ROMA – Nuova proroga per il rinnovo della patente e la revisione dell’auto.
La decisione arriva dalla Commissione europea la quale, vista l’emergenza Covid, concede altri 10 mesi per mettersi in regola con questi documenti.
Per quanto riguarda le patenti, viene prolungata di 10 mesi la validità dei permessi di guida in scadenza tra il 10 settembre 2020 e il 30 giugno 2021. Già lo scorso anno, il decreto Cura Italia aveva chiarito che non ci sarebbe stata alcuna proroga per chi non avesse rinnovato la patente prima della dichiarazione dello stato di emergenza, il 31 gennaio 2020. In questo modo, si guadagna altro tempo rispetto alla scadenza dell’ultima proroga prevista in Italia fino al 30 aprile di quest’anno. Ma non è detto che quella attuale sia l’ultima: il regolamento Ue concede a tutti gli Stati membri la possibilità di chiedere un ulteriore rinvio del termine nel caso in cui non si riesca a smaltire l’arretrato dei rinnovi, purché tale richiesta da parte loro arrivi entro il 31 maggio.
Sul fronte delle revisioni obbligatorie delle auto, la proroga di 10 mesi interviene sulle verifiche che erano previste sempre tra il 10 settembre 2020 e il 30 giugno 2021. Così facendo, vengono riempiti dei periodi lasciati scoperti dalle precedenti proroghe. C’era, infatti, un problema con le revisioni che avevano la scadenza nei mesi di gennaio e di febbraio scorsi: nessun provvedimento aveva previsto un rinvio e, quindi, chi è stato fermato per strada per un controllo e non aveva fatto il controllo obbligatorio dell’auto ha preso la multa (che va dai 173 a 346 euro), il suo veicolo è stato sospeso dalla circolazione o è finito in fermo amministrativo se l’accertamento è avvenuto in autostrada, provvedimenti che in diversi casi sono ancora attivi. Inoltre, chi è stato trovato al volante di un’auto sospesa dalla circolazione ha pagato la sanzione di circa 2.000 euro oppure se l’è vista sequestrare se recidivo. Da chiarire, a questo punto, quali diritti avranno gli automobilisti sanzionati ora che la Commissione europea ha approvato la proroga delle revisioni scadute anche in quei due mesi di gennaio e di febbraio. Qualcuno (il ministero dell’Interno, la Motorizzazione civile) dovrà far sapere se sarà possibile o meno chiedere un rimborso.
Capitolo a parte per i veicoli pesanti. La proroga delle revisioni non considera che in Italia questi mezzi possono circolare oltre la scadenza normale se prima del termine viene prenotato il controllo in officina. Ci sarà da capire, a questo punto, se la proroga decisa dall’Ue interviene anche sulle revisioni prenotate prima della scadenza ma fissata per una data successiva.
Proroga di 10 mesi, infine, anche per il rinnovo della Carta di qualificazione del conducente (Cqc) e dei certificati di abilitazione professionale (Cap) per gli autisti professionisti. Il rinvio interessa i documenti che sono scaduti o in scadenza tra il 10 settembre 2020 e il 30 giugno 2021. Quanto agli autisti di mezzi pesanti o comunque professionisti, Cqc (Carta di qualificazione del conducente) e Cap (certificati di abilitazione professionale) che sarebbero scaduti o scadrebbero nel periodo tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considerano prorogati per 10 mesi.
Patenti scadute e da rinnovare
per circolare in Italia, le patenti di guida italiane con scadenza:
– tra 31 gennaio 2020 e 29 settembre 2020 sono valide fino al 29 luglio 2021 (novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, attualmente fissata al 30 aprile 2021)
– tra 30 settembre 2020 e 30 giugno 2021 sono valide fino a 10 mesi dopo la scadenza normale.
Per circolare negli altri Paesi membri dell’UE le patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza
– tra 1° febbraio 2020 e 31 maggio 2020 sono valide fino a 13 mesi dopo la scadenza normale
– tra 1° giugno 2020 e 31 agosto 2020 sono valide fino al 1° luglio 2021
– tra 1° settembre 2020 e 30 giugno 2021 sono valide fino 10 mesi dopo la scadenza normale
Infine, se utilizzate come documenti di riconoscimento, le patenti italiane con scadenza tra 31 gennaio 2020 e 29 aprile 2021 sono valide in Italia fino al 30 aprile 2021, all’estero fino alla data di scadenza indicata nel documento.
Per le patenti ancora da conseguire
sono in vigore le seguenti proroghe:
– esame teoria: chi ha presentato la domanda di conseguimento patente tra il 1 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 può svolgere la prova di teoria entro un anno (e non entro sei mesi) dalla data di presentazione e accettazione della domanda
– fogli rosa: i documenti in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021 sono prorogati fino 29 luglio 2021, cioè fino a 90 giorni dopo la cessazione dello stato di emergenza sanitaria, attualmente fissata al 30 aprile 2021.
Revisione dei veicoli
i veicoli immatricolati in Italia di categoria M (es. auto, autobus, autocaravan), N (es. camion, autoarticolati) e O3-O4 (rimorchi di massa maggiore di 3,5 t.) con revisione scaduta o che scadrà:
– ad agosto 2020 possono circolare fino a marzo 2021 (secondo il Regolamento UE 2020/698 – articolo 5)
– tra settembre 2020 e giugno 2021 possono circolare fino a 10 mesi dopo la scadenza normale (secondo il Regolamento UE 2021/267 – articolo 5).
Per i veicoli immatricolati in Italia di categoria L (es. moto, ciclomotori, minicar) e O1-O2 (rimorchi di massa inferiore a 3,5 t.) non ci sono proroghe applicabili perché quelle previste dalle precedenti norme nazionali sono scadute.






