LANCIANO – Nessun ostacolo all’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’elettrodotto in doppia terna ‘Villanova-Gissi’.

L’ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale hanno respinto un ricorso proposto dal Comune di Lanciano (Chieti).

L’amministrazione abruzzese si era rivolta al tribunale amministrativo impugnando i provvedimenti con i quali nel gennaio 2013 Abruzzo Energia fu autorizzata alla costruzione e alla gestione dell’elettrodotto.

Per i ricorrenti, “l’autorizzazione impugnata sarebbe stata rilasciata non per perseguire un interesse pubblico bensì per soddisfare un interesse privato della società Abruzzo Energia”, ne dà conto il Tar nella sentenza, mentre le osservazioni presentate da vari Comuni “sono state valutate e rigettate dalla stessa società privata” e nel parere della commissione tecnica di verifica per l’impatto ambientale “si dà atto di una concertazione con gli enti locali che non vi è stata”.

Per il Tar, dall’esame dell’intera vicenda “si evince che il nuovo elettrodotto risponde ad esigenze valutate di pubblica utilità e che la normativa di settore non esclude che tali finalità di carattere pubblico possano essere perseguite con l’iniziativa di un privato e che lo stesso possa gestire in via diretta la relativa procedura amministrativa”. Ritenute infondate anche le ulteriori censure.

“La valutazione d’impatto ambientale – si legge nella sentenza – risulta essere stata condotta in modo approfondito e le modalità di realizzazione, come del resto la scelta localizzativa dell’impianto, sono state oggetto di una verifica che ha visto l’analisi di diverse ipotesi alternative” e quindi i provvedimenti impugnati “non risultano inficiati dai vizi dedotti”.

Con riferimento poi alla mancata intesa con i comuni interessati, per i giudici “la normativa di settore non prevede affatto il raggiungimento di un’intesa con i comuni interessati bensì con la Regione in quanto i primi sono solo chiamati a formulare un parere motivato, ma non vincolante, in relazione alla verifica di compatibilità urbanistica dell’opera”.