L’AQUILA – La legge regionale abruzzese sull’abitabilità dei seminterrati, approvata lo scorso luglio, si è ampiamente ispirata a una norma approvata a febbraio (e poi rimaneggiata) della Regione Lombardia, la cui paternità è anche in questo caso di un abruzzese: il consigliere regionale Fabio Altitonante, originario di Montorio al Vomano (Teramo).
È esponente di Forza Italia, come uno dei firmatario della legge abruzzese, il capogruppo Lorenzo Sospiri, assieme all’assessore Donato Di Matteo e il consigliere Alberto Balducci, entrambi del Partito democratico
Molto simili, i due provvedimenti: entrambi consentono di rendere abitabili rimesse, magazzini, ripostigli, dispense, cantine, stalle, granai e tutto quello che rientra nella categoria delle ‘superfici accessorie’.
Si deve trattare, comunque, di adeguamenti che comportino “interventi minimali con ampliamenti di modesta entità”, dettati da esigenze di crescita del nucleo familiare.
Tutti i locali da recuperare dovranno trovarsi in edifici già esistenti al momento della pubblicazione della legge, o collegati direttamente a essi.
Potranno essere destinati a uso residenziale, commerciale o artigianale per favorire “uno sviluppo sostenibile e per contenere il consumo del suolo”.
La legge si può applicare, in entrambi i casi, solo a vani o locali non abusivi, che non abbiano in corso procedure di accertamento e che si trovino in edifici già serviti di urbanizzazione primaria: strade di accesso, corrente elettrica, rete telefonica, pubblica illuminazione, rete idrica.
Ovviamente il recupero dovrà conseguire il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie e dei parametri di aero-illuminazione, anche attraverso la realizzazione di opere edilizie o l’installazione di appositi impianti e attrezzature tecnologiche.
Tutti gli interventi di recupero dovranno rispettare le norme esistenti in materia antisismica, di sicurezza e antincendio.
A differire, tra le due norme, è solo l’altezza media: nella norma abruzzese non può essere inferiore ai 2,40 metri, dal pavimento al soffitto, senza tenere conto della sporgenza di travi.
Nella norma lombarda, emendata su iniziativa del consigliere Altitonante, “qualora i locali presentino altezze interne irregolari, si considera l’altezza media, calcolata dividendo il volume della parte di vano seminterrato la cui altezza superi metri 1,50 per la superficie relativa”.
Inoltre, nella legge lombarda “per gli interventi di recupero fino a 100 metri quadrati di superficie lorda, anche nei casi di cambio di destinazione d’uso, sono esclusi il reperimento di aree per servizi e attrezzature pubblici e di interesse pubblico o generale e la monetizzazione”.






