TERAMO – “Sugli inceneritori  in Abruzzo, si è registrata una gaffe paradossale della Corte Costituzionale, che ha censurato il Piano rifiuti abruzzese prendendo a riferimento un dpcm del 2016 bocciato dalla Corte di Giustizia Europea e dal Tar Lazio”

Lo sostiene il Forum abruzzese dei movimenti per l’acqua, dopo che la Corte costituzionale, con sentenza  191 del 2022 del 5 giugno scorso, depositata ieri, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 4, della legge della Regione Abruzzo 45 del 30 dicembre 2020 (Norme a sostegno dell’economia circolare e di gestione sostenibile dei rifiuti), impugnata dal Governo, limitatamente alla parte in cui si ribadisce la volontà di non prevedere la realizzazione di impianti dedicati di incenerimento per i rifiuti urbani.

LA NOTA COMPLETA

La Corte Costituzionale ha bocciato la regione Abruzzo per aver previsto un no programmatico agli inceneritori. Peccato che i giudici costituzionali abbiano fondato la decisione anche sull’applicazione del DPCM 10 agosto 2016 che aveva previsto per la regione un fabbisogno di incenerimento per 120.000 tonn/anno (*sotto gli estratti della sentenza della Corte), un Decreto risultato però irregolare e per questo censurato dalla Corte di Giustizia UE e dal TAR Lazio con sentenza del 2020 andata in giudicato.

La Corte appare quindi incredibilmente ignara di questa bocciatura. il fatto. Qui sotto un breve riepilogo della vicenda che abbiamo seguito da vicino in questi anni.

Il DPCM del 2016 che calcolava il fabbisogno di incenerimento fu oggetto di un ricorso da parte di alcune associazioni, a cui noi abbiamo dato un appoggio tecnico, facendo emergere la totale insostenibilità degli inceneritori, impianti che emettono enormi quantità di gas clima-alteranti, in particolar modo CO2, che non viene intercettata in alcun modo. Non a caso sono posti al penultimo posto appena prima delle discariche nella gerarchia della gestione dei rifiuti fissata dalla Direttiva comunitaria del 2018.
I giudici amministrativi romani sollevarono a livello comunitario la questione della compatibilità del decreto del 2016 con le norme europee sulla Valutazione Ambientale Strategica, procedura che il Ministero aveva omesso prima di emanare il decreto.

La Corte di Giustizia UE con sentenza sulla causa C-305/18 dell’8.5.2019 ha stabilito che era necessaria la Valutazione Ambientale Strategica. Di conseguenza il TAR Lazio con la sentenza 10088 del 2020 ha censurato il Decreto svuotandolo praticamente di qualsiasi contenuto, comprese le previsioni del fabbisogno improvvidamente citate dalla Corte (“Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il d.p.c.m. impugnato per la parte che non prevede l’espletamento di previa V.A.S. statale.” La sentenza estesa è allegata).

Numeri che valgono meno che zero da un punto di vista legale. Semplicemente non esistono.

Recentemente il TAR Lazio, a cui si sono rivolte nuovamente le associazioni che fecero il primo ricorso, con la nuova sentenza 4987/2022 ha pure commissariato il Ministero rimasto inadempiente nel rivedere appunto quel decreto del 2016 e i relativi fabbisogni attuando finalmente la Valutazione Ambientale Strategica. Scrivono infatti i giudici amministrativi “Nel caso in esame, invece, risulta che nessuna iniziativa è stata intrapresa per adottare un nuovo Dpcm previo esperimento della VAS statale, conformemente a quanto indicato nella sentenza di questo Tribunale. Deve, pertanto, dichiararsi l’obbligo per le amministrazioni statali intimate di attivarsi, per i profili di competenza, al fine di emanare un nuovo Dpcm, previa verifica ambientale sotto forma della VAS.” (in allegato la sentenza per esteso, neretto nostro).

La cosa ha avuto eco sulla stampa nazionale (ad esempio: https://www.tpi.it/politica/tar-inceneritore-roma-cingolani-commissariato-20220604905325/)

Siamo quindi a un paradosso: la Corte boccia le previsioni del Piano abruzzese che è stato regolarmente sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica applicando un Decreto nazionale irregolare proprio perché non assoggettato a questa procedura obbligatoria. Un errore desolante e sconcertante.

Ecco infine gli estratti della sentenza della Corte Costituzionale 191/2022

“Tali disposizioni sono state attuate con il d.P.C.m. 10 agosto 2016 (Individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilati).”

“4.3.– A ciò s’aggiunga che, sul piano dei contenuti, la decisione politica della Regione Abruzzo (evitare la realizzazione dell’inceneritore nel suo territorio) si pone in contrasto con quanto previsto nel d.P.C.m. 10 agosto 2016. Nell’individuare il fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento, quest’ultimo, infatti, verificava che in Abruzzo vi era una certa quantità di rifiuti non efficacemente smaltiti e che risultava «giustificata la realizzazione di un nuovo impianto da 120.000 tonn/anno, tale da soddisfare le esigenze regionali».”