CHIETI –  “Noi non facciamo cassa con le multe e sono stato sempre sereno sulla legittimità dell’operato della Polizia provinciale per tutelare la sicurezza stradale. Le pronunce favorevoli ne sono la conferma e anche laddove attendiamo l’appello siamo fiduciosi”.

Così, il presidente della Provincia di Chieti Mario Pupillo, commenta le sentenze di quattro giudici di pace con le quali hanno confermato i verbali elevati dalla Polizia provinciale con cui sono state irrogate le multe ai conducenti per il mancato rispetto dei limiti di velocità ed oggetto di diverse impugnazioni.

A confermarlo è l’Amministrazione provinciale di Chieti, patrocinata dall’avvocato Veronica Imparato del Foro di Pescara, che ha finora portato a casa un risultato decisivo su due eccezioni sollevate dalla generalità dei ricorrenti che riguardano le coordinate GPS e la preventiva segnalazione del dispositivo.
 
In sostanza tutti i giudici interpellati hanno sostenuto che le coordinate geografiche consentono di individuare con esattezza il punto in cui è avvenuta la violazione dal momento in cui viene indicato sul reticolare terrestre, proprio grazie al GPS. Il contravventore può agevolmente identificare il luogo della commessa violazione mediante programmi o applicazioni diffuse gratuite tipo Google Maps o Google Earth.
 
In relazione alla mancata segnalazione, si sono tutti uniformati alla Direttiva del Ministero dell’Interno del 6 marzo 2018 sul corretto utilizzo dei dispositivi Scout Speed, in base al quale la segnalazione dei dispositivi che consentono accertamenti dinamici non devono essere preventivamente segnalati, proprio per la tipologia dell’accertamento.

Inoltre, il dispositivo, pur essendo dinamico, è sempre stato segnalato sia mediante cartelli verticali sia mediante lo stesso mezzo di servizio sul quale è installato un led che riporta la dicitura luminosa “controllo dinamico” (o controllo elettronico della velocità).

Nella stessa direzione gli esiti dei 14 ricorsi presentati direttamente in Prefettura per le medesime eccezioni e per tardività della notifica.