PESCARA  – Dalle indagini “non è emersa alcuna certezza su intese illecite poste in essere tra gli imputati”, e inoltre “l’Agenzia delle entrate aveva attribuito all’immobile in questione il valore di 3 milioni di euro”, e dunque “sulla base di questo dato cade tutto il castello accusatorio basato sul prezzo di vendita sovrastimato e sull’ingiusto profitto percepito dal venditore”. L’imputato va dunque assolto “perché il fatto non sussiste”.

Questi i passaggi salienti delle motivazioni depositate ieri, con cui la Corte di appello dell’Aquila. ha assolto,  “perché il fatto non sussiste” l’imprenditore Ermanio Cetrullo, storico collaboratore dell’ex presidente della Regione e ora del parlamentare del Pd Luciano D’Alfonso, nel processo sulla contestata vendita di un suo palazzo alla Asl di Pescara, con prezzo per l’accusa sovrastimato.

Cetrullo era già stato assolto dal tribunale di Pescara,  ma con formula ampiamente liberatoria, ovvero  “perché il fatto non costituisce reato” ma a lui non è bastato. Pretendeva una formula ancora più incisiva e ha fatto pertanto ricorso in appello: ora ha ottenuto quello che cercava, “assolto perché il  fatto non sussiste”. Questo prevede anche  il diritto alla cancellazione della indicizzazione su internet ai fini del diritto all’oblio.

Sulla vicenda interviene oggi anche lo stesso D’Alfonso con un commento molto duro: “la sentenza rappresenta una vera e propria demolizione del castello accusatorio formulato dalla polizia giudiziaria e da quanti all’epoca volevano tenere banco nell’Ufficio della Procura di Pescara. Direi che siamo di fronte a qualcosa che è di più di un’assoluzione con formula piena, parlerei di un pieno riconoscimento della nullità di un’accusa che non avrebbe mai dovuto neppure essere formulata da parte di quanti hanno a cuore la giustizia”.

E D’Alfonso coglie l’occasione per rilanciare la sua battaglia garantista, nella veste di presidente dell’Associazione 358 , che prende il nome dall’articolo del codice penale che impone a chi fa le indagini di raccogliere prove anche a favore degli indagati. Un articolo che “va completato con una sanzione proporzionata, in caso di voluta inosservanza”, sottolinea D’Alfonso, portando ad esempio il caso emblematico del processo appena concluso a carico del suo ex collaboratore. E annuncia anche un’azione per far ottenere all’ex imputato un congruo risarcimento.

Cetrullo era finito sotto processo insieme all’ex manager della Asl di Pescara Claudio D’Amario, ora capo-dipartimento Sanita della Regione, e due dipendenti della stessa Asl. Erano accusati di truffa e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente nell’inchiesta sul “palazzo d’oro” acquistato nel 2012 a 900 mila euro e rivenduto due anni dopo alla Asl al triplo del prezzo.

Secondo l’accusa, il prezzo d’acquisto del palazzo da parte della Asl, di 2,8 milioni di euro, sarebbe stato sovrastimato di almeno 740 mila euro rispetto al reale valore di mercato, procurando “un ingiusto vantaggio patrimoniale” all’imprenditore Cetrullo che lo possedeva. Teorema   poi demolita dalla sentenza e tutti gli imputati sono stati assolti dal tribunale di Pescara.

Commenta ancora D’Alfonso: “l’insussistenza assoluta delle ipotesi di reato era tale che in passato avevo detto che sarebbe bastato un convegno per chiarire questa evidenza. Oggi aggiungo che oltre a un convegno per spiegare la materia giuridica, ci sarebbe bisogno di uno studioso dell’animo e del comportamento umano per spiegare come una cosa del genere sia potuta accadere e impegnare per un periodo così lungo risorse umane, strumentali e finanziarie della Repubblica e le vite delle persone coinvolte. Alla ricerca dell’oggettività si è preferita la ricerca stupefacente di una scommessa sulla verosimiglianza fattuale. Un caso emblematico di certa sabbiosità giudiziaria praticata senza sosta negli ultimi venti anni a Pescara”.

“Sono state analizzate tutte le cause di questo fenomeno che ha condizionato la vita economica, politica e sociale della città – aggiunge il deputato -: servono soluzioni che il legislatore nazionale deve consegnare velocemente agli operatori di giustizia. La polizia giudiziaria va formata continuamente e poi valutata oggettivamente: gli encomi vanno conferiti solo e soltanto davanti ai risultati resistenti. La polizia giudiziaria va assegnata a tempo, per evitare che i decenni di applicazione possano circondare l’autonomia di lavoro dei pubblici ministeri. I consulenti “dall’errore ripetuto” utilizzati “ripetutamente” meritano una lunga sequenza di biasimi.
L’ art 358 del codice di procedura penale va completato con una sanzione proporzionata, in caso di voluta inosservanza”.

E conclude: “Tornando al caso da cui siamo partiti, se fossimo in un qualsiasi contesto di lavoro pubblico o privato valutabile, ci sarebbe una azione di responsabilità. Personalmente valuterò se ci sono spazi per promuovere richieste di risarcimento danni, nonostante il sottile nascondimento delle ragioni scatenanti di questa pagina scriteriata nella storia dell’azione penale a Pescara. A volte penso che non basti lo studio del diritto per comprendere certe dinamiche. Forse occorrerebbe l’intervento risanante di figure professionali in grado di vedere chiaro nel lato oscuro di tante vicende umane”.