ROMA – Se il conducente contesta l’affidabilità dell’autovelox, il giudice è tenuto ad accertare che l’apparecchio sia stato sottoposto alla taratura periodica.

L’ente che ha elevato il verbale non potrà esimersi dal produrre i relativi certificati: in mancanza la multa dovrà essere annullata.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 10464 depositata il 3 giugno scorso, che di fatto alleggerisce l’onere della prova in capo al conducente.

Potrebbe già essere considerata una sentenza storica, che costringe i Comuni a correre ai ripari: stop agli autovelox non tarati, fissi e mobili, stop alle multe a chi rispettava il limite; o, viceversa, fine della impunità di chi corre oltre il limite e non viene punito. 

Non è sufficiente l’omologazione dell’autovelox, e neppure che la multa spieghi come tutto sia in ordine in fatto di taratura: spetterà al Comune produrre in sede di giudizio il certificato di taratura.

Rispettare le modalità di installazione e di impiego previste nei manuali d’uso non esclude la necessità di un controllo periodico finalizzato alla taratura dello strumento di misura. Idem se non espressamente richiesto dal costruttore nel manuale d’uso depositato presso il ministero dei Trasporti.

Non basta un sistema di autodiagnosi dei guasti che avvisano l’operatore del cattivo funzionamento dell’autovelox. Serve il mantenimento nel tempo dell’affidabilità metrologica delle apparecchiature, soggette a obsolescenza e deterioramento.