministrazione scolastica, sotto la guida del dirigente scolastico professor Francesco Gizzi, dimostra comprensione e umanità, riconoscendo correttamente che le assenze della professoressa rientravano nella fattispecie prevista dall’articolo 17, comma 9, del CCNL Comparto Scuola del 2007, che esclude dal computo delle assenze per malattia i periodi dovuti a gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti.

La situazione cambia drasticamente con l’arrivo della nuova dirigente scolastica, professoressa Tania Nicolina Ulisse, che decide di rimettere in discussione l’operato del suo predecessore. Con nota del 17 maggio 2021, la nuova dirigenza richiede all’ASL di Avezzano-Sulmona-L’Aquila una verifica sui periodi di assenza da considerare rilevanti ai fini dell’esclusione dal computo delle assenze comuni.

La risposta dell’ASL, datata 30 giugno 2021, rappresenta un momento di svolta negativo: l’ufficio di medicina legale certifica che le terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono da riconoscere solo per i periodi dal 21 ottobre 2017 al 10 novembre 2017 (ricovero per intervento chirurgico) e dal 20 dicembre 2017 al 30 giugno 2018 (trattamento chemioterapico), negando tale qualificazione per tutto il periodo successivo.

Sulla base di questa certificazione, la dirigente scolastica emette un decreto nel 20 luglio 2021, con il quale annulla i precedenti decreti di malattia e procede a un ricalcolo del trattamento retributivo che comporta: 100% della retribuzione per i primi 9 mesi, 90% per i successivi 3 mesi,  50% per i successivi 6 mesi,  0% dal 18 aprile 2020 in poi. Contestualmente, con decreto  del 21 luglio 2021, viene richiesto il recupero delle somme “erroneamente erogate” per un importo di 47.943,57 euro, una cifra che rappresenta quasi due anni di stipendio per una docente.

Di fronte a questa situazione, la professoressa si affida alla competenza degli avvocati Renzo Lancia, Salvatore Braghini e Manuela Rinaldi del Foro di Avezzano, che costruiscono una strategia difensiva articolata su più fronti. Il ricorso, depositato il 28 febbraio 2020, contesta non solo l’errata applicazione dell’articolo 17 del CCNL, ma anche l’irripetibilità del credito restitutorio vantato dall’amministrazione, considerata la buona fede della dipendente.

La difesa sostiene con forza che le assenze successive al 30 giugno 2018 sono comunque riconducibili agli effetti invalidanti del trattamento chemioterapico, evidenziando come la normativa contrattuale preveda l’esclusione dal computo non solo dei giorni di ricovero e day hospital, ma anche “quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie”.

Il Tribunale, dimostrando la massima attenzione alla complessità del caso, dispone una consulenza tecnico-medico legale in cui è riconosciuto che il trattamento chemioterapico ha “aggravato il preesistente diabete (rendendo necessaria la terapia insulinica) e le sue complicanze (retinopatia, in soggetto già affetto da glaucoma, e neuropatia), peggiorato una patologia di base a carico dell’apparato osteo-articolare, contribuito all’insorgere di una sindrome depressiva endoreattiva”.

Tuttavia, la consulente commette un errore interpretativo, escludendo dall’ambito degli effetti delle terapie invalidanti i periodi successivi alla conclusione del trattamento chemioterapico, basandosi più su un’esegesi erronea della norma contrattuale che su una valutazione medica.

Il giudice Antonio Stanislao Fiduccia ha dimostrato particolare acume nell’analisi della questione, evidenziando come la consulente abbia “tralasciato completamente la seconda parte della norma contrattuale collettiva che attribuisce rilevanza – oltre ai periodi di ricovero ospedaliero o di day hospital – anche ai giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie invalidanti”.

La sentenza chiarisce con precisione che l’articolo 17, comma 9, del CCNL Comparto Scuola “sottrae dal computo dei periodi di assenza per malattia sia ai fini del comporto, sia ai fini del trattamento economico, da un lato, i giorni di assenza per grave patologia nei quali il  dipendente sia sottoposto a ricovero ospedaliero o a day hospital; dall’altro, i giorni di assenza dovuti ai postumi che siano diretta conseguenza delle cure temporaneamente e/o parzialmente invalidanti resesi necessarie per la grave patologia sofferta.

Elemento cruciale della decisione è il riconoscimento del nesso causale tra gli effetti totalmente invalidanti e il trattamento chemioterapico. Il Giudice fa riferimento a molteplici elementi probatori, tra cui: una relazione medico-legale del 18 aprile 2019, che evidenziava come il trattamento rappresentasse “potente chemioterapia che ha prodotto effetti molto devastanti al soggetto in esame, al punto tale da rendere la  persona totalmente inabile verso le attività lavorative”, il riconoscimento dell’invalidità al 100% con totale e permanente inabilità lavorativa, la certificazione dell’Unità Operativa di Oncologia, che attestava come “le cure chemioterapiche eseguite potrebbero aver avuto, anche con alta probabilità, un’incidenza delle patologie pregresse”,  la certificazione dell’U.O.S.D. Diabetologia, che attestava le “difficoltà nel raggiungere un compenso accettabile in conseguenza della patologia neoplastica nel frattempo presentatasi e della conseguente terapia chemioterapica”.

La sentenza accoglie integralmente il ricorso della professoressa, dichiarando “l’inesistenza del credito restitutorio di € 47.943,57, vantato dall’Amministrazione resistente”. Il Giudice ha condannato il Ministero dell’Istruzione, il Liceo Scientifico “M. V. Pollione” di Avezzano e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite per complessivi 5.554,20 euro, oltre alle spese della consulenza tecnica. La decisione si inserisce in un orientamento giurisprudenziale consolidato che riconosce la necessità di interpretare estensivamente le norme di tutela per i lavoratori affetti da gravi patologie.

Come evidenziato dalla sentenza del Tribunale di Vercelli cui si rifà quella in questione, “quando dai certificati medici prodotti emerge in modo chiaro ed inequivocabile la sussistenza della gravità legata alla patologia oncologica, oltre alla somministrazione di terapia salvavita quale la chemioterapia, e il medico curante certifica l’avvenuta somministrazione di medicinali e terapia medica che provocano effetti invalidanti ed effetti collaterali, si configura il diritto del dipendente all’esclusione dal computo dei giorni di assenza e al mantenimento dell’intera retribuzione”. La sentenza evidenzia anche l’importanza di un processo condotto nel pieno rispetto del contraddittorio e con la massima attenzione all’istruttoria.

Il Giudice Fiduccia ha garantito alle parti un’ampia possibilità di difesa, disponendo una consulenza tecnica approfondita e convocando  il consulente per chiarimenti quando le sue conclusioni apparivano contraddittorie rispetto alle evidenze mediche acquisite. Questo approccio metodologico dimostra come la giustizia, quando esercitata con competenza e umanità, possa rappresentare un baluardo efficace contro l’arbitrio burocratico e la rigidità amministrativa che spesso dimentica la dimensione umana dei rapporti di lavoro.

La pronuncia del Tribunale di Avezzano stabilisce un precedente importante per tutte le controversie analoghe, chiarendo che gli effetti delle terapie oncologiche non si esauriscono nel periodo di somministrazione diretta, ma possono protrarsi nel tempo con conseguenze invalidanti durature. Come evidenziato anche dalla sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore del 2024, “nel caso di patologie oncologiche trattate mediante terapia combinata chemio-radio-chirurgica, gli effetti parzialmente invalidanti a carattere permanente costituiscono conseguenze certificate delle terapie che giustificano l’esclusione dal periodo di comporto delle relative assenze dal servizio”.

La vicenda della professoressa marsicana rappresenta molto più di una semplice controversia lavoristica. È la storia di una donna che, dopo aver dedicato 40 anni della propria vita all’insegnamento, si è trovata a dover combattere non solo contro una malattia devastante, ma anche contro un sistema burocratico che aveva dimenticato il valore dell’umanità e della comprensione. La competenza e la determinazione degli avvocati Renzo Lancia, Salvatore Braghini e Manuela Rinaldi, unita alla saggezza e alla professionalità del Giudice Antonio Stanislao Fiduccia, hanno permesso di restituire giustizia a chi aveva già pagato un prezzo altissimo alla malattia.

Come sottolineato dall’avvocato Braghini, questa pronuncia restituisce “dignità e serenità ad una donna che ha speso la propria vita per la scuola, ma rappresenta anche un monito per tutte le amministrazioni pubbliche: la burocrazia non può mai dimenticare che dietro ogni pratica c’è una persona, con la sua storia, le sue sofferenze e i suoi diritti inalienabili”. (g.g.)