L’AQUILA – Refik Hasani, macedone, morì sotto le macerie della sua casa a Castelnuovo di  San Pio delle Camere: dopo le rassicurazioni trapelate dalla riunione della Commissione Grandi Rischi  sarebbe stato tranquillizzato al punto da restare dentro durante lo sciame sismico che precedette il terremoto  dell’Aquila del 6 aprile 2009 e indotto a modificare le abitudini che erano di uscire e di dormire nel furgone. Ora la Corte di Appello ha confermato la condanna della Presidenza del Consiglio al risarcimento  di 170mila euro per i  familiari del 42enne che chiesero i danni.

Decisive, anche secondo i giudici di appello, le dichiarazioni dell’allora vice capo del dipartimento nazionale della Protezione civile Bernardo De Bernardinis, unico condannato (2 anni di reclusione con i doppi benefici di legge) nel processo alla commissione Grandi Rischi che inizialmente finì a giudizio e in primo grado tutti gli scienziati furono condannati  ma vennero assolti in appello e Cassazione. De Bernardinis fu condannato in seguito a una intervista rilasciata da lui a una Tv aquilana dopo la riunione.

La Commissione Grandi Rischi, infatti, si riunì all’Aquila il 31 marzo del 2009 per fare il punto della situazione dopo lo sciame sismico che era in corso da settimane. Proprio in seguito a quella intervista  ne uscì un messaggio fuorviante che condizionò molta gente minimizzando il rischio che  si correva: poi ci fu la catastrofe il 6 aprile alle 3,32.

Nella motivazione della conferma del  giudizio del primo grado spunta anche un particolare per certi aspetti clamoroso e sconcertante nelle carte dell’Avvocatura dello Stato il cui ricorso è stato bocciato: “Nel ricorso in appello”, scrivono i giudici,  “formulato in subordine viene chiesto di ridurre il quantum liquidato da parte del Tribunale nella misura quanto meno del 30%, ovvero in quella diversa misura ritenuta di giustizia, riconoscendosi un concorso colposo della vittima primaria ex art 1227 cc, ma ciò senza minimamente addurre ragioni a supporto della pretesa, sicché il motivo va respinto senza indugio”. Singolare la circostanza che i  magistrati  abbiano confermato  questo verdetto pronunciato nel 2022 proprio dal giudice Monica Croci  la quale fu aspramente criticata in quanto per il crollo a Campo di Fossa, firmò la discussa sentenza che assegnò il 30 per cento delle responsabilità alle vittime le quali, a suo dire, sarebbero dovute uscire di casa.  Una sentenza al vaglio della Corte di appello per una possibile riforma. Ma in questo processo si è regolata diversamente senza accennare al concorso di colpa.

“La Suprema Corte”,  venendo più specificatamente alla motivazione che ha confermato il risarcimento, “ha stabilito, in particolare, che nel caso di specie, si è trattato dell’identificazione di una scorretta condotta informativa posta in essere da Bernardo De Bernardinis- in violazione di norme di colpa generica, in particolare di norme di origine sociale attinenti alla diligenza e alla prudenza esigibili nei confronti di un dirigente del Dipartimento della Protezione Civile, in relazione alla comunicazione del rischio connesso alla previsione di eventi sismici, potenzialmente lesivi dell’integrità della popolazione civile: comunicazione di contenuto inopportunamente e scorrettamente tranquillizzante, tale da indurre taluni destinatari all’abbandono di consuetudini di comportamento autoprotettivo rivelatosi fatale per le relative sorti …”.

“La Cassazione ha anche precisato come fosse compito della Protezione Civile: fornire informazioni alla pubblica opinione circa la previsione, l’entità o la natura di paventati eventi rischiosi per la pubblica incolumità il De Bernardinis deve ritenersi a tutti gli effetti protagonista attivo dell’esercizio di una concreta funzione operativa di prevenzione e di protezione, si da assumere concretamente, accanto a quello della trasparenza, della correttezza e della verità delle informazioni diffuse,  tutti gli obblighi connessi all’ottimale gestione  dei comportamenti collettivi attraverso la comunicazione sociale”.

“La Protezione Civile, quindi, per come rappresentata da De Bernardinis, è accertato che non avrebbe dovuto diffondere teorie inesatte e scorrette, l’averlo fatto ha indotto parte della popolazione ad abbandonare le precauzioni adottate sino al momento dell’intervista che, ove invece mantenute, avrebbero salvato vite umane, ciò , si evidenzia, anche in ragione del ruolo dell’appellato, che in quel momento era la massima autorità in loco della Protezione civile”.

“Non vi sono ragioni, quindi, per rimettere in discussione in questa sede il nesso di causalità, definitivamente accertato in Cassazione, tra la condotta negligente, imprudente ed imperita della Protezione Civile e per essa anche del suo Vice Capo De Bernardinis (tale da aver violato i doveri di vigilanza, di indirizzo e coordinamento nonché di informazione della popolazione) e l’induzione di parte della popolazione, tra cui lo sventurato Refik Hasani, ad abbandonare le cautele e a rimanere in casa nel periodo tra il 31 marzo e il 6 aprile 2009. L’appello, quindi, non ha fondamento sotto questo profilo, del che, a ben vedere, parte appellante era consapevole per essere stata parte del giudizio penale”.

“Di fronte a  precise risultanze testimoniali”, si legge ancora nella motivazione su  un fronte più personale della condotta, “era chiaramente emerso come Refik Hasani, dopo aver sentito le parole del De Bernardinis pronunciate in occasione dell’intervista del 31.03.2009, ebbe a cambiare radicalmente le sue abitudini in quanto, se sino al 30.03.2009,  quando si verificò una scossa di magnitudo 4.1, come pure in precedenza in concomitanza col verificarsi di scosse di terremoto, abbandonò l’immobile in cui si trovava e andava a dormire all’interno di un furgone”.

“Dopo, però, decise di rimanere dentro casa, ciò in occasione delle scosse del 05.04.2009 e del 06.04.2009, in quanto rassicurato dalle parole del Vice Capo Dipartimento della Protezione Civile e convintosi che le scosse verificatesi nei giorni sino al 06.04.2009 fossero in positive in quanto consentivano uno scarico di energia. Vi era, quindi, prova del nesso causale tra l’efficacia tranquillizzante dell’intervista e il cambiamento di abitudine in quanto, ove Refik non fosse stato tranquillizzato dall’intervista del De Bernardinis, avrebbe abbandonato l’immobile già al verificarsi della scossa di magnitudo 3.9 delle 22.45 del 05.04.2009 e, quindi, alle ore 3.32 del 06.04.2009 si sarebbe trovato ancora fuori dall’ immobile e non sarebbe deceduto nel crollo causato dalla scossa fatale”.

Il  collegio della Corte di appello era formato da Silvia Rita Fabrizio, Francesco Filocamo  e   Alberto Iachini Bellisarii mentre la parte civile è stata assistita dagli avvocati Massimo Costantini e Ubaldo Lopardi.

La Presidenza del consiglio, e quindi lo Stato, è chiamata in causa in quanto la Commissione Grandi Rischi ne è una diretta emanazione.