L’AQUILA – La prescrizione decorre da quando il Comune ha erogato il Contributo di autonoma sistemazione nel post sisma 2009 e non da quando l’ente ha richiesto indietro la somma asseritamente indebita. Questo principio, adottato nella motivazione del giudice di Pace dell’Aquila, ha impedito all’ente di chiedere con successo la restituzione di circa 2 mila euro essendosi accorto tardi delle proprie ragioni: ovvero dopo oltre dieci anni visto che la causa è stata avviata nel 2015.
Nella ipotesi di truffa, ma non è questo il caso, il termine decennale per la ripetizione dell’indebito, decorre, invece, dalla scoperta dell’imbroglio e l’ente avrebbe avuto la ragione dalla sua.
A interrompere la prescrizione non è stata ritenuta valida la raccomandata di sollecito inviata dall’ente anche perchè è stata disconosciuta la firma della raccomandata con ricevuta di ritorno circa il contributo ottenuto per via di una abitazione, all’epoca dichiarata inagibile, nella frazione di Sassa. Le ragioni della difesa, rappresentata dall’avvocato Alessandra Lopardi, sono state accolte dal giudice di Pace Sonia Lustri.






