L’AQUILA – La proposta di modifica della legge elettorale a firma del presidente Marco Marsilio, di Fratelli d’Italia, entra in conflitto con lo Statuto regionale, e le leggi nazionali, introducendo la mancata previsione di un limite massimo dei seggi da assegnare alla coalizione vincente per effetto del “premio di maggioranza”, violando “il principio democratico di tutela della rappresentanza delle minoranze”. Inoltre, problematica è la novità introdotta, dei due seggi, invece che uno, attribuiti ai primi due candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale non risultati eletti. Le criticità non riguardano il piatto forte della riforma, ovvero il collegio unico regionale, contro cui semmai la contestazione è politica, da parte di chi ritiene che saranno penalizzate per la corsa ad un posto all’Emiciclo, le aree interne e montane, con meno popolazione, e dunque elettori, rispetto alla costa adriatica.

Lo ha sentenziato l’Ufficio legislativo del Consiglio regionale, poche ore prima che il provvedimento approdasse ieri in commissione consiliare statuto, con le audizioni presidente dell’Anci Gianguido D’Alberto, sindaco di Teramo, e del presidente Upi Angelo Caruso, presidente della Provincia dell’Aquila,  e della presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo, Maria Franca D’Agostino.

Non si è fatta attendere la replica di Marsilio, secondo cui “la preoccupazione espressa dall’ufficio legislativo del Consiglio regionale che la riforma della legge elettorale ‘potrebbe comprimere o vanificare la rappresentanza delle minoranze’, non prevedendo più un limite massimo agli eletti della maggioranza, è assolutamente infondata”.

E sottolinea che “non c’è alcun pericolo che il premio di maggioranza si vada a sommare ai seggi conquistati dalla maggioranza in misura tale da ‘comprimere’ in maniera illegittima la rappresentanza della minoranza”.

Un parere che ha avuto come effetto intanto, già ai nastri di partenza, la levata di di scudi del centrosinistra, già scettico sul pdl che, ha tuonato  il capogruppo del pd Silvio Paolucci,   “nasce per fare un favore a chi governa, per colpire l’opposizione e per guadagnare poltrone”,  proposta per di più da Marsilio in persona, che sarà con ogni probabilità, ricandidato presidente della Regione. “Una chiara provocazione e da parte nostra non c’è possibilità di discuterne”, ha chiosato Paolucci. Che poi ha replicato alla nota di Marsilio: “Marsilio furibondo per le osservazioni, attacca l’Ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio regionale, reo di aver ritenuto la sua proposta di legge regionale in conflitto su più punti con lo Statuto della Regione e altre normative, come anche noi avevamo affermato”.

Nel progetto di legge di Marsilio, ricordiamo innanzitutto, modificando la norma vigente, la legge 9 del 2013, spariscono innanzitutto i quattro collegi provinciali, con l’attribuzione dei seggi del Consiglio regionale a liste di candidati concorrenti su base regionale e con premio di maggioranza, e con la costituzione di un’unica circoscrizione coincidente con il territorio regionale. Con la costituzione di un collegio unico elettorale regionale, si prevede la introduzione della tripla preferenza di genere, e due posti di diritto, e non più uno soltanto, ai primi due candidati presidenti della della Regione, anche se non sono risultati eletti, purché le loro liste o coalizione abbiano ottenuto almeno due seggi.

Altro passaggio delicato è dove si stabilisce che le liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale è attribuito “almeno” il sessanta per cento dei seggi del Consiglio: viene pertanto meno il limite “massimo” del 65 per cento dei seggi prevista dalla legge del 2013, e resta solo un limite minimo.

Per quanto riguarda il voto dell’elettore, si introduce la facoltà di attribuire fino ad un massimo di tre preferenze, con una quota rosa, nella vecchia norma invece, “ogni elettore può esprimere un voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ed un voto a favore di una lista nella circoscrizione in cui vota; inoltre ha facoltà di attribuire una o due preferenze”.

Si stabilisce poi che le liste siano presentate da non meno di seimila e da non più di ottomila elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione regionale e  che “ciascuna lista comprenda un numero di candidati pari al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione regionale, aumentato della metà, e non inferiore a due terzi, arrotondato all’unità superiore”.

Veniamo dunque a dettagliare i rilievi degli uffici della direzione Affari della presidenza e Legislativi del Consiglio regionale, diretta da Francesca di Muro, che hanno valutato l’aderenza della proposta di legge con lo Statuto regionale vigente, e richiamandosi a quanto previsto dall’attuazione dell’articolo 122 della Costituzione, ovvero la legge 165 del 2004, in cui si afferma la necessità di individuare “un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze e assicuri al contempo la rappresentanza delle minoranze”.

Ebbene, primo aspetto critico della riforma è che non si prevede più un limite massimo dei seggi da assegnare alla coalizione vincente per effetto del premio di maggioranza, ma solo un limite minimo, e questo  “potrebbe comprimere o vanificare la rappresentanza delle minoranze garantita espressamente della legge 165 del 2004, quale principio fondamentale per l’esercizio della potestà legislativa in materia elettorale.”

E la potenziale “compromissione della rappresentanza delle minoranze è ancor più evidente”, considerato che si prevede “quale limite massimo al numero dei candidati di ciascuna lista un numero pari a quello dei consiglieri regionali da eleggere aumentato della metà” .

Pertanto, “la mancata previsione di un limite massimo dei seggi da assegnare alla coalizione vincente per effetto del premio di maggioranza, in combinato disposto con la possibilità di presentare liste con un numero massimo di candidati pari a quello dei consiglieri regionali da eleggere aumentato della metà, potrebbe violare il principio democratico di tutela della rappresentanza delle minoranze”.

Una seconda osservazione riguarda la determinazione del numero dei consiglieri: lo Statuto vigente stabilisce che il Consiglio è composto di ventinove membri. Inoltre, sono eletti alla carica di consigliere regionale il Presidente della Giunta regionale e il candidato alla carica di Presidente
della Giunta che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore, per un totale di 31.

Diversamente, si legge nel parere il nuovo pdl, “dopo aver stabilito che il Consiglio regionale è composto di trenta membri oltre che dal Presidente della Giunta regionale, prevede che due seggi sono attribuiti ai primi due candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale non risultati eletti, collegati a coalizioni di liste o a liste non unite in coalizione che abbiano conseguito almeno due seggi, prevedendo poi nel nuovo testo che i seggi spettanti a questi ultimi sono detratti dai seggi complessivamente attribuiti alle coalizioni di liste o liste non unite in coalizione ad essi collegati”.

Pertanto, “dal confronto tra le disposizioni del pdl e lo Statuto regionale emergono delle differenze sia sotto il profilo formale che sostanziale”.

In una sentenza della Corte Costituzionale, del resto si stabilisce che di conseguenza, quando la fonte statutaria indica un numero fisso di consiglieri, senza possibilità di variazione, la legge regionale non può prevedere meccanismi diretti ad attribuire seggi aggiuntivi”. Nonchè che “la Regione che intenda introdurre nel proprio sistema di elezione il meccanismo del doppio premio, deve prevedere espressamente nello statuto la possibilità di aumentare il numero di consiglieri (ciò è avvenuto, da ultimo, nelle Regioni Calabria e Toscana)”

Inoltre, proseguono gli uffici, si pone un “dubbio interpretativo” in merito all’espressione “i primi due” dei candidati non eletti.

“Se con tale espressione si intendessero i candidati alla carica di Presidente non eletti che abbiano conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del Presidente eletto, l’ulteriore requisito del collegamento con coalizioni di liste o a liste che abbiano conseguito almeno due seggi si configurerebbe come un requisito aggiuntivo rispetto a quello previsto dallo Statuto per l’assegnazione del seggio al primo dei non eletti, requisito che in ogni caso non appare coerente con la ratio sottesa alla norma statutaria finalizzata a premiare il consenso elettorale alla figura del candidato presidente non eletto”.

Se invece, “l’espressione ‘primi due’ non fosse intesa nel senso sopra indicato, rispetto al primo dei non eletti, l’art. 4 rischierebbe di porsi ugualmente e apertamente in contrasto con lo Statuto poiché utilizzerebbe un criterio diverso da quello in esso previsto. Inoltre non indicherebbe un criterio per l’individuazione dei “primi due” tra i candidati non eletti Presidente che abbiano ottenuto almeno due seggi”.

LA NOTA DI MARSILIO

La preoccupazione espressa dall’ufficio legislativo del Consiglio regionale che la riforma della legge elettorale ‘potrebbe comprimere o vanificare la rappresentanza delle minoranze’, non prevedendo più un limite massimo agli eletti della maggioranza, è assolutamente infondata”.

Stiamo predisponendo una motivata e argomentata controdeduzione che depositeremo agli atti della commissione consiliare presieduta da  Umberto D’Annuntiis, che intanto ringrazio per aver dato impulso alla discussione. Discussione che spero affronti il merito della questione e porti entro poche settimane ad approvare un testo, con almeno un anno di anticipo rispetto al prossimo rinnovo.

Ho iniziato un anno fa a parlare della legge elettorale, depositando un testo già quattro mesi fa, con l’obiettivo di sottrarre dal campo delle polemiche l’argomento che starei cambiando la legge in prossimità del voto per trarne un vantaggio di parte. Il mio unico obiettivo è avere una legge che aiuti a selezionare la migliore classe dirigente e faccia crescere l’Abruzzo. In questo senso va la proposta più qualificante, che è quella del collegio unico regionale.

Quanto al timore espresso in forma dubitativa dall’ufficio legislativo, si fonda su un errore che presto fugheremo con una nota di risposta argomentata, e che in sintesi anticipiamo.

Non c’è alcun pericolo che il premio di maggioranza si vada a sommare ai seggi conquistati dalla maggioranza in misura tale da ‘comprimere’ in maniera illegittima la rappresentanza della minoranza.

Questo, per il semplice fatto che il premio di maggioranza non si ‘somma’ ai seggi della maggioranza, ma scatta solo come ‘correttivo’ nel caso in cui la maggioranza non abbia conquistato almeno 18 seggi (pari al 60%), e serve solo a raggiungere quella ‘soglia’ per garantire la governabilità, che è un principio fondamentale della legge elettorale al pari della tutela delle minoranze.

La previsione di un numero massimo di seggi da assegnare alla maggioranza è probabilmente frutto di un effetto ‘trascinamento’ dalla vecchia legge, che prevedeva la presenza di un listino bloccato che fungeva da ‘premio di maggioranza’: in quel caso, la previsione di un ‘tetto’ era opportuna e serviva proprio a evitare che il premio di maggioranza distorcesse eccessivamente il risultato sottraendo troppi seggi alla minoranza. Nella mia proposta questa necessità non si pone, perché – ripeto – il ‘premio’ scatta solo se chi ha vinto ha conquistato meno di 18 seggi, e alla minoranza rimane il restante 40% dei seggi (più che sufficienti per esercitare le sue prerogative).

L’eliminazione dell’ormai inutile ‘tetto’, oltre a rappresentare un fatto ‘tecnico’ di adeguamento della normativa alla realtà attuale, obbedisce anche all’esigenza di prevenire una distorsione in senso contrario: sarebbe assai curioso, infatti, che se una maggioranza conquistasse con il consenso popolare più di 18 seggi, dovrebbe rinunciarvi venendosi così a ‘gonfiare’ la rappresentanza della minoranza.

Difatti, non esiste legge elettorale regionale o nazionale che preveda un limite ai seggi che un partito o una coalizione possa conquistare, ed esempi anche recenti (le elezioni in Veneto, Campania…) caratterizzati da un forte successo del vincitore attribuiscono i seggi in proporzione ai voti ottenuti. In tal caso, è pleonastico aggiungerlo, il ‘premio di maggioranza’ non scatta perché non ce ne è bisogno. Inutile dire che tutte queste leggi sono costituzionali, legittime e pienamente vigenti ed efficaci.

Incomprensibile è poi il riferimento al numero dei candidati delle liste, che in nessuna maniera incide o condiziona il riparto dei seggi, riparto che avviene separatamente e senza alcuna relazione con la lunghezza della lista’.