L’AQUILA – Il Tribunale amministrativo regionale dell’Aquila che ha accolto il ricorso di un uomo che aveva visto morire la madre, e nonna dei suoi tre figli, in un ospedale siciliano, per le gravissime conseguenze dovute a un’infezione da Epatite C.
La prima sezione del Tar Abruzzo, presidente Umberto Realfonzo, estensore Maria Colagrande, come si legge sul quotidiano Il Centro, ha stabilito che il Ministero della salute debba corrispondere al figlio della donna, e ai tre nipotini, un risarcimento che complessivamente oscilla intorno ai 400mila euro, nel termine massimo di 60 giorni a far data dalla notifica della sentenza.
La perdita di una persona cara, secondo i giudici, costituisce di per sé un evento in grado di provocare un danno da risarcire, comportando la distruzione di un sistema di vita e affetti, e dell’integrità della famiglia.
E anche i nipoti, al pari dei figli, hanno diritto a essere indennizzati se la perdita della nonna è da ricondurre a un comportamento quantomeno omissivo da parte di una struttura sanitaria pubblica.
Il pronunciamento del Tar, al quale il figlio della vittima si era rivolto per quello che tecnicamente viene definito “giudizio di ottemperanza”, segue la sentenza emessa nel 2016 dal giudice civile del tribunale dell’Aquila, Maria Carmela Magarò, e divenuta definitiva. Che la donna (abbastanza giovane, da quanto si evince in sentenza), si fosse ammalata a seguito della trasfusione con sangue infetto, e che fosse morta a distanza di qualche anno per le conseguenze devastanti a carico del fegato, è una circostanza che il ministero non ha neanche provato a contestare.
“È evidente – stabilì il giudice civile nel 2016 – che il decesso debba essere ricondotto causalmente all’evoluzione peggiorativa» dell’infezione. Si trattava, all’epoca, di stabilire il grado di responsabilità del ministero. Il giudice Magarò ritenne di dover imputare «un comportamento omissivo” a carico del dicastero, soprattutto per carenze «di origine legislativa e regolamentare”, e di “controlli effettivi di laboratorio per il monitoraggio della genuinità del sangue destinato alle emotrasfusioni, nonché all’omissione di essenziali e costanti indagini sui soggetti donatori di sangue abituali e occasionali”.
Un semplice controllo delle transaminasi nei donatori, si legge ancora nella sentenza, avrebbe consentito di individuare partite “sospette”di sangue , suggerendo controlli più approfonditi.
Il tribunale amministrativo regionale nell’accogliere il ricorso ha anche stabilito che le spese del giudizio siano poste interamente a carico del ministero.






