L’AQUILA – L’Abruzzo avvia, imitando altre regioni, un percorso consultivo che dovrà arrivare a mettere punto una legge dal titolo “Disposizioni sulla partecipazione allo svolgimento delle funzioni regionali”, per consentire ai cittadini di avere un ruolo attivo nella produzione legislativa di Consiglio e Giunta Regionale.
Punto di partenza una bozza di progetto di legge illustrato oggi a palazzo Silone dal sottosegretario Mario Mazzocca e dalla direttrice generale della Regione Cristina Gerardis.
In platea un buon numero di rappresentanti del mondo dell’associazionismo, che saranno gli attori del percorso di partecipazione.
“L’obiettivo – ha specificato Gerardis – è quello di trovare una forma condivisa per consentire ai cittadini di prendere parte all’attività legislativa e atti provvedimentali della Giunta regionale, nella convinzione che tutto ciò eleverà la qualità e condivisione del risultato finale”.
“Quello che proponiamo oggi – ha aggiunto Mazzocca – è solo una bozza, che coerentemente con lo spirito dell’iniziativa, sarà discussa, modificata e arricchita con un primo percorso di partecipazione, che sono convinto sarà ampio e produttivo. L’obietivo è però chiaro a tutti, ovvero quello di rendere i cittadini protagonisti di questa legislatura, consentire loro di dare un apporto concreto nel processo decisionale”.
La consultazione pubblica avverrà on line, attraverso una piattaforma gestita dal Formez al link http://commenta.formez.it/ch/Partecipazione_Abruzzo.
La bozza individua intanto come soggetti destinati del provvedimento coloro che saranno iscritti nell’Albo regionale della Partecipazione, ovvero “soggetti pubblici ed enti pubblici anche non territoriali, associazioni, fondazioni, comitati, nonché altre organizzazioni, anche non riconosciute, purché istituite da almeno sei mesi, costituite nell’ambito della società civile, secondo principi democratici e senza finalità lucrative”.
La bozza prevede poi l’istituzione di un’Autorità garante per la Partecipazione, che sarà la stessa direttrice Gerardis, a costo zero.
La partecipazione si svilupperà con Consulte Tematiche periodici di cui andrà stabilito il funzionamento. Come andrà stabilito in che misura le proposte provenienti dalla Consulta dovranno essere accolte da consiglio e giunta regionale.
A seguire la bozza di proposta.
Art. 1 – Principi
1. La presente legge in armonia con i principi fondamentali della Costituzione e in attuazione dei princìpi contenuti nell’articolo 12 dello Statuto della Regione Abruzzo, disciplina il diritto di partecipazione alla elaborazione ed alla formazione delle politiche regionali dei cittadini, dei residenti e i soggetti sociali organizzati in forme democratiche.
Art. 2 – Titolari e oggetto del diritto di partecipazione
1. Il diritto di partecipazione è riconosciuto a: a) i soggetti pubblici e gli enti pubblici, anche non territoriali; b) i soggetti privati organizzati su base democratica, anche temporaneamente, e senza finalità lucrative costituiti per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione di interessi culturali, territoriali, sociali, ambientali e di promozione e crescita economica della società abruzzese nelle sue diverse articolazioni territoriali.
2. Il diritto di partecipazione può essere esercitato dai soggetti di cui al comma 1 sugli atti normativi e sugli atti di programmazione e pianificazione di iniziativa della Giunta regionale, relativi al territorio e all’ambiente, all’economia e all’impresa, alla cultura e al welfare, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla presente legge e dai successivi atti di carattere generale adottati dall’Autorità di cui all’art. 3.
Art. 3 – Autorità garante per la Partecipazione
1. E’ istituita l’Autorità garante per la Partecipazione, le cui funzioni restano in capo al Direttore Generale della Giunta Regionale.
2. L’Autorità: a) cura l’Albo della partecipazione di cui all’art. 4, organizza le attività delle Consulte Tematiche di cui all’articolo 5, assicura la diffusione della documentazione e delle necessarie conoscenze; b) valuta e ammette le proposte di dibattito pubblico e ne cura la gestione; c) elabora orientamenti per la gestione dei processi partecipativi; d) valuta il rendimento e gli effetti dei processi partecipativi; e) cura il rapporto annuale sulla propria attività e lo trasmette al Consiglio Regionale.
3. L’Autorità ha sede presso la Giunta Regionale e per l’esercizio delle sue funzioni, si avvale di personale della Giunta regionale.
Art. 4 – Albo della Partecipazione
1. E’ istituito l’Albo regionale della Partecipazione. Possono esservi iscritti soggetti pubblici ed enti pubblici anche non territoriali, associazioni, fondazioni, comitati, nonché altre organizzazioni, anche non riconosciute, purché istituite da almeno sei mesi, costituite nell’ambito della società civile, secondo principi democratici e senza finalità lucrative, per la tutela, la sviluppo e la valorizzazione di interessi culturali, sociali, ambientali, di promozione socio-economica della società abruzzese nelle sue diverse articolazioni territoriali.
2. L’Autorità garante per la Partecipazione è responsabile della tenuta dell’Albo e del suo aggiornamento.
3. L’iscrizione e la cancellazione avvengono su richiesta. All’iscrizione provvede l’Autorità, previa verifica dei requisiti di cui al comma 1. 4. All’iscrizione deve indicarsi la persona fisica legale rappresentante.
Art. 5 Consulte Tematiche
1. Le Consulte Tematiche sono ambiti strutturati di informazione, dibattito e decisione. Vi prendono parte come promotori gli iscritti all’Albo, nella persona del legale rappresentante dell’organismo iscritto o di un suo delegato, che manifestino motivato interesse all’oggetto della Consulta.
2. Le modalità di funzionamento delle consulte tematiche sono disciplinate dalle disposizioni della presente legge e dai successivi atti di carattere generale adottati dall’Autorità di cui all’art. 3.
Art. 6 – Informazione
1. L’Autorità garante per la Partecipazione assicura l’accessibilità e la diffusione di tutti i contenuti informativi necessari ai soggetti coinvolti nel processo partecipativo, nonché l’accessibilità dell’intera documentazione da loro predisposta.
2. L’Autorità assicura la comunicazione al pubblico attraverso strumenti telematici, avvisi pubblici, pubblicazioni, l’ufficio relazioni con il pubblico ed ogni altro adeguato strumento.
3. L’Autorità assicura la diffusione della documentazione e della conoscenza delle esperienze svolte, anche in via telematica, compresi i rapporti finali dei processi partecipativi, contribuendo in tal modo alla costruzione di una rete di conoscenza a supporto di tutte le attività di partecipazione.
Art. 7 – Processi partecipavi ed elezioni
1. I processi partecipativi e le consulte tematiche di cui alla presente legge non possono svolgersi nei centottanta giorni antecedenti all’elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta Regionale.
Art. 8 Oneri
1. La presente legge non comporta oneri a carico del Bilancio Regionale.






