CHIETI – Università Chieti-Pescara stangata dai giudici amministrativi sul bando per la scelta di un broker assicurativo. Un bando che, secondo il Consiglio di Stato, è stato gestito in modo poco trasparente ed è da rifare.
Tutto è cominciato da un ricorso presentato dalla società seconda classificata, la Assiteca, in seguito al quale la gara è stata annullata dal giudice amministrativo. E dopo il Tar, anche nel secondo grado di giudizio l’Ateneo è stato condannato e ora dovrà rifare di nuovo l’appalto oltre che pagare 3 mila euro di spese processuali.
Il broker assicurativo è una figura professionale indipendente rispetto agli ‘agenti’ tradizionali perché non lavora per nessuna compagnia ma mette in contatto il suo cliente con l’offerta assicurativa più vantaggiosa.
La vicenda prende spunto da una delibera del Consiglio di amministrazione del marzo 2012, con la quale si era stabilito di procedere all’indizione di nuova gara per l’acquisizione del servizio di brokeraggio assicurativo.
Gli inviti erano stati rivolte a otto ditte, con una nota a firma del direttore generale dell’Ateneo, Filippo Del Vecchio, già figura apicale all’interno dell’Università dell’Aquila, amministrazione per la quale la stessa Mediass ha svolto il medesimo servizio.
Ed era stato lo stesso Cda a prendere atto delle risultanze di gara e a procedere all’affidamento, che poi i giudici hanno smontato.
È utile sottolineare che tutta la documentazione relativa al bando, nonostante la pubblicità che va riservata a questo genere di procedure, si trova in una sezione del sito Internet dell’Università ad accesso riservato consentito solo con username e password.
Secondo il Tar le censure mosse dalla Assiteca sono “puntuali e specifiche sulle operazioni di gara”.
In particolare la società ricorrente aveva contestato la nomina della commissione di gara e di tutte le operazioni svolte, con eventuale dichiarazione d’inefficacia del contratto stipulato e condanna dell’Università mediante rinnovo della procedura, ovvero, in subordine, per equivalente.
Inoltre puntava il dito sulla stessa commissione che si era riunita in seduta riservata per esaminare l’offerta tecnica senza dare una motivazione dettagliata e specifica della “media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari”, che avrebbe consentito la verifica della corrispondenza e della regolarità delle valutazioni espresse.
“Il cottimo fiduciario con procedura negoziata, le cui acquisizioni avvengono mediante affidamento diretto a terzi, non esclude affatto l’applicazione dei principi generali contrattuali di legalità, trasparenza e parità di trattamento e – scrive il Tar – quando l’amministrazione utilizza il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la stessa deve uniformarsi alle relative regole del codice degli appalti pubblici”.
Secondo il tribunale amministrativo, inoltre, quanto lamentato dalla società arrivata seconda è fondato, “mancando ogni motivazione sull’assenza di figure professionali interne e dovendo essere il professionista esterno selezionato in base a un elenco presente presso l’Ordine professionale e non nominato direttamente, proprio a garanzia della richiesta anzianità decennale e una qualificata competenza professionale”.
Con il pronunciamento del Consiglio di Stato, quindi, il bando deve ricominciare daccapo, e questa volta dovrà essere gestito seguendo tutte le regole previste dalla normativa sugli appalti.



