L’AQUILA – “L’orientamento del Tar in materia di obbligo vaccinale quale requisito di accesso alla scuola dell’infanzia, è stato quello di non consentire la riammissione”.
Ha precisarlo è stato il presidente del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo Umberto Realfonzo, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2019, nella sede regionale dell’Aquila, in un passaggio della relazione dell’attività del 2018, riguardante le casistiche e gli orientamenti adottati dai giudici amministrativi.
In particolare su un tema di forte attualità come quello dell’obbligo vaccinale, ma anche come quello dell’immigrazione, relativamente a casi di revoca del permesso di soggiorno per soggetti pericolosi.
“Il legislatore, a fronte di due interessi contrapposti – ha spiegato il presidente del Tar – quali il diritto alla frequenza della scuola dell’infanzia, e il diritto alla salute pubblica, perseguita attraverso il raggiungimento di un livello di sicurezza epidemiologica ovvero della cosiddetta ‘immunità di gregge’, ha inteso privilegiare quest’ultimo, anche a tutela dei minori che, per particolari situazioni patologiche, non hanno la possibilità di vaccinarsi”.
Ne consegue che nelle decisioni del Tar, “il diritto all’educazione del minore e il riferito pregiudizio economico prospettato dalla madre, derivante dalla ridotta capacità di svolgere la propria attività lavorativa a causa della necessità di accudimento della bambina esclusa dal servizio scolastico”, è stato ritenuto recessivo rispetto al “preminente interesse pubblico alla tutela della salute della collettività e della comunità scolastica, a fronte di interesse della stessa bambina non vaccinata, che oggi esige tutela anche nei confronti dei genitori che non adempiono i loro compiti di cura”.
Altra casistica citata dal presidente del Tar riguarda la materia dell’immigrazione.
“Le norme ordinamentali nazionali e sovranazionali non garantiscono allo straniero il diritto di entrare e risiedere in un determinato Paese, e pertanto gli Stati mantengono il potere di espellere gli stranieri condannati per reati gravi”.
Tuttavia il Tar ha in numerose sentenze affermato che “il potere di revoca del permesso di soggiorno, va bilanciato in modo proporzionale con il diritto alla vita familiare del ricorrente, dei suoi congiunti, in modo tale da effettuare una valutazione comparativa tra il bene giuridico della pubblica sicurezza e l’esigenza di prevenire minaccia all’ordine pubblico”.






