SULMONA – Resta confermata la delibera con la quale il Consiglio dei ministri nel gennaio dello scorso anno ha deciso il superamento del dissenso emerso in sede di Conferenza di servizi, disponendo la prosecuzione del procedimento di autorizzazione alla costruzione della Centrale di compressione gas di Sulmona, proposta dalla società Snam Rete Gas.
L’ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha respinto un ricorso proposto dalla Regione Abruzzo.
In contestazione c’era anche l’ulteriore decreto ministeriale del successivo marzo 2018 con il quale il Mise ha autorizzato la realizzazione, non solo della Centrale, ma anche di un tratto di metanodotto della lunghezza complessiva di 1.880 metri.
Una decisione destinata a far riesplodere i conflitto su opera fortemente contestata dal territorio. E su cui hanno espresso contrarietà tutti o quasi i candidati abruzzesi, di destra centro e sinistra, alle ultime elezioni politiche e regionali. Il Movimento 5 stelle, ora al governo partecipò a bandiere spiegate alla manifestazione di Sulmona dell’aprile 2018.
La centrale di compressione dovrà essere realizzare a Case Pente, vicino Sulmona, nel cuore della valle Peligna, per “spingere” il gas nel gasdotto che dovrà essere collocato ad una profondità di 3 metri, e avrà un diametro di 1,5 metri, e che dovrebbe attraversare per 170 chilometri la provincia aquilana da Sulmona a Montereale, passando per i comuni Collepietro, Navelli, Caporciano, San Pio delle Camere, Prata d’Ansidonia, San Demetrio Ne’ Vestini, Poggio Picenze, Barisciano, L’Aquila, Pizzoli, Barete, Cagnano Amiterno, e Montereale, per poi proseguire fino a Foligno.
L’impianto di compressione di Sulmona è funzionale al trasporto sulle dorsali della rete nazionale – e alla successiva distribuzione nelle reti regionali – dei quantitativi di gas previsti dai punti di entrata a sud (25 milioni di metri cubi standard al giorno) e dei quantitativi giornalieri aggiuntivi previsti per il campo di stoccaggio di Cupello (Chieti).
L’area interessata dall’impianto di Sulmona sarà circa di 12 ettari, di cui 4 ettari con impianti fuori terra, mentre i rimanenti 8 saranno destinati a verde. L’area è stata acquistata da Snam tramite accordi bonari con i proprietari.
Il tratto Sulmona-Foligno è solo un tratto della Rete Adriatica che dovrà far arrivare in europa il gas dei ricchi giacimenti dell’Azerbaijan. Il nuovo tratto Sulmona-Foligno dovrebbe collegarsi con il metanodotto gia esistente e proveniente da Campochiaro in Molise, e che corre lungo il Parco nazionale della Majella.
Con il primo motivo di ricorso, la Regione Abruzzo contestava il mancato assoggettamento a VAS del progetto relativo alla Centrale di compressone.
Per il Tar però “nel caso in esame, non era necessario l’assoggettamento a VAS per la localizzazione dell’opera”, trattandosi “di valutazione che spettava all’Autorità competente che gode, al riguardo, di ampio potere discrezionale”; in più, l’impianto “è anche destinato ad essere sottoposto ad una futura Autorizzazione Integrata Ambientale, senza la quale non potrà essere messo in esercizio”.
Con altro motivo di ricorso, la Regione Abruzzo deduceva che la deliberazione assunta dal Consiglio dei Ministri “avrebbe svolto un’inadeguata comparazione e ponderazione degli interessi coinvolti, lasciando prevalere l’interesse ‘economico’ dell’operatore rispetto a quello ‘ambientale’ e sottovalutando gravemente, in particolare, il rischio derivante dall’inquadramento sismico del territorio di Sulmona”.
I giudici amministrativi, però hanno ritenuto che nel complesso “non può dirsi che vi sia stato uno sbilanciamento, nella comparazione e valutazione degli interessi confliggenti, a tutto vantaggio dell’interesse economico-imprenditoriale della Snam e a discapito dell’interesse ambientale e della sicurezza dei cittadini”, anche perché “l’opera fa parte di un articolato progetto, di sicuro rilievo strategico, il quale mira ad assicurare l’approvvigionamento energetico ai cittadini e alle imprese nell’ambito di vaste aree regionali e dell’intero Paese”.
Quanto ai sollevati rischi ambientali e sismici, infine, “è bene ribadire che la valutazione compiuta in materia di VIA dall’Amministrazione è espressione di discrezionalità tecnica e, pertanto, essa è insindacabile, se non per vizi macroscopici di irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà e infondatezza”.





