PESCARA – L’affidamento diretto della riscossione del bollo auto all’Aci senza una gara pubblica è illegittimo e viola le regole della concorrenza. A stabilirlo è una sentenza del Tar Abruzzo che ha accolto il ricorso presentato da una società della Liguria, la Gefil, che opera nella riscossione dei tributi locali e che ha ottenuto gia una senteenza simile per la Campania. Lo riporta il Centro.

«L’affidamento diretto ha privato Gefil di rendersi potenziale aggiudicataria del servizio», recita un passaggio chiave del provvedimento.Il caso affonda le sue radici in una delibera di giunta regionale di otto anni fa, la numero 1.021 approvata il 28 dicembre del 2018.

Con quel provvedimento, la giunta aveva approvato uno schema di «accordo di cooperazione» con l’Automobile club d’Italia per la gestione e la riscossione del tributo. Un’operazione che però, secondo il Tar, presenta un vizio all’origine: era stata avviata senza ricorrere ad alcuna procedura competitiva ad evidenza pubblica.

Nel ricorso la società Gefil di La Spezia – azienda che dal 2006 svolge attività di riscossione, liquidazione, accertamento, comprese le fasi coattive, delle entrate tributarie ed extratributarie – sostiene che l’accordo tra Regione e Aci non configurasse un’autentica cooperazione tra amministrazioni pubbliche, ma un vero e proprio affidamento di servizi di rilevanza economica che avrebbe dovuto essere aperto al mercato e al libero confronto competitivo. E i giudici del Tar Abruzzo hanno accolto la tesi della società ligure. Secondo il collegio giudicante, la convenzione del 2018 non presentava le caratteristiche stabilite dalla normativa europea e nazionale per derogare all’obbligo di gara.

«L’Aci», dice la sentenza, «espletava le attività nell’esclusivo interesse della Regione a fronte di compensi e corrispettivi economici c.d. “a forfait” che generavano per l’ente pubblico automobilistico effettivi utili d’impresa, e non un semplice rimborso delle spese vive sostenute».

Allineandosi ai precedenti della Corte di Giustizia dell’Unione europea e del Consiglio di Stato, il Tar ha ribadito che la gestione delle tasse automobilistiche è una funzione riservata alle Regioni e che non è possibile aggirare le regole sulla trasparenza e sulla concorrenza mascherando un appalto di servizi sotto forma di accordo di partenariato.Sotto il profilo processuale, visto che l’accordo originario del 2018 è scaduto nel corso della causa, i giudici non si sono pronunciati sull’annullamento della delibera 1.021, dichiarando improcedibile la domanda per «sopravvenuta carenza di interesse». Invece, la decisione è stata favorevole sul fronte del risarcimento: il Tar ha riconosciuto la responsabilità della Regione Abruzzo per non aver bandito una gara pubblica, privando così Gefil della possibilità di concorrere ed eventualmente aggiudicarsi la gestione del servizio di riscossione del bollo che ora esclude il pagamento per auto di piccola cilindrata.

La Regione Abruzzo ha 90 giorni di tempo per formulare a favore della società spezzina una proposta risarcitoria.