L’AQUILA – C’è il rischio che l’annosa partita della verifica dei bilanci della Regione Abruzzo, diventi una fatica di Sisifo, sventurato personaggio della mitologia greca condannato a rotolare eternamente sulla china di una collina un macigno che, una volta spinto sulla cima, ricade giù in basso.
Nel silenzio generale è accaduto infatti che il 10 ottobre, il governo ha impugnato la legge della Regione Abruzzo del 3 agosto scorso, che parificava il rendiconto generale per l’esercizio 2018, solo uno dei passaggi che hanno impegnato la regione a ricalcolare e riverificare la correttezza dei bilanci passati, l’esattezza e la congruità delle poste in entrata e quelle in uscita, recuperando l’enorme arretrato che faceva dell’Abruzzo una regione “canaglia” in Italia.
Una doccia fredda, visto che, questa volta con grande clamore, nella seduta pubblica del 29 settembre la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, aveva dato l’ok al rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2021, a seguito di un occhiuta verifica anche qui dell’equilibrio tra le entrate e le uscite, e della correttezza delle cifre messe a bilancio. Per l’esultanza dell’assessore regionale Guido Quintino Liris, neo senatore di Fdi, che ha parlato di risultato storico, “nell’ambito dell’importante percorso di riallineamento del ciclo di gestione del bilancio dell’Ente, condotto sin dall’avvio dell’attuale legislatura”, e “con un disavanzo regionale, pari a 449 milioni di euro nel 2019, annualità di insediamento dell’amministrazione, al 31 dicembre 2021 ridotto a 252 milioni di euro”.
Tutto corretto, ed esultanza fondata e legittima, ma il punto è che ora se la Corte costituzionale dovesse dare ragione al governo, e cancellasse la legge che ha approvato quel rendiconto del 2018, a cascata si dovrebbero rivedere tutti i rendiconti successivi, e non è detto che i conti torneranno a quadrare.
Motivo dell”impugnativa è che “talune disposizioni, si pongono in contrasto con la normativa statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici”, e violano l’articolo 117 della Costituzione, per il quale “lo Stato ha legislazione esclusiva”, come si legge al comma “e”, anche nelle materie di “moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie”.
Per quanto estremamente tecniche, giova scorrere le righe della relazione che motiva la bocciatura, a causa di errori contabili.
Nella tabella relativa alla “Verifica ripiano delle componenti del disavanzo al 31/12/2016”, l’importo del “Disavanzo di amministrazione al 31/12/2016” non coincide con l’importo del risultato di amministrazione del Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto 2016″.
E ancora, si osserva che è “costituzionalmente illegittima l’iscrizione, in parte spesa dei bilanci preventivi relativi agli esercizi 2018 e 2019, di disavanzi convenzionalmente predeterminati e gravemente sottostimati” e “le norme regionali, infatti, non prevedono alcuno stanziamento per il recupero del deficit rinveniente dagli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017 risultanti dai rendiconti degli anni 2014-2017 già approvati e parificati dalla Corte dei conti”.
Con ogni evidenza, si legge nell’impugnazione “ciò pregiudica il corretto calcolo del risultato di amministrazione poiché, attraverso tale operazione, viene a essere sostituita una mera espressione matematica alla corretta determinazione degli effetti delle dinamiche attive e passive di bilancio relative ai suddetti rendiconti e a quelli degli esercizi successivi (principio di continuità delle risultanze dei bilanci). […] Tutto ciò comporta, inoltre, il travolgimento dell’intera programmazione e della correlata rendicontazione, elementi necessari per custodire dinamicamente l’equilibrio in tutte le fasi del ciclo di bilancio.”
Si ricorda poi che la Corte dei Conti, con delibera del marzo di quest’anno “ha dichiarato la non parificazione del rendiconto per l’esercizio 2018 (oltre che quella dei rendiconti 2019 e 2020), affermando che “l’espunzione delle predette disposizioni regionali, con la conseguente sottostima delle quote di disavanzo imputate agli esercizi in esame, ha irrimediabilmente compromesso il principale saldo di bilancio, ovvero il risultato di amministrazione a fine esercizio, nella parte in cui quest’ultimo non registra il corretto disavanzo che, viceversa, avrebbe dovuto essere recuperato. Ciò determina l’impossibilità di procedere alla parificazione di entrambi i rendiconti in esame, essendone minata in radice la capacità di fornire una corretta rappresentazione complessiva delle relative gestioni e della sostenibilità dei relativi equilibri. Tanto rappresentato, il rendiconto approvato con la legge regionale in esame non ha provveduto al riallineamento contabile richiesto”.






