AVEZZANO – Il Tribunale di Avezzano ha respinto la maxi-richiesta di risarcimento da 393.00o euro che la società Santa Croce, ex concessionaria delle sorgenti di Canistro, voleva dagli avvocati Salvatore Braghini e Renzo Lancia, accusati di avvocati di diffamazione e conseguente danno patrimoniale e reputazionale.

La sentenza è arrivata 13 giugno, a firma del giudice Alberto Cinque, che ha integralmente rigettato la domanda risarcitoria,  imponendo alla società, assistita dall’avvocato Salvatore Galeazzo, alla rifusione delle spese processuali, per 7.052 euro ciascuno dei legali citati in giudizio per compensi professionali, oltre spese generali, Iva e cpa.

La società, titolare di concessioni minerarie per lo sfruttamento delle sorgenti di acqua minerale di Canistro, aveva citato in giudizio i due legali — già difensori del Comune di Canistro nell’ambito del complesso contenzioso amministrativo sulle concessioni — chiedendo un risarcimento danni quantificato dapprima in 250.000 euro e poi, a seguito di consulenza tecnica di parte, lievitato fino a 393.000 euro.

Secondo la Santa Croce, le dichiarazioni rese dai due avvocati a mezzo stampa, web, social network e in atti giudiziari tra il 2017 e il 2022 avrebbero leso l’immagine e la reputazione commerciale della società, determinando perdita di clientela, contrazione delle vendite e deprezzamento del marchio.

Tesi respinta dal Tribunale e commenta ora l’avvocato Braghini: “la sentenza certifica, una volta per tutte, che difendere con competenza e determinazione un Ente pubblico in un contenzioso complesso non è diffamazione: è esercizio della professione forense nella sua più alta accezione costituzionale. Tanto più in una vicenda di rilevante interesse pubblico per i notevoli interessi economici e territoriali, spesso inestricabile per l’opinione pubblica in quanto segnata da plurimi interventi ed alterne vicende giudiziali e amministrative. In quanto legali del Comune abbiamo agito sempre a difesa della legalità, dell’Ente rappresentato e dei lavoratori, con passione ed anche veemenza professionale ma sempre nei limiti del mandato ricevuto e della correttezza professionale”.

Entrando nel dettaglio della sentenza, il Tribunale ha articolato la propria decisione su tre pilastri argomentativi, ciascuno dei quali avrebbe da solo giustificato il rigetto.

Il giudice ha innanzitutto escluso la paternità sostanziale delle dichiarazioni in capo ai convenuti per la gran parte delle pubblicazioni contestate. Gli articoli del 27 maggio 2017 su CityRumors e AbruzzoWeb, e del 27 febbraio 2018 risultavano formalmente sottoscritti dal Sindaco di Canistro ai tempi Angelo Di Paolo, e dall’asssessore competente, “con i legali indicati al più come difensori dell’ente o meri “tramiti” di comunicati istituzionali”.

Quanto alle dichiarazioni direttamente attribuibili all’avvocato Braghini, il Tribunale ha riconosciuto che “richiamavano fatti obiettivamente veri, tratti da provvedimenti amministrativi, sentenze TAR e Consiglio di Stato, procedimenti penali e dati di bilancio”, relativi “alla revoca della concessione Sponga per irregolarità del Durc, violazioni fiscali per oltre 14 milioni di euro, mancato pagamento di retribuzioni e Tfr a decine di lavoratori, sequestri di bottiglie, sospensioni dell’imbottigliamento, arresto di Camillo Colella, richiesta di concordato preventivo”.

Inoltre, chiarisce il Giudice, vertevano “su questioni di elevatissimo interesse pubblico, attinenti alla gestione di beni demaniali, alla sicurezza alimentare, alla tutela dei lavoratori e dei consumatori e alla regolarità delle procedure di gara, nonché risultavano formulate con linguaggio tecnico-giuridico che non trasmodava in offese personali sganciate dal substrato fattuale”.

Il Tribunale, peraltro, ha espressamente riconosciuto “l’operatività della scriminante del diritto di critica e di difesa, sottolineando che “la mera attività di inoltro tecnico di un comunicato istituzionale, redatto e sottoscritto da organi politici dotati di autonoma legittimazione, non consente di ascrivere ai difensori la paternità sostanziale delle espressioni ivi contenute”.

Rilevante anche il peso attribuito alle archiviazioni penali e disciplinari che avevano già scrutinato alcuni degli episodi contestati, in particolare un post Facebook del 14 agosto 2017 e le interviste rese tra il  2017 e il 2018, con riconoscimento della “mancanza di contenuto diffamatorio” e della “correttezza formale dell’espressione”.

Altro pilastro della decisione attiene al difetto di prova del danno.

Il Giudice ha rilevato che “nel periodo 27 maggio 2017 – 27 febbraio 2018, oggetto della consulenza tecnica di parte, la società non imbottigliava alcuna acqua né dalla Fonte Sponga, concessione scaduta dal 3 ottobre 2015, né dalla Fonte Fiuggino, attività estrattiva sospesa dal 2008 e comunque priva di autorizzazione sanitaria”; inoltre che “i bilanci ufficiali 2016-2020 attestano stabilità o incremento della produzione e delle quote di mercato, e per il 2020 attribuiscono le perdite esclusivamente alla pandemia da Covid-19 nel mentre il bilancio 2021 individua le cause dello squilibrio finanziario principalmente nelle difficoltà di adempiere ai piani di rateizzazione del debito tributario e nelle conseguenze del mancato ottenimento della concessione Sponga. E’ stato anche evidenziato che la documentazione contabile interna prodotta sulla presunta contrazione del 50% delle vendite in Abruzzo era “priva di sottoscrizione e di attestazione”, era stata “espressamente disconosciuta dai convenuti” e “non risulta[va] sottoposta a verificazione”.

Il terzo pilastro è fondato sulla circostanza che “la reputazione di Santa Croce risultava già gravemente compromessa, prima e indipendentemente dalle dichiarazioni dei convenuti”.

In questo contesto, ha concluso il Tribunale, “sostenere che il pregiudizio all’immagine sia causalmente imputabile — in tutto o in prevalenza — a dichiarazioni tecniche di due legali su testate locali appare non solo non provato, ma logicamente non plausibile”.

L’espressione utilizzata è di particolare forza argomentativa: non si tratta di un mero “non provato”, ma di una vera e propria inverosimiglianza logica dell’assunto attoreo.